POS. II Prot._______________/76.03.11

OGGETTO: Commissione d'esami di abilitazione all'esercizio venatorio - Corresponsione gettone di presenza - Interpretazione artt.12, comma 6, e 29, comma 5, L.r. 33/1997.



Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
- Dipartimento Interventi Strutturali
          - Area II Affari generali e comuni 

- Unità operativa 11 gestione risorse
umane


P A L E R M O




1. Con nota n. 4439 del 18 marzo 2003, codesto Assessorato chiede di conoscere se - in virtù del rinvio che l'art. 29, comma 5, fa all'art. 12, comma 6, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 - ai componenti della Commissione d'esami di abilitazione all'esercizio venatorio vada corrisposto il gettone di presenza, attesa l'insufficiente chiarezza delle norme in oggetto.

2. Sulla questione prospettata si espone quanto segue. L'art. 12 L.r. 33/1997 - relativo alla natura e alla composizione del Comitato regionale faunistico venatorio - al comma 6 prevede: "Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione ".
L'art. 29 della L.r. 33/1997- relativo alle funzioni e alla composizione della Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio - al comma 5 testualmente recita: " Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza ".
In effetti il comma 6 dell'art. 12 citato si limita a prevedere il solo rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione per la partecipazione alle sedute dei componenti il comitato regionale faunistico-venatorio e nulla dice relativamente ai gettoni di presenza menzionati al solo comma 5 dell'art. 29, per i componenti della commissione d'esami, che dovrebbero però goderne in applicazione di una precisa disposizione ( comma 6 dell'art. 12 della L.r. 33/1997 ) che, come già detto, non li prevede.
Il richiamo alla norma sul funzionamento del comitato regionale, applicabile, in quanto compatibile, anche al funzionamento della commissione d'esami era già contenuto all'art. 23, comma 6, della precedente legge regionale 37/1981 ( abrogata proprio dalla L.r. 33/1997 con l'art. 48 ) che, nel regolamentare la commissione d'esami rinviava ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della medesima legge. In quel caso, però, il comma 6 dell'art. 12 dell'abrogata L.r. 37/1981 prevedeva che " ai componenti il comitato medesimo, per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonché il gettone di presenza nelle rispettive misure ........". Nella successiva previsione di cui all'art. 12, comma 6, della L.r. 33/1997 il richiamo al gettone di presenza per la partecipazione al comitato regionale faunistico-venatorio sparisce.
Sembra, allora, il caso di verificare la generale possibilità di compensabilità della partecipazione ai due organi oggetto della presente fattispecie, considerando anche quanto statuito dall'art. 1 della L.r. 15/1993, dal D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 ( sulla determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge ) e dal D.P.Reg. 29 giugno 1998, n. 28 ( Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali ).
Si ritiene utile riportare taluni commi dell'art. 1 L.r. 15/1993 e specificatamente i commi 3, 4 e 5, che così dispongono:

- comma 3 : " I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ".
Non si ritiene di dover trattare le modifiche legislative che hanno comportato, in relazione all'art. 1, comma 1, L.r. 15/93, delle differenziazioni dei compensi per i soli presidenti di detti organi collegiali ( art. 83 L.r. 6/2001 ), poiché nella presente fattispecie la presidenza dei due organi compete ( rispettivamente, all'Assessore competente - per il Comitato - e ad un dirigente preposto alla ripartizione faunistico venatoria - per la Commissione d'esami ) a soggetti che istituzionalmente o per compiti d'istituto non hanno diritto a compenso. Nulla invece è stato innovato per i restanti istituti e per i componenti di detti organi collegiali, per i quali, ai sensi del surriportato 3° comma dell'art. 1 L.r. 15/93, resta valida la derminazione dei compensi a titolo di gettone di presenza avvenuta col D.P.Reg. 82/1995 che ha suddiviso gli organi in tre classi A, B e C nelle misure e con le modalità riportate nella tabella A allegata al decreto. Il Comitato regionale faunistico-venatorio e la Commissione d'esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio sono inseriti entrambi nel decreto presidenziale, rispettivamente, in classe B e C e, seppur i due organi citati risultano specificati con richiamo agli artt. 12 e 23 dell'abrogata L.r. 37/1981, si ritiene che la specificazione possa oggi rapportarsi agli artt. 12 e 29 della L.r. 33/1997 che hanno normato, seppur rivisitandoli, i medesimi organi.
Differente è invece la situazione per i componenti dei due organi de quibus nell'ipotesi in cui siano dipendenti regionali.

- A tal proposito il comma 4 dell'art. 1 della L.r. 15/1993 dispone che " Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale ";
- mentre il successivo comma 5 ha previsto che le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti regionali per la partecipazione a commissioni, comitati, consigli e collegi, sarebbero state disciplinate con apposito decreto presidenziale.
Lo stesso D.P.Reg. 82/1995 ha specificato al comma 5, in riferimento al 4° comma dell'art, 1 L.r. 15/93, che " nessun compenso va corrisposto ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, componenti di organi collegiali, la cui partecipazione discende da compiti di istituto, cioè connessi alla carica ricoperta.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, nessuna retribuzione è pertanto consentita dalla legge ove il dipendente sia chiamato a far parte dell'organo collegiale, sia in quanto membro di diritto sia in base ad una norma istitutiva dello stesso organo che richieda l'apporto dell'esperienza di un particolare ramo di amministrazione o di un ufficio cui, secondo l'ordinamento, è riconosciuta la competenza in una determinata materia; ciò anche ove la scelta, in base alle disposizioni applicate, debba ricadere, sia pure fungibilmente, in un ambito ristretto di funzionari di un determinato ufficio ovvero di un particolare ruolo.
Deve invece riconoscersi ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione il diritto a compenso aggiuntivo rispetto al normale trattamento economico ove la scelta sia collegabile solo a capacità personali, casualmente collegabili alla posizione del funzionario nell'ambito dell'Amministrazione ".
Successivamente con D.P.Reg. 28/1998 si è statuito: " Le fattispecie per le quali va corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale..........., per la partecipazione ad organismi collegiali nella misura determinata con decreti del Presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono le seguenti, suddivise per i singoli rami di amministrazione:" e, con riferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, risultano elencati al punto 2) il Comitato regionale faunistico-venatorio, ex art. 12, ottavo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33: esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, che possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Comitato; e, al punto 6), le Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio ( presso ogni ripartizione faunistico- venatoria ), ex art. 29, secondo comma, lett. b), della legge regionale 33/1997: sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 28, terzo comma, citata legge regionale n. 33 del 1997, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Si ritiene, infine, di dover rilevare, a completezza della presente trattazione, che nell'ipotesi in cui la nomina per la partecipazione ad organi collegiali investa dei dirigenti regionali, ad essi si applica la normativa sulla dirigenza relativa alla omnicomprensività del loro trattamento economico accessorio di cui al 4° comma dell'art. 13 della L.r. 10/2000, nonché l'art. 14 del D.P.Reg. 10/2001, relativo agli incarichi aggiuntivi e alla loro remunerabilità che - secondo i criteri contenuti nella direttiva 1 marzo 1998 del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica - è in ragione di una quota, ai fini del trattamento accessorio, e in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, pari al 30% della somma corrisposta da terzi e confluita al fondo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza.
L'art. 13, comma 4, della L.r. 10/2000 però troverà applicazione - ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 ( Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 ) - a decorrere dalla data della contrattazione ( non ancora avvenuta ) per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale " fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a quella data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti ".
Discende da ciò che, fino a quando non verrà definita la contrattazione per il biennio 2002-2003 ai dirigenti regionali andranno remunerati totalmente e direttamente gli incarichi aggiuntivi loro assegnati ma, fino a quel momento, il compenso potrà essere corrisposto nelle sole ipotesi e in applicazione delle norme di cui ai citati commi 4° e 5° dell'art. 1 L.r. 15/1993 e dei decreti presidenziali ad essi consequenziali. Nella concreta fattispecie ciò comporta che nessun compenso è dovuto ai funzionari regionali per la partecipazione ai due organi di che trattasi se la detta partecipazione rientra nella loro attività ordinaria e istituzionale. Per gli altri componenti i compensi dovranno essere corrisposti secondo le norme indicate nella precedente parte della presente trattazione.
Nei termini il reso parere.



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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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