POS. V Prot._______________/74.11.03

OGGETTO: XXXX S.r.l. Istanza di concessione di sgravi contributivi ex l.r. 30/97. Quesiti.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale


PALERMO





1.Con la nota n. 695/Serv. II del 25 febbraio 2003, pervenuta allo Scrivente il 18 marzo 2003, codesta Agenzia ha chiesto il parere dell'Ufficio in ordine ad alcuni quesiti connessi alla richiesta, da parte della XXXX S.R.L., di ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla l.r. 7 agosto 1997, n.30.

Tale normativa prevede infatti lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori svantaggiati, tra i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 5.novembre 2001, i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della l. 29 dicembre 1990, n.428, a seguito di crisi aziendale.

Codesta Agenzia rappresenta che, con nota n. 8573 del 9 dicembre 2002, ha comunicato alla società richiedente che " le insufficienti risorse poste a carico dei bilanci regionali non hanno consentito l'ammissione al beneficio dei lavoratori richiesto da codesta Ditta", ed inoltre che l'art. 1, comma 11, della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, ha autorizzato la spesa limitatamente alle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999; e che, in risposta, con nota n. 195/03 del 28 gennaio 2003, la società in questione ha dichiarato che "sussistono tutti i requisiti per la concessione del beneficio" e che " ai fini dell'ordine cronologico dovrà tenersi conto del fatto che la domanda all'INPS è stata presentata in data 22/10/1998", rappresentando che le assunzioni per le quali venne chiesto lo sgravio contributivo, sarebbero avvenute il 3 agosto 1998, a seguito dell'acquisto del ramo lavori pubblici dell'impresa edile XXXX Spa in amministrazione straordinaria; ed inoltre, che, per quel che riguarda l'ordine cronologico di presentazione, lo stesso l'art. 6, co.1, l.r. 5 novembre 2001, dispone che tali benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda anche prodotta all'istituto previdenziale.

Ciò premesso , codesta Agenzia ha, in buona sostanza, formulato i seguenti quesiti:

1) se l'istanza prodotta all'istituto previdenziale nel 1998, per ottenere lo sgravio di cui alla legge 449/1997, sia utile, ai fini della collocazione dell'ordine cronologico, anche per le successive istanze presentate nel dicembre 2001 per ottenere i benefici di cui alla l.r. 30/1997, dal momento che l'art. 6 della l.r. 17/2001, nell'ammettere ai benefici della l.r. 30/1997 anche i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della l. 428/1990, prevede che i benefici decorrano dalla data di presentazione della domanda, "anche prodotta all'Istituto previdenziale";

2) nel caso in cui la dichiarazione prodotta all'INPS nel 1998 possa ritenersi utile anche per la collocazione cronologica delle istanze successivamente presentate per i benefici concessi dalla l.r. 30/1997, stante che sono state presentate due istanze per la concessione degli sgravi regionali ex tit. I della l.r. 30/97- la prima per il periodo che va dal novembre 1998 all'ottobre 2001, la seconda per il periodo che va dal novembre 2001 all'ottobre 2004-, se considerare entrambe come prodotte nell'ottobre 1998, o considerare a tal fine unicamente la prima, assegnando alla seconda (nov. 2001- ott.2004) l'ordine cronologico di effettiva presentazione.

3) posto che la società ha dichiarato di avere acquisito a seguito di bando di gara "il ramo lavori pubblici dell'impresa edile XXXX S.p.a in amministrazione straordinaria" e che a termini dell'art. 2112 cod.. civ. in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza soluzione di continuità, se i rapporti di lavoro con i lavoratori del ramo aziendale acquistato possano aver comportato creazione netta di nuovi posti di lavoro in ossequio alla condizione prevista dall'art. 4, comma 1, della l.r. 30/97 in materia di aiuti all'occupazione nonché nel rispetto dei vincoli comunitari in materia di aiuti all'occupazione.


4) considerato che l'impresa richiedente opera nel particolare settore dell'edilizia, per il caso in cui durante il periodo relativo agli sgravi richiesti venga meno il mantenimento dell'incremento occupazionale se sia condivisibile l'orientamento espresso dell'INPS in materia di sgravi contributivi statali con la propria circolare n. 2 del 2003, secondo cui "i licenziamenti effettuati per chiusura di cantieri edili o per fine lavoro, non possono essere annoverati tra quelli causati da giustificato motivo oggettivo. Stante infatti l'intrinseca sostanziale precarietà dei rapporti di lavoro tipica del settore edile, i suddetti licenziamenti sono collegati, e dunque imputabili, ad eventi essenzialmente prevedibili".
Tale orientamento, se condiviso, comporterebbe la ripetizione degli sgravi, ove concessi, riscontrandosi la non permanenza dell'incremento occupazionale raggiunto al momento delle assunzioni, a causa di un non giustificato motivo oggettivo.


5) infine, codesta Agenzia manifesta perplessità in ordine alla durata complessiva (72 mesi) dei periodi di sgravi richiesti. L'impresa, infatti, ha prodotto due istanze di sgravio. Con la prima istanza, viene richiesto il beneficio regionale ai sensi dell'art. 13 della l.r. 30/97 (sgravi per i casi in cui non è prevista o è prevista solo in parte la copertura statale) per il periodo che va dal 1° al 36° mese dalla data di presentazione della domanda all'INPS di YYYY dei benefici statali, non concessi dall'INPS.
Con la seconda istanza prodotta è stato richiesto lo sgravio ai sensi dell'art. 11 l.r. 30/97 per il periodo dal 37° al 72° mese dalla data di presentazione della domanda all'INPS già citata.
La durata del periodo richiesto, rappresenta codesta Amministrazione, non tiene conto del fatto che gli sgravi contributivi statali non sono stati ottenuti o ancora ottenuti e che l'aiuto contributivo regionale interviene in prosecuzione dell'aiuto statale ovvero per i casi in cui la copertura statale non è prevista.


2 In relazione alla problematica sottoposta, pare opportuno riassumere brevemente la normativa interessata.

La legge regionale 7 agosto 1997, n.30, e successive modifiche ed integrazioni, reca una serie di interventi in materia di lavoro ed occupazione, tra i quali sgravi dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

In particolare, l'art. 10 della predetta l.r. 30/1997 prevede sgravi per l'assunzione di lavoratori in Cassa integrazione guadagni da almeno 24 mesi, e per i periodi dal 37° al 72° mese dall'assunzione; l'art. 11 prevede analoghi sgravi per l'assunzione di lavoratori in mobilità per il periodo dal 19° al 72° mese dall'assunzione.

L'art. 13 della medesima l.r. 30/97 prevede l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli precedenti per i periodi in essi non previsti ed antecedenti all'intervento regionale, per quei casi in cui non è prevista o è prevista solo in parte la copertura statale. In sede di illustrazione della norma introdotta con emendamento al disegno di legge 381/A nella seduta ARS n. 103 dell'11/7/1997, è stato specificato che la norma stessa prevede che possano essere erogati gli interventi regionali anche per i periodi non coperti, o coperti parzialmente dallo Stato, e antecedenti comunque all'entrata in vigore della legge, evitando, quindi, le sovrapposizioni con gli interventi statali e coprendo quei periodi che -senza tale norma- non sarebbero coperti né dalla legislazione statale, nè dalla legislazione regionale.

L'articolo 14 della l.r. 30/97 esplicita che gli incentivi previsti dal titolo I non sono cumulabili, per gli stessi periodi, con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

La l.r. 30/1997, poi, all'art. 1 identifica le categorie di lavoratori destinatari degli interventi, tra cui i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi (lett. f); all'art. 2 specifica che l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura disposti dallo Stato (comma 1) e che riguarda assunzioni a tempo indeterminato; all'art. 4 dispone che le imprese possono beneficiare delle provvidenze se si tratti di assunzioni in aumento rispetto alla media dei dipendenti degli ultimi sei mesi e a condizione, tra l'altro, di non aver proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti all'assunzione e di non aver sospensioni in atto; gli articoli 16 e 18 sostanzialmente richiedono che i requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 debbano non solo sussistere ma anche permanere; all'art. 5 prevede, tra l'altro, che per beneficiare degli incentivi i datori di lavoro devono presentare apposita istanza all'Assessorato regionale per il lavoro e con l'art. 15 ter (aggiunto dalla l.r. 31 marzo 2001, n. 2) che i contributi sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza o dell'assunzione, se successiva.


Con l'art.6, primo comma, della l.r. 5 novembre 2001, n.17, è stato disposto che " Tra i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) della legge regionale 7 agosto 1997, n.30, sono compresi i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale. I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda anche prodotta all'istituto previdenziale."

I lavoratori contemplati da tale norma, che ai fini della ricomprensione dei benefici di cui alla l.r. 30/1997 rientrano nella categoria dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi (lett. f dell'art. 1), sono anche i lavoratori di aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale o di imprese sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, per i quali, ove sia intervenuto l'accordo sindacale per il mantenimento anche parziale dell'occupazione con continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.

In buona sostanza, con la citata norma dell'art. 6 della l.r. 17/2001, si è consentita l'applicazione dei benefici previsti dalla l.r. 30/1997 per il lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi (art,. 1, lett. f) anche ai predetti lavoratori di aziende in crisi trasferite ex art. 47, 5° comma, della l. 428/1990, che, per effetto della disposizione testè citata possono considerarsi "nuovi assunti" non operando la continuità del rapporto di lavoro proprio per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. disposta dalla norma stessa alle predette condizioni.



3. Con riferimento ai primi due quesiti sopra riassunti, va osservato che l'art.6, primo comma, della l.r. 5 novembre 2001, n.17, nel prevedere, con una non felice locuzione lessicale, che "I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'istituto previdenziale", si pone come norma speciale in quanto estende i benefici della l.r. 30/97 ai lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 43, comma 5, della legge 478/1999, a seguito di crisi aziendale. I predetti contributi decorrono, secondo, peraltro, quanto disposto in via generale dall'art. 15 ter della citata l.r. 30/97, dalla data di presentazione della domanda. Quest'ultima viene ritenuta utile, ai fini della menzionata decorrenza, anche se prodotta all'Istituto previdenziale.
Detto inciso del primo comma dell'art. 6 della l.r. 17/2001 si pone, rispetto al sistema della l.r. 30/97, come una disciplina di carattere eccezionale, in quanto i benefici della l.r. 30/97 vengono estesi ai succitati lavoratori anche se la domanda di contribuzione è stata rivolta, ovviamente per i contributi previsti dalla legislazione statale, all'Istituto previdenziale.
Eccezionalmente, quindi, secondo il precitato disposto di legge, l'istanza prodotta all'Istituto previdenziale per contributi statali viene considerata equivalente a quella prodotta all'Assessorato regionale del lavoro per contributi regionali, e ciò anche al fine della decorrenza dei contributi medesimi.
Come pure correttamente osserva codesta Amministrazione nella nota che si riscontra, "i datori di lavoro ex art. 6 della l.r. 17/2001 beneficiari degli sgravi contributivi ex l.r. 30/97 godono, pertanto, di un particolare vantaggio rispetto a tutti gli altri datori di lavoro richiedenti gli stessi sgravi contributivi; a tali datori di lavoro viene, infatti, riconosciuta la decorrenza dei benefici a decorrere dalla data di presentazione della domanda anche prodotta all'Istituto previdenziale, domanda che, evidentemente, si presume antecedente alla data di presentazione all'amministrazione regionale". A quest'ultimo riguardo ritiene ancora codesta Amministrazione che "appare indubbio che la decorrenza degli sgravi contributivi in questione debba essere attribuita, nella fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza all'Istituto previdenziale".
Ne consegue che gli sgravi contributivi richiesti ex artt. 10 e 13 l.r. 30/97 dalla società in oggetto vanno ricondotti all'istanza prodotta all'Istituto previdenziale e alla data di presentazione della stessa a quest'ultimo, secondo quanto disposto dal più volte citato art. 6 l.r. 17/01.



4. Per quanto riguarda la problematica sottoposta con il terzo quesito, relativa alla considerazione come nuova assunzione -e quindi come creazione di posti di lavoro- l'inserimento nell'impresa di lavoratori dipendenti da un'azienda o un ramo aziendale acquisito, va osservato che, in generale e in linea di principio, l'acquisizione di un ramo d'impresa non determina la creazione netta di nuovi posti di lavoro, e cioè il cosiddetto "incremento occupazionale", richiesto, per la fruizione degli sgravi contributivi in parola, dall'art. 4 della l.r. 30/1997, dal momento che, a termini dell'art. 2112 cod. civ., il trasferimento d'azienda determina la continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario.
Ed infatti la giurisprudenza ritiene "che la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto della eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa" (Cass., sez. lav. 22.06.2001, n.8537); ed inoltre, a proposito dei benefici contributivi previsti dalla l.n. 223/91 a favore delle imprese che assumono personale già licenziato a seguito di procedura di mobilità, "ove l'azienda abbia continuato o riprenda ad operare (non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante, né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione di azienda ) la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro, costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge ( art. 2112 c.c, come modificato dall'art. 47, l.n. 428/1990 e dal d.leg. n. 18 del 2001) il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale" ( Cass. Sez. lav. 17.12.2001, n. 15949).

Tuttavia, nella specifica fattispecie che ci occupa, va osservato che il trasferimento d'azienda appare avvenuto nell'ambito delle previsioni dell'art. 47, 5° comma, della l. 438/1990, che dispone, tra l'altro, l'inoperatività dell'art. 2112 del cod. civ (Cass. SS.UU. 8 agosto 1991, n. 8640).

Ancorchè la giurisprudenza comunitaria abbia ritenuto la norma dell'art. 47, 5° comma, della l. 438/1990 in contrasto con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977 (Corte di Giustizia, sent. 17 dicembre 1995 in causa C-472/1993) tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto la norma ancora applicabile nell'ordinamento interno, vuoi in quanto "La non conformità dell'art. 47 l. 428/90 alla direttiva comunitaria n. 187 del 1977 (nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 7 dicembre 1995, causa C-472/93), non ne preclude l'applicazione nell'ordinamento interno, non potendo la disposizione comunitaria avere efficacia diretta nei rapporti tra privati", e non essendovi spazio per una interpretazione adeguatrice (Sez. lavoro, sentenza 21-03-2001, n. 4073); vuoi in quanto "la direttiva del 1977 deve essere interpretata anche alla luce di quella sopravvenuta, 29 giugno 1998 n. 98/50, la quale ha tenuto conto delle obiettive situazioni economiche a suo tempo non considerate dagli organi comunitari e affrontate dal legislatore italiano col più volte citato art. 47. Nella direttiva del 1998 si considera (n. 8 del preambolo) che deroghe al mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento dell'azienda dovrebbero essere permesse per uno Stato membro che disponga di procedure speciali per promuovere la sopravvivenza di società di cui si dichiara che sono in situazioni di crisi economica" (sent. 12 maggio 1999, n. 4724).

Di conseguenza, ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art. 47, quinto comma, della l. 428/1990, per effetto della disposizione testè citata, i lavoratori di cui è questione possono considerarsi "nuovi assunti" non operando la continuità del rapporto di lavoro proprio per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. disposta dalla norma stessa.



5. Per quel che concerne il quarto quesito, si osserva che le provvidenze disposte dalla legge regionale restano nell'ambito delle analoghe provvidenze disposte in sede statale, condividendone in buona parte presupposti e requisiti, tra cui il significato da attribuire al "calcolo del livello occupazionale" (v. art. 4, comma 5 ss., l. 449/1997; art. 3, commi 5 e 6, l. 448/1998, richiamato dall'art. 44 l. 448/2001; art. 4, nonchè 16 e 18, l.r. 30/1997)

Pertanto non v'è motivo per discostarsi dalle interpretazioni fornite dall'INPS con le sue circolari, e in particolare con quella menzionata da codesta Agenzia (circolare INPS 7 gennaio 2003) in relazione all'interpretazione data alla circostanza che i licenziamenti effettuati nel settore dell'edilizia per chiusura dei cantieri o per fine lavoro, se nei rapporti tra datore e lavoratori possono rientrare nei giustificati motivi di licenziamento, tuttavia ai fini del calcolo del livello occupazionale non possono ritenersi oggettivamente giustificati, dal momento che si tratta di eventi prevedibili e gestibili imprenditorialmente. D'altronde, come esplicitato dallo stesso Istituto previdenziale nella sua circolare 14 ottobre 1999, n. 188, non incidono nella contemplazione del calcolo occupazionale solo quelle riduzioni determinate da atti indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (dimissioni volontarie, decesso o pensionamento del lavoratore, etc.), circostanze contemplate anche da codesto Assessorato nella propria circolare 30 aprile 1998, n. 308, ai fini del calcolo occupazionale per la concessione dei benefici della l.r. 30/1997 in discorso.

Va, tuttavia, osservato, dal momento che la problematica sottoposta allo Scrivente concerne la concessione dei benefici -non già il relativo mantenimento- che nelle istanze presentate dall'impresa in questione risulta la dichiarazione che la stessa non ha proceduto -nei dodici mesi antecedenti le assunzioni o trasformazioni- a riduzione di personale; per cui la problematica potrà proporsi solo con riferimento ai periodi temporali successivi a quelli per cui il beneficio potrà venir concesso.


6. Con riferimento all'ultimo dei quesiti sopra riassunti, la problematica che in realtà incontra codesta Agenzia è correlata alla circostanza che l'impresa in questione richiede gli incentivi di cui alla l.r. 30/1997 anche, a termini dell'art. 13 della medesima, per i periodi antecedenti a quelli per i quali è previsto l'intervento aggiuntivo regionale, e per i quali periodi sono tuttavia previsti analoghi interventi statali, ancorchè non ancora disposti dall'Istituto previdenziale che ne gestisce l'erogazione o non richiesti dall'impresa.

La l.r. 30/1997, infatti, come osservato in sede di disamina della relativa normativa, prevede da una parte interventi aggiuntivi (art. 2 e, per la fattispecie che qui è in esame, art. 10), per i periodi successivi agli analoghi benefici disposti in sede nazionale, e dall'altra incentivi "per i periodi non previsti ... ed antecedenti all'intervento regionale" per quei soggetti "per i quali non è prevista o è prevista solo in parte la copertura statale" (art. 13); disponendo, in ogni caso, il divieto di cumulo degli interventi regionali con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria (art. 14).

Alla luce della norma dell'art. 13 l.r. 30/1997, quindi, non sembra che la richiesta dei benefici per i periodi contemplati dalle disposizioni statali risulti ammissibile.
Ciò non tanto perché si ha riguardo a periodi antecedenti l'entrata in vigore della l.r. 30/1997, dal momento che la locuzione della norma "periodi ... antecedenti all'intervento regionale" non consente di affermare -come tuttavia emerge dai lavori parlamentari- che si ha riguardo a periodi antecedenti comunque all'entrata in vigore della legge, ma in quanto per gli stessi periodi sono previste analoghe agevolazioni dello Stato.

Né rileva, in proposito, che per tali periodi non siano stati richiesti, o, se richiesti, non siano stati ancora ottenuti, i benefici disposti dalla legislazione statale, dal momento che l'art. 13 della l.r. 30/1997 estende gli incentivi non già ai casi in cui la copertura statale è mancata per qualunque motivo, bensì ai casi in cui la copertura stessa non è prevista o è prevista solo in parte.

Infine, l'indicazione dell'art. 11 della l.r. 30/97, contenuto in una delle istanze, appare chiaro esser stata erroneamente effettuata in luogo dell'art. 10 della medesima legge, stante che la fattispecie riguardata (lavoratori di aziende in crisi) è equiparata dal più volte citato art. 6 della l.r. 17/2002 ai lavoratori di cui alla lett. f) del primo comma dell'art. 1 della l.r. 30/1997 (cassintegrati da almeno 24 mesi, contemplati dall'art. 10 della l.r. 30/1997) e non ai lavoratori iscritti in liste di mobilità (di cui alla lett. g) dello stesso art. 1, primo comma, l.r. 30/97, contemplati, invece, dall'art. 11 della stessa l.r. 30/1997).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale