POS. II Prot._______________/71.03.11

OGGETTO: Società assicuratrici in liquidazione coatta amministrativa - Pagamento stipendi arretrati con somme anticipate dalla CONSAP.



ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
- Servizio VI° dismissioni, partecipazioni
regionali e carburanti

PALERMO





1. Con nota n. 6629 del 12 marzo 2003, codesto Dipartimento chiede di conoscere se le somme anticipate dalla CONSAP - Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - al commissario liquidatore per le spese relative al procedimento di liquidazione, possano essere utilizzate per il pagamento di crediti privilegiati in favore di dipendenti licenziati e di professionisti non soddisfatti prima della messa in liquidazione coatta amministrativa delle società assicuratrici.
I commissari liquidatori delle società assicuratrici ritengono che ciò non sia possibile poiché le somme anticipate dalla CONSAP, in quanto debiti afferenti la procedura liquidatoria, vanno posti in prededuzione prima di procedere al piano di riparto, ancorchè parziale previsto dall'art. 212 della legge fallimentare.
Di avviso contrario è codesta Amministrazione la quale - premettendo che le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione, in caso di insufficienza dell'attivo, restano a carico della gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 12 del D. L. 857/1976 - ritiene che " tale norma non distingue tra debito proprio della liquidazione dell'impresa e debiti pregressi facenti parte del passivo ", conseguentemente a ciò non sembra a codesto Dipartimento " che l'attivo delle società in l.c.a. possa essere posto a garanzia delle anticipazioni concesse dalla CONSAP;........ così operando infatti tutto il patrimonio immobiliare delle società assicuratrici servirebbe a coprire le spese effettuate successivamente alla messa in liquidazione.........il che comporterebbe che nel tempo tutto l'attivo proveniente dalle vendite delle proprietà immobiliari verrebbe sottratto alla garanzia dei creditori privilegiati e/o chirografari per finanziare esclusivamente la procedura liquidatoria ".

2. Le disposizioni legislative inerenti la fattispecie prospettata fanno ritenere non condivisibile l'orientamento di codesta Amministrazione.
L'art. 111, comma 1°, della legge fallimentare - di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ( Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa ) - espressamente prevede: " Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato; ".
La norma surriportata ha carattere eccezionale e deroga al fondamentale principio della " par condicio creditorum ", essa, " nello stabilire l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, colloca al primo posto il pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento"( Cfr. Cass., sez. I, 20-8-1997, n. 7756; Cass., sez. I, 11-1-1995, n. 251 ). Si tratta dei c.d. crediti prededucibili o " di massa ", per distinguerli dai crediti concorsuali, in quanto, a differenza di questi sono sorti durante la procedura concorsuale ed in connessione con le esigenze e le attività di quest'ultima. " Proprio in conseguenza di tali connotati temporali e funzionali, la caratteristica distintiva dei crediti di massa sta appunto nella loro prededucibilità, cioè nel loro dover essere soddisfatti a preferenza dei crediti concorsuali, come si desume chiaramente dall'art. 111 l. fall., dettato in relazione alla procedura fallimentare, ma indubbiamente applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria.........." ( Cfr. Tribunale di Napoli 8-9-1999 ).
Non è dunque ipotizzabile alcun concorso tra crediti prededucibili e crediti concorsuali privilegiati e/o chirografari. " In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, la posposizione di un credito ammesso in prededuzione avviene solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia assistito da privilegio rispetto ai crediti parimenti prededucibili ed altresì privilegiati, ma non tocca la sua prevalenza sui crediti non prededucibili pure se privilegiati " ( Cfr. Cass. 20-12-1990 ). Addirittura ritiene la giurisprudenza che i crediti prededucibili prevalgono, in sede di distribuzione dell'attivo, anche sui crediti ipotecari, allorché l'attività sia risultata utile per incrementare, amministrare o liquidare i beni soggetti a garanzia reale ( Cfr. Cass., sez. I, 28-6-2002, n. 9490; Trib. Bergamo 11-4-1995 ).
Da quanto sopra detto discende che le anticipazioni al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazione rientrano tra i crediti prededucibili e il 2° comma dell'art. 12 D.L. 857/1976, ai sensi del quale " In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del < Fondo di garanzia per le vittime della strada > ", non può che riferirsi all'attivo risultato insufficiente persino alla prededuzione dei crediti di massa.
Non è dunque ipotizzabile un uso differente delle somme concesse per sostenere le spese del procedimento.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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