Pos. 1  Prot. N. 67.03.11  



Oggetto: Sig.ra XXXX. Mutamento mansioni. Ipovedenza. Mansioni di centralinista. Quesito.










PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale,
dei Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza e Assistenza
Servizio Gestione giuridica ed economica
del personale in servizio
U.O. Stato Giuridico-Personale

P A L E R M O





1.  Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla possibilità di accogliere la richiesta della sig.ra XXXX - in servizio presso il Servizio III della Segreteria Generale di codesta Presidenza, con la qualifica di collaboratore (ex commesso) - di essere adibita alle mansioni di centralinista telefonico non vedente essendo divenuta inidonea a svolgere le mansioni proprie della qualifica rivestita a seguito della perdita della vista. 

Codesto Dipartimento manifesta perplessità sulla possibilità di accogliere l'istanza atteso che, ai sensi dell'art.29 del D.P.Reg. n. 11/1995 l'Amministrazione dovrebbe recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, mentre "il profilo di centralinista telefonico non vedente... (è) superiore a quello di appartenenza" della sig.ra XXXX .
Si chiede di conoscere altresì, se sia possibile, eventualmente, conferire il trattamento economico corrispondente al livello superiore a fronte dello svolgimento delle mansioni di centralinista.

2.  In ordine al quesito suesposto si osserva preliminarmente che l'Amministrazione è obbligata, nei limiti della propria organizzazione e della propria dotazione organica, ad espletare ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli (art. 29 D.P.Reg. n. 11/1995 e art.26, L.r. n. 41/1985; TAR PA II, 8/6/2000, n. 1338). 

Nella fattispecie in esame la Sig.ra XXXX, a seguito della sopravvenuta ipovedenza, ha chiesto di essere adibita alle mansioni di centralinista telefonico; si deve pertanto stabilire quale collocazione abbia la qualifica di centralinista nel nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con i Decreti Presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 (di recepimento di relativi accordi contrattuali), in attuazione dell'art. 5 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10 .
Il nuovo ordinamento è articolato in quattro categorie denominate A,B,C,D.
A regime, la classificazione del personale nelle quattro categorie avviene in base all'insieme dei requisiti professionali per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse, indicati nell'allegato al D.P.Reg n. 9/2001 e allegato A al D.P.Reg. n. 10/2001. I rispettivi profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria stessa e sono riportati di seguito alla categoria di pertinenza.
Esaminando i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime (tabella A, D.P.Reg. n.9/2001 e Allegato A D.P,Reg. n. 10/2001), si osserva che rientrano nella categoria B (collaboratore) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche ed un discreto grado di esperienza, da un contenuto di tipo operativo, relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, relazioni con gli utenti di natura indiretta: vi appartengono, ad esempio, i profili di addetto all'archivio, operatore CED.
La L.r. 7 maggio 1976, n.60 sul "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi" - la cui ratio è di favorire l'inserimento e l'integrazione delle categorie protette nel tessuto economico e produttivo - dopo avere previsto l'obbligo per l'Amministrazione della Regione Siciliana di assumere un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico, per ogni ufficio, sede o stabilimento a condizione che sia dotato di centralino telefonico (art.1), dispone che le assunzioni di centralinisti debbano essere effettuate con riferimento alla qualifica di archivista - dattilografo o equipollente (art.3).
Ne consegue che, nel nuovo sistema di classificazione del personale regionale, il profilo di centralinista - che non ha una collocazione esplicita - deve ricondursi, al pari di quella di archivista, alla categoria B.
Nella fattispecie pertanto, poiché la Sig.ra XXXX è attualmente inquadrata come collaboratore, e quindi nella categoria B, l'attribuzione alla stessa di mansioni di centralinista, non si configura quale attribuzione di mansioni superiori, ma come attribuzione di mansioni equivalenti.
La possibilità di adibire la stessa alle mansioni di centralinista telefonico è però subordinata, ai sensi della legislazione vigente (L.r. n. 60/1976 e L. 29 marzo 1985, n. 113), a due condizioni e cioè la sussistenza del centralino e l'iscrizione all'Albo professionale dei centralinisti telefonici.
Quanto alla prima condizione, si precisa che sono considerati centralini telefonici quelli che, installati presso gli uffici, abbiano funzioni di smistamento e di collegamento (art. 1, L.r. . 60/1976) o mediante appositi apparati di commutazione o mediante l'uso di altri strumenti idonei (Cons. Stato II, 28/1/1987, n. 182).
L'iscrizione all'Albo presuppone che il lavoratore sia portatore di cecità assoluta o di un residuo visivo non superiore ad 1/10 in ambo gli occhi anche con correzione di lenti, attestata da apposito certificato rilasciato dall'Unità sanitaria locale ; e che sia in possesso del diploma di centralinista o di apposita abilitazione. Possono essere tuttavia iscritti direttamente all'albo i privi della vista non abilitati che dimostrino di essere occupati con mansioni di centralinista da almeno sei mesi e che a tal fine producano apposita istanza corredata da una dichiarazione del datore di lavoro ( cfr. art.1, comma 4, l. n. 113/1985 e circ. Min. Lavoro 4 maggio 1985, n. 65 su CD ROM Lavoro, Giuffrè).
Si evidenzia inoltre che con Decreto del Ministro del Lavoro 10 gennaio 2000 sono state individuate qualifiche equipollenti a quella di centralinista idonee al collocamento (e quindi anche al mantenimento) al lavoro dei lavoratori non vedenti, e precisamente operatore telefonico addetto alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico e operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati, operatore addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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