Pos. IV 66.2003.11


OGGETTO: Turismo.- Autorizzazione esercizio ricettivo.- Natura.

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
(Rif. nota 504/S3°/TUR del 4 marzo 2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, preso atto del recepimento operato dall'art. 42 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo, e considerato che in forza del comma 2 del recepito articolo 9 della L. 135/2001, l'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sede degli esercizi ricettivi è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio "anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773", si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa la "natura del titolo autorizzatorio", che - a quanto si assume ritenere il Comune di xxxx, Settore attività produttive, Sportello Unico - si sarebbe modificata da licenza di pubblica sicurezza ad autorizzazione amministrativa.
Considerato altresì il disposto dell'art. 11 del richiamato testo unico, che nel dettare norme in tema di autorizzazioni di polizia distingue le ipotesi in cui le stesse debbono essere negate, o revocate, da quelle in cui, discrezionalmente, possono negarsi, o revocarsi, si chiede l'avviso dello scrivente circa l'applicabilità delle richiamate disposizioni alle ipotesi di competenza comunale ai sensi dell'articolo 9 della legge 135 del 2001 in materia turistica.

2.- In ordine alla problematica proposta, trattandosi in buona sostanza di interpretazione di normativa statale, destinata a trovare una uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, si sottopone alla determinazione di codesto Dipartimento l'opportunità di acquisire l'avviso dei competenti organi centrali.
L'opportunità di adire detti organi statali risulta rafforzata dalla circostanza che nella fattispecie appaiono ravvisabili profili di pubblica sicurezza - intendendo per tale, in conformità a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (v. sentt. nn. 162 del 1990, 1034 e 218 del 1988, 77 del 1987) la funzione inerente al mantenimento dell'ordine pubblico, cioè alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza - la cui competenza è riservata allo Stato ex art. 117, comma 2, della Costituzione.
E dunque la competenza regionale in materia di turismo, nel cui esercizio normativo è stato operato il rinvio all'articolo 9 della legge 135/2001, trova precisi limiti laddove sussistano disposizioni relative a competenze ascrivibili allo Stato il cui rispetto deve comunque garantirsi.

Pur tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione, e subordinando l'avviso espresso al parere che potrà essere formulato dagli organi statali, non ci esime dalla rendere l'avviso richiestao consulenza.
La riforma della legislazione nazionale sul turismo posta in essere con la legge 29 marzo 2001, n. 135 reimposta decisamente il modello di ingerenza pubblica nel settore e conseguentemente il rapporto amministrazione-esercente, e, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di incentivazione della libertà di impresa, introduce, all'articolo 9 - recepito in uno con l'art. 7, comma 4 della stessa legge, dall'articolo 42, comma 1, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 - il regime dell'autorizzazione sindacale in luogo della precedente licenza da concedersi da parte del Questore per l'esercizio degli esercizi pubblici.
Al fine di meglio corrispondere agli obiettivi perseguiti il previsto potere autorizzatorio del sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio appare invero ridotto ad un mero controllo di conformità a canoni rigidamente prestabiliti in relazione a requisiti e presupposti individuati.
Sotto il profilo tecnico-giuridico il relativo atto amministrativo andrebbe identificato, più che come autorizzazione, quale accertamento costitutivo, poichè atto vincolato quanto all'emanazione laddove il richiedente risulti iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, cui appunto rinvia il richiamato art. 7, comma 3, della stessa legge 131/2001, e qualora i locali in cui esercitare l'attività rispondano ai criteri stabiliti in via generale dalla Regione ed alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. Ciò posto va altresì considerato che il comma 6 dello stesso articolo 9 della legge 131 del 2001, in via generale e ad evidente scopo agevolativo, sancisce che "i procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive."

Alla luce della richiamata disciplina - e supportati peraltro dal riscontro della disciplina dettata da altre Regioni (cfr. Umbria l.r. 19 novembre 2001, n. 29, art. 4; Veneto, l.r. 4 novembre 2002, n. 33) - si ritieneappare dunque indubbio di poter sostenere che per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi non sia più richiesta una licenza del questore od una autorizzazione di polizia, essendo allo scopo sufficiente l'atto di competenza comunale cui ha riguardo l'articolo 9 della legge di riforma della legislazione nazionale del turismo.
In dipendenza della medesima normativa appare inoltre potersi escludere l'imputazione in capo al sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio ricettivo, di una facoltà discrezionale di apprezzamento delle circostanze cui si riferisce il comma 2 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riguardante peraltro specificamente un atto quale la "autorizzazione di polizia", connotato dal precipuo carattere della tutela della sicurezza pubblica, estraneo alla fattispecie in esame quale risulta in dipendenza delle intervenute modifiche legislative. -

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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