Pos. 1  Prot. N. /62.03.11 



Oggetto: Acque pubbliche. Istanze concessione preferenziale.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio risorse idriche e
regime delle acque
U.O.B. XVIII
P A L ER M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in ordine alle " istanze di concessione relative all'utilizzo di acqua sotterranea per vari usi e trasporto della stessa a mezzo di autobotti private presso terzi non meglio identificati", trasmesse a codesto Dipartimento da alcuni Uffici del Genio civile.
In relazione alle suddette istanze codesta Amministrazione è dell'avviso che "un eventuale provvedimento concessorio costituirebbe una legittimazione impropria di soggetti, diversi dalla P.A., preposti a sopperire alla distribuzione idrica nelle sue varie forme ", dunque... " la cessione dell'acqua a mezzo autobotti va dissuasa in tutte le sue forme e valutata solo in caso di emergenze contingenti, e potrà essere autorizzata, eccezionalmente in via provvisoria, dagli Uffici del Genio Civile ".
Dalle istanze, trasmesse a mezzo fax - su richiesta dello Scrivente - emerge con più chiarezza che trattasi di richieste di "concessione preferenziale per la derivazione e l'utilizzo di acqua sotterranea ad uso non potabile con trasporto in autobotti presso terzi.
In tutte le istanze pervenute viene rappresentato che l'acqua, reperita nei pozzi insistenti nei lotti di terreno di proprietà dei singoli istanti, è già stata utilizzata per le suddette finalità a far data dall'anno 1990 (v. istanza del Sig. x), dall'anno 1999 (v. istanza del Sig. y), o comunque negli anni passati senza precisazione della durata dell'utilizzo medesimo (v. istanze dei Sigg. D. e C.).
Tutte le richieste di concessione preferenziale si fondano sull'applicabilità dell'art. 4 del T.U. 11.12.1933, n.1775 e dell'art. 1 del D.P.R. 18.02.1999, n.238.

2. Ai fini della soluzione della questione posta occorre, innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento, che non può certo ricondursi esclusivamente alle disposizioni richiamate nelle istanze di concessione e non può non tener conto, soprattutto, della legge 5 gennaio 1994, n.36, ormai fondamentale in materia di risorse idriche.
La cosiddetta legge Galli, modificando la disciplina del "T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" (R.D. 11.12.1933, n.1775), ancora vigente nelle parti non abrogate, ha espressamente statuito che " tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà (cfr. art.1).
Tale affermazione di principio si pone in netta contrapposizione rispetto alla precedente disciplina, in cui il vecchio testo unico affermava la natura pubblica delle acque che "abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse".
In forza della nuova disciplina, dunque, tutte le acque fanno parte del demanio pubblico , più precisamente del cd. demanio naturale, con la conseguente assoggettabilità delle stesse al regime proprio dei beni demaniali che - com'è noto - sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano.
Fanno eccezione le acque piovane e " le acque sotterranee attinte ed utilizzate per uso domestico". In relazione a queste ultime l'art.28, comma 5, della L. n.36/94 richiama la previgente disciplina dell'art. 93, comma 2, del T.U. del 1933 (la cui applicazione , con talune integrazioni, in ambito regionale è stata , peraltro, espressamente prevista dall'art.33 della recente l.r. 13.03.2003, n.7).
Pertanto, l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici continua ad essere regolata dalle ampie possibilità accordate dall'art. 93, comma 2, R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 al proprietario del fondo, restando compresi tra gli usi domestici non solo quelli strettamente inerenti alla casa di abitazione, ma anche l'innaffiamento di giardini ed orti (intesi, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, come unità colturale familiare), e l'abbeveramento del bestiame. E' stata introdotta espressamente la soggezione ad un obbligo generale di non compromettere l'equilibrio del bilancio idrico, volto ad evitare eccedenze di prelievi rispetto alle disponibilità nell'area di riferimento (art.28, comma 5, in relazione all'art. 3 L. n.36 del 1994).
Infine, la legge Galli (art.32) rimandava, per l'individuazione degli atti normativi incompatibili, ad un successivo regolamento di attuazione, che è stato emanato a distanza di parecchi anni, con DPR 18.2.1999, n.238.
Il regolamento riconosce la possibilità di chiedere il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'rt. 4 del R.D. N.1775/1933 (e dunque " limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice utilizzata"), entro un anno dalla sua data di entrata in vigore (termine poi prorogato al 30 giugno 2003 dal comma 6 bis dell'art.23 del D.lgs. 11.05.1999, n.152, nel testo aggiunto dall'art.7 del D.lgs. 18.08.2000, n.258).
Il quadro normativo così delineato in ambito nazionale trova riscontro anche nel territorio regionale poiché l'art. 69 della l.r. n.10 del 1999 recepisce la legge 5 gennaio 1994, n.36 sul governo e l'uso delle risorse idriche demandando ad un successivo decreto del Presidente della Regione (D.P. 7.8.2001) la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e le relative modalità di costituzione.
Con riferimento a tale nuovo assetto normativo quest'Ufficio aveva già espresso talune considerazioni nel parere n.9433/74.00.11 del 22.05.2000, in cui si osservava che "la legge n.36/94 ( c.d. legge Galli) rappresenta un tentativo di riorganizzazione unitaria dei servizi idrici di esportazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e di depurazione di acque reflue, subordinando al riassetto organizzativo degli stessi il conseguimento di finalità e obiettivi prestabiliti.
Tale assetto è strutturato in base a delimitazioni territoriali ottimali nell'ambito delle quali i comuni e le province organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Alle regioni è attribuito, tra l'altro, il potere di individuare le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art.9, co.3). La preferenza accordata al modello sovracomunale è congruente con l'impostazione di fondo della legge, tesa a porre termine alla frammentazione nella gestione dei servizi idrici esistenti.
Comunque, indipendentemente dalla soluzione in senso regionalistico o localistico del problema della competenza riguardo all'organizzazione o riorganizzazione dei servizi idrici, all'Ente legittimato a compiere le scelte si presenta una molteplicità di moduli organizzativi per la gestione dei servizi idrici: azienda speciale, società mista, a maggioranza anche privata, privati concessionari.
La concessione a terzi del servizio idrico è stata espressamente disciplinata dalla legge n.36 del 1994, all'art. 20, previo esperimento di procedure concorsuali soggette alle direttive CE sugli appalti di servizi nei c.d. settori esclusi.
Da queste considerazioni deriva che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico indispensabile ed obbligatorio e come tale deve essere fornito in primo luogo dagli enti locali e, in subordine, dai soggetti privati concessionari; deve altresì trattarsi sempre e comunque di gestione imprenditoriale indipendentemente, cioè, dalla circostanza che essa sia in mano pubblica o privata".
Per le forme organizzative di gestione del servizio idrico integrato la l. 36/1994 rinvia alla legge sugli enti locali n.142 e successive integrazioni. Le forme originariamente previste dall'art.22 e ss. di tale legge erano state mantenute quasi interamente inalterate dall'art.113 del d.lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che ha sostituito la l.142/1990 (e tra queste vi era anche la "concessione ai terzi")
Successivamente l'art.35, comma 1 della L.n.448/2001 ("finanziaria 2002") ha interamente sostituito il citato art.113 ed eliminato l'istituto della concessione in materia di servizi pubblici locali prevedendo ora, al comma 5, che "l'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica".
L'art.35 contempla una sola deroga al principio dell'affidamento con gara di un servizio pubblico di natura industriale, che riguarda il servizio idrico integrato.
Si prevede, infatti, che, presumibilmente per imprimere un accelerazione all'attuazione della legge "Galli", n. 36 del 1994, sia consentito l'affidamento diretto del servizio ad una società di capitale costituita dai comuni di uno stesso ambito territoriale . Si tratta, tuttavia, di un facoltà una tantum, esercitatile entro diciotto mesi dell'entrata in vigore della legge (v.comma 5 dell'art.35).
Sulla scorta delle considerazioni fin qui espresse le istanze concessorie di cui è questione appaiono incompatibili col sistema di gestione del servizio idrico integrato.
Invero le "concessioni preferenziali" di utilizzo di acque pubbliche cui si fa riferimento nelle istanze oggetto di questa disamina - essendo riconducibili unicamente a quelle previste dall'art.4 del R.D. n.1775/1933 - non possono che essere "limitate al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata", con conseguente esclusione di ogni altra forma o modalità di utilizzo che esuli da quella consentita dal comma 5 dell'art.28 della l.n. 36/94, ovvero dall'"utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici".
Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, concludersi che la cessione di acqua a terzi con trasporto a mezzo autobotti, nei termini indicati nelle istanze in oggetto, non è in alcun modo consentita dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

* * * * * *



Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale