Pos. 1   Prot. N. /60.03.11 



Oggetto: Legge 9/1/1989 n. 13 concernente eliminazione barriere architettoniche - Applicabilità a strutture ricettive.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
Dipartimento regionale turismo, sport
              e spettacolo 

PALERMO




1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive.
In particolare, premesso che il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - si applica, fra l'altro, alla ristrutturazione degli edifici privati già esistenti (cfr, art. 1, primo comma, n.3) vien chiesto se le predette aziende siano tenute all'osservanza del citato D.M. anche se i relativi fabbricati non sono stati mai ristrutturati.
Al riguardo codesto Assessorato è orientato in senso positivo, atteso che il D.M. n. 236/1989 prescrive testualmente ciò che ogni struttura ricettiva deve avere per consentire l'accesso ai portatori di handicap (cfr. art.5.3)

2. La legge n. 13/1989 - recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - all'art. 1, primo comma sottopone i progetti relativi alla "costruzione" ovvero alla "ristrutturazione" di tali edifici, come ivi individuati, all'osservanza delle "prescrizioni tecniche" demandate dal secondo comma dello stesso art. 1 a un apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici..
Ai sensi dell'art. 1 di quest'ultimo decreto (D.M. n. 236/1989) le norme in esso contenute si applicano, fra l'altro, sia agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, che alla ristrutturazione dei predetti edifici privati, "anche se preesistenti all'entrata in vigore" del citato provvedimento.

  3. Stando all'esegesi letterale delle disposizioni sopra riportate, l'orientamento della richiesta di parere non appare conforme alle medesime. 
  Che il D.M. n. 236/1989 prescriva per le strutture ricettive determinati requisiti non è - secondo lo Scrivente, considerazione di per sé rilevante; atteso che la funzione del predetto D.M. è proprio quella di stabilire requisiti, ai fini in questione, per tutte le strutture (non solo per quelle ricettive) in riferimento. 
  Appare invece determinante, nella fattispecie, che l'osservanza delle prescrizioni in oggetto sia testualmente subordinata - dalla legge n. 13/1989 come dal D.M. n. 236/1989 - da un lato alla costruzione di nuovi edifici, e dall'altro alla ristrutturazione di edifici esistenti; vale a dire, in quest'ultimo caso, a un intervento riorganizzativo generale, per definizione non limitato all'eliminazione delle barriere architettoniche. 
  Dovendosi dunque, per l'applicazione della normativa interessata, tener conto delle due cennate circostanze (nuova costruzione o ristrutturazione), al di fuori di queste l'obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni del D.M. n. 236/1989 non è, secondo quest'Ufficio, configurabile. 
  Non va del resto sottaciuto, a conforto dell'interpretazione qui accolta, che il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, concernente la materia in considerazione, disponeva che agli "edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti". Disposizione, questa, sostanzialmente ripetuta dall'art. 1, quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il che, come si è detto, dà al silenzio sul punto del D.M. n. 236/1989 il senso ritenuto da quest'Ufficio.  


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      Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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