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3. Stando all'esegesi letterale delle disposizioni sopra riportate, l'orientamento della richiesta di parere non appare conforme alle medesime. |
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Che il D.M. n. 236/1989 prescriva per le strutture ricettive determinati requisiti non è - secondo lo Scrivente, considerazione di per sé rilevante; atteso che la funzione del predetto D.M. è proprio quella di stabilire requisiti, ai fini in questione, per tutte le strutture (non solo per quelle ricettive) in riferimento. |
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Appare invece determinante, nella fattispecie, che l'osservanza delle prescrizioni in oggetto sia testualmente subordinata - dalla legge n. 13/1989 come dal D.M. n. 236/1989 - da un lato alla costruzione di nuovi edifici, e dall'altro alla ristrutturazione di edifici esistenti; vale a dire, in quest'ultimo caso, a un intervento riorganizzativo generale, per definizione non limitato all'eliminazione delle barriere architettoniche. |
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Dovendosi dunque, per l'applicazione della normativa interessata, tener conto delle due cennate circostanze (nuova costruzione o ristrutturazione), al di fuori di queste l'obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni del D.M. n. 236/1989 non è, secondo quest'Ufficio, configurabile. |
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Non va del resto sottaciuto, a conforto dell'interpretazione qui accolta, che il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, concernente la materia in considerazione, disponeva che agli "edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti". Disposizione, questa, sostanzialmente ripetuta dall'art. 1, quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il che, come si è detto, dà al silenzio sul punto del D.M. n. 236/1989 il senso ritenuto da quest'Ufficio. |
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