Pos. IV 59.2003.11


OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Mutuo per attività turistica.- Estinzione anticipata.- Contributi erogati.


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
(Rif. nota 452/S3°/TUR del 26 febbraio 2003)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata - premesso che l'Istituto di credito xxxx, nel comunicare l'avvenuta estinzione anticipata di un mutuo agevolato "non ancora definito", concesso, "giusto contratto condizionato", ai sensi della l.r. 1 luglio 1972, n. 32 per l'incentivazione di iniziative turistiche alberghiere, ha chiesto di sapere se i contributi in conto interessi già fruiti sulle somministrazioni rateali siano da considerare spettanti all'impresa mutuataria "malgrado la mancata definizione della pratica", ovvero se sia necessario procedere al relativo recupero - si chiede l'avviso dello scrivente sulla portata normativa dell'art. 3 della l.r. 1 luglio 1972, n. 32 , ed in particolare se l'ultimo comma dello stesso articolo 3 trovi applicazione nell'ipotesi di un contratto condizionato di mutuo e quindi qualora l'erogazione del contributo sia stata effettuata in regime di preammortamento.

2.- In ordine alla problematica proposta, appare opportuno - preliminarmente ed in via generale - rilevare che, secondo le disposizioni del codice civile, il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità; qualora il mutuo sia di denaro il contratto è naturalmente a titolo oneroso e dovranno pertanto essere corrisposti anche gli interessi.
Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna (o traditio) di una determinata quantità di denaro, e da questa momento sorge a carico del mutuatario l'obbligo di restituzione della somma e relativi interessi (Cass., Sez. I, 15.07.1994, n.6686; Cass., 9.5.1991, n.5193).
Il cosiddetto contratto condizionato di mutuo, a volte prescritto dalla legge come atto necessario per un'operazione di finanziamento a lungo termine per assicurare all'istituto mutuante il conseguimento della prima ipoteca, è qualificabile, seconda la prevalente dottrina, quale contratto sottoposto a condizione sospensiva, o, secondo altra parte della dottrina, come contratto ad efficacia differita.

Ciò posto e tornando al caso de quo, sembra che anche se, a detta dell'Istituto di credito, non si era pervenuti alla definizione del contratto, nell'ipotesi possa viceversa ritenersi mancante soltanto la stipula del contratto di erogazione e quietanza finale. Ed invero, secondo la disciplina codicistica del mutuo, qualora ci sia stata la consegna di denaro, e quindi se una determinata somma sia passata nella proprietà o anche nella sola disponibilità del mutuatario, è sorto per quest'ultimo l'obbligo di restituzione, con interessi, nei tempi e modi stabiliti dal piano di ammortamento del contratto di mutuo.
Al di là del nomen iuris utilizzato, si può, pertanto, ritenere che un contratto di mutuo, in assenza del quale peraltro nessun impegno poteva sorgere per l'Amministrazione, né tanto meno alcun pagamento poteva essere effettuato, sussista, e che lo stesso si sia perfezionato attraverso la somministrazione (o dationes) della somma date in mutuo, o - il che è equivalente - attraverso il frazionamento della stessa in più di una volta in ragione del progressivo compimento da parte del soggetto beneficiario dell'iniziativa in vista del quale il credito è stato concesso.

Considerato e premesso quanto sopra si condivide l'orientamento di codesto Dipartimento nel ritenere applicabile, nella fattispecie, il disposto dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 1 luglio 1972, n. 32, secondo cui "in caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento".
La richiamata previsione - operante un'equiparazione tra estinzione anticipata del mutuo in via autonoma da parte del beneficiario e forzata estinzione per effetto della conclusione della procedura fallimentare - appare invero esaustiva, e non si ritiene, conseguentemente, legittima una richiesta di rimborso di quanto già erogato a titolo di contributo in conto interessi.
L'estinzione anticipata invero, se consentita dal contratto e se non in contrasto con l'interesse della controparte al rispetto del termine fissato per la restituzione, costituisce una facoltà del mutuatario.
Si osserva invero che la estinzione anticipata non incide sull'interesse pubblico perseguito con il beneficio in discorso, in quanto la finalità di incentivazione di iniziative in materia turistica resterebbe in egual modo soddisfatta, dovendosi intendere non modificato il vincolo di destinazione sulle opere in relazione per cui è stato concesso il contributo. Ed invero, alla luce del combinato disposto degli articoli 4, comma 7, e 21 della l.r. 12 giugno 1976, n. 78, ed in conformità a quanto considerato dal Consiglio di giustizia amministrativa (sentenza n. 285 del 20 giugno 2000) e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sentenza n. 1516 del 25 novembre 1996) anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, ed a meno di una integrale restituzione dei contributi e agevolazioni pubbliche percepiti, opportunamente rivalutati, è da ritenere che permanga l'apposto vincolo di destinazione.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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