POS. V Prot._______________/57.11.03

OGGETTO: Protezione civile. Gruppi di lavoro istituiti ex O.P.C.M. n.2414/1995. Personale dirigenziale. Prestazioni di lavoro straordinario. Compatibilità.


ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento dei lavori pubblici
PALERMO



1. Con la nota prot. n.1286 del 26 febbraio 2003 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica concernente il personale appartenente ai gruppi di lavoro istituiti, a norma dell'art.14 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.2414 del 18 settembre 1995, presso gli uffici del genio civile di Siracusa, Catania e Ragusa, diretti dai rispettivi ingegneri capo, coordinati funzionalmente dal Dipartimento della protezione civile, e stabilmente impegnati nell'esercizio delle funzioni di consulenza e controllo degli interventi di miglioramento statico, riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990.
Il predetto personale è autorizzato, ex art.15, ultimo comma, O.P.C.M. cit., ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di cinquanta ore mensili nonché attività fuori sede con riconosciuto trattamento di missione con onere a carico dei fondi di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 31 dicembre 1991, n.433.
Ciò posto, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se l'indennità di missione ed il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario, di cui alla disposizione da ultimo citata, possano essere corrisposti anche al personale dirigenziale appartenente ai suddetti gruppi di lavoro o se, invero, come codesto Dipartimento ritiene, la corresponsione degli stessi non sia in contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico della dirigenza.
Codesto Dipartimento ha altresì trasmesso, in allegato, il carteggio intercorso tra il Dipartimento regionale della protezione civile, -che parimenti esclude l'applicabilità dell'art.15, sesto comma, O.P.C.M. cit. al personale dirigenziale-, e gli uffici del genio civile di Catania e di Siracusa che si attestano sull'opinione contraria, nella precipua considerazione che trattasi di prestazioni di lavoro straordinario da retribuire con i fondi di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 31 dicembre 1991, n.433, e non gravanti sul capitolo di spesa di codesto Assessorato.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Sulla scorta di quanto previsto dall'art.6 della legge 31.12.1991, n.433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa", con successive ordinanze, a partire dal 3 febbraio 1992 (O.M. n.2212), è stata dettata la disciplina degli interventi relativi all'edilizia privata danneggiata o distrutta dal sisma.

In particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1995, nel dettare modificazioni ed integrazioni delle ordinanze n.2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n.2245/FPC del 26 marzo 1992, all'art.14, secondo e terzo comma, ha previsto che:
"Per l'esercizio delle funzioni di consulenza e controllo degli interventi di miglioramento statico, riparazione e ricostruzione disciplinati dalla presente ordinanza, l'ingegnere capo di ciascun ufficio provinciale del genio civile entro sessanta giorni dalle data di pubblicazione della stessa costituisce, d'intesa con la regione siciliana, un gruppo di lavoro, presso ciascun ufficio di Siracusa, Catania e Ragusa stabilmente impegnato nell'attività in argomento, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
I gruppi di lavoro sono diretti dai rispettivi ingegneri capo, o loro delegati con qualifica tecnica, e sono coordinati funzionalmente dal Dipartimento della protezione civile il quale, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.433, esercita le funzioni di indirizzo e controllo per lo svolgimento dell'attività".

Il successivo art.15, O.P.C.M. cit., all'ultimo comma, in particolare, per quel che in questa sede interessa, stabilisce che:
"Il personale appartenente ai gruppi di lavoro è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di cinquanta ore mensili nonché attività fuori sede con riconosciuto trattamento di missione con onere a carico dei fondi di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 31 dicembre 1991, n.433...".


3. Una corretta impostazione della questione suesposta non può che prendere l'avvio dall'esame dell'art.13, quarto e ultimo comma, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 che, in ordine al trattamento economico spettante al personale con qualifica dirigenziale, fissa il principio per cui:
"4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

In linea con il predetto principio, l'art.14 del Contratto collettivo regionale dell'area della dirigenza di cui al D.P.reg. 22 giugno 2001, n.10, ha così disposto:
"1. Per l'applicazione degli artt.12 e 13 della legge regionale n.10/2000 si fa riferimento alla direttiva 1 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. I compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'Amministrazione di appartenenza e confluiscono nel fondo destinato al trattamento economico accessorio dei dirigenti.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.40 e 41 una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di omnicomprensività; tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante. Resta fermo l'eventuale rimborso delle spese nelle misure più favorevoli a quelle previste dall'ordinamento dell'ente o Amministrazione presso cui si svolge l'incarico.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando, altresì, il criterio della rotazione".


Occorre altresì ricordare, per completare l'attuale quadro di riferimento, che l'art.4 della legge regionale 25 marzo 2002, n.1, all'ultimo comma, ha disposto che "Il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, è stabilito per l'anno 2002 in 2.212 migliaia di euro e per l'anno 2003 in 2.692 migliaia di euro, ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art.16 della legge 28 dicembre 2001, n.448".
In altre parole, la norma ha sospeso, sino alla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003, il principio di cui al predetto art.13, ultimo comma, l.r. n.10/2000, con la conseguenza che sino alla predetta data i compensi di cui al medesimo art.13, ultimo comma, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti (secondo quanto già disposto, a livello statale, dalla richiamata norma di cui all'art.16, L. n.448/2001).

Per quanto testè detto, le considerazioni da svolgere sulla problematica che è all'esame dello scrivente Ufficio vanno necessariamente articolate in relazione ai due momenti temporali correlati alla sospensione disposta dall'art.4, l.r. n.1/2002.

Difatti, nelle more della predetta sospensione, resta in vigore, a parere dello Scrivente, la previsione di cui all'art.15, ultimo comma, dell'ordinanza in oggetto, con la conseguenza che continueranno ad essere corrisposti direttamente al predetto personale i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, con oneri a carico dei fondi di cui alla L. n.433/1991.

La disciplina di cui al succitato ultimo comma dell'art.13, l.r. n.10/2000 potrà, invece, trovare piena applicazione solo dopo la definizione del nuovo contratto collettivo.
Tale contratto dovrà tenere conto dell'omnicomprensività del trattamento economico e potrà disciplinare le modalità di utilizzazione, per il trattamento economico accessorio, delle risorse conseguenti all'omnicomprensività.
Una volta che siano stati definitivamente stabiliti gli importi del trattamento economico accessorio, l'amministrazione dovrà sospendere l'erogazione al predetto personale dei compensi corrisposti ex art.15, ultimo comma, O.P.C.M. cit. e fare confluire i relativi importi nelle risorse destinate al fondo per l'accessorio di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6.

Pertanto, per i dirigenti appartenenti ai gruppi di lavoro in oggetto, in sede di stipulazione dei contratti, potranno essere stabiliti gli importi del trattamento economico accessorio, in ragione dell'aggravio lavorativo, che in atto fonda l'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Per quanto concerne, poi, l'indennità di missione è chiaro che questa andrà determinata ai sensi dell'art.43 del C.C.N.L.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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