Pos. 1   Prot. N. 55.03.11 



Oggetto: Pensionati regionali - Cumulo del reddito da lavoro dipendente con il trattamento di pensione.




Allegati n...........................



                      PRESIDENZA DELLA REGIONE 
                      DIPARTIMENTO REG. DEL PERSONALE, DEI  

SERVIZI GENERALI, QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE.
Servizio gestione economica del personale.

                                          P A L E R M O 


1 - Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine all'applicazione, nei confronti dei dipendenti regionali collocati in quiescenza, dell'art. 44, c. 1 della legge 27-12-2002, n. 289 che cha abolito il divieto di cumulo fra redditi da lavoro e pensioni di anzianità ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età.
Lo stesso articolo, al secondo comma, consente, poi, di accedere al regime di cumulo a condizione che venga versato un determinato importo, moltiplicato per la differenza fra 95 (37 + 58) e la somma dell'anzianità contributiva e dell'età del dipendente alla data del pensionamento.
  In particolare, si chiede di conoscere se, in coerenza con la riduzione da 40 anni a 35 dell'anzianità massima utile ai fini contributivi applicabile ai dipendenti regionali in ragione del precedente parere 30-12-2002, n. 21522 anche il limite anzianità contributiva previsto dall'art. 44 della citata l. n. 289/2002, vada ridotto, come nella disposizione statale, di tre anni. 


Con la stessa richiesta di parere viene posto il problema dell'individuazione del soggetto destinatario del versamento dei contributi previdenziali gravanti sulla retribuzione spettante a pensionati regionali che abbiano un nuovo rapporto di lavoro subordinato con la stessa Amministrazione regionale, presumibilmente in quanto chiamati a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori e delle conseguenze sul trattamento di quiescenza in atto goduto.

2 Sul primo quesito, lo scrivente, in coerenza con le ragioni espresse col proprio precedente parere, non può che concordare con la soluzione prospettata da codesto Dipartimento circa la riduzione, in ambito regionale, a 32 dell'anzianità contributiva utile prevista dal primo comma dell'art. 44 della l. 289/2002; conseguentemente, la somma di tale cifra con l'età (58) del lavoratore conduce a ridurre a 90 (32+58) il coefficiente previsto dal secondo comma dello stesso articolo.

Quanto all'individuazione del soggetto previdenziale cui versare le ritenute operate sui pensionati regionali chiamati a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori, quest'Ufficio non può che prendere atto di quanto previsto nello schema di contratto individuale di lavoro per addetti agli uffici di diretta collaborazione, esterni all'Amministrazione (quali devono ritenersi i dipendenti regionali già in quiescenza) .approvato con delibera della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. 323, nel quale si individua l'INPS come istituto previdenziale destinatario dell'apertura della posizione previdenziale.
Al pensionato assunto a tempo determinato andranno applicate le norme sul cumulo dei redditi con la conseguente eventuale riduzione del trattamento di quiescenza secondo le modalità e nella misura previsti dalla normativa applicabile in ragione del tipo di pensione (di vecchiaia o di anzianità) e dell'epoca del collocamento a riposo. Sono fatti salvi, ovviamente, i casi di totale cumulabilità previsti dall'art. 72, comma 1 della l. 23-12-2000, n. 388 e dall'art. 44 della l. n. 289/2002.
Attesa la particolare complessità della materia e la mancanza di riferimento allo specifico caso che ha dato avvio alla consultazione, lo scrivente resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento che codesto Dipartimento dovesse ritenere utile.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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