POS. II Prot._______________/48.03.11

OGGETTO: Consorzi di bonifica - Operai in turn-over - Riconoscimento servizio militare di leva.



Assessorato regionale Agricoltura e
Foreste
-Dipartimento interventi infrastrutturali
-Servizio vigilanza consorzi di bonifica
e consorzi agrari.
                                  PALERMO 



                   


1. Con nota n. 293 del 14 febbraio 2003, codesto Assessorato chiede di conoscere se nella redazione della graduatoria, predisposta dal Consorzio di bonifica XXXX - per l'applicazione del turn-over ai lavoratori che, avendo prestato un certo numero di giornate lavorative presso i consorzi nel triennio 1992/1994, hanno diritto, ai sensi dell'art. 30 della L.r. 25 maggio 1995, n. 45, alle garanzie occupazionali riconosciutegli dalla stessa norma - vada computato, ai fini dell'anzianità di servizio, l'intero numero delle giornate lavorative, della relativa fascia occupazionale, ad un soggetto che le ha prestate solo in parte a causa dell'espletamento del servizio militare di leva.
Ritiene codesto Assessorato che il criterio del mancato computo del servizio militare - adottato dal consorzio succitato - pregiudichi l'utile collocazione in graduatoria di soggetti che in assenza di chiamata alle armi avrebbero maturato un ben più alto numero di giornate lavorative.


2. Questo Ufficio concorda con codesta Amministrazione sul positivo riconoscimento nell'anzianità di servizio del numero di giornate - pari a quelle mancanti a causa dell'espletamento del servizio militare - a " copertura " e completamento del relativo turno di fascia occupazionale.
L'art. 1 del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, prevede al 1° comma che: " La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto". Il successivo 2° comma - secondo il quale " Il tempo trascorso in servizio militare di leva........può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità " - è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio 1963, n. 8, in riferimento all'art. 52, secondo comma ,della Costituzione.
Ha ritenuto la Corte che " la clausola contrattuale si porrebbe come necessario presupposto del diritto del lavoratore al computo del tempo trascorso in servizio militare di leva nell'anzianità, ponendo così una limitazione a tale diritto, che verrebbe ad essere condizionato alla esistenza di un contratto collettivo che lo preveda ". Ciò comporta la non conformità della norma del 1946 alla norma costituzionale contenuta nell'art. 52 Cost., secondo comma.
Quest'ultimo dispone che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. La Corte Costituzionale con la sentenza del 1963 ebbe a chiarire che: " il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto all' ....... anzianità ".
La chiamata per adempiere agli obblighi di leva è una causa tipica di sospensione del rapporto di lavoro e il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, poiché l'ordinamento stabilisce un regime particolare per determinate ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro,realizzando, in deroga al diritto comune ( art. 1463 c. c. ), la traslazione del rischio dell'impossibilità dal debitore al creditore di lavoro.
L'obbligo dunque del datore di lavoro di conservare il posto durante il periodo di effettivo svolgimento del servizio militare - e nei limiti di scadenza del contratto di lavoro - deve estendersi fino ad includere nell'anzianità del lavoratore anche il computo del tempo trascorso ad adempiere un obbligo di legge , al fine di " non pregiudicare la posizione di lavoro ". E, per salvaguardare la posizione di lavoro, tale periodo deve essere computato nell'anzianità del lavoratore a tutti gli effetti per cui rileva ( Cfr. Cass., sez. lav., 10-04-1987, n. 3577; Corte Cost., 14-07-1988, n. 802 e 25-10-1989, n. 491; ).
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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