POS. II Prot._______________/47.11.2003

OGGETTO: Consorzi di Bonifica. Assunzione disabili ex Legge 12.3.1999,n.68. Modalità di pagamento.




ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali

P A L E R M O




1. Con nota n. 292 del 14 febbraio 2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente l'oggetto.
In breve, il Consorzio di Bonifica di xxxx ha l'obbligo (ex legge 12.3.99,n. 68) di assumere otto disabili. Codesto Dipartimento, essendo obbligatorio il rispetto della legge appena citata, ritiene che l'onere per il pagamento delle spettanze di detto personale, possa gravare nel contesto della L.R 6.4.1981, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, onde evitare un aggravio dei costi a carico dei consorziati.

2. Sulla problematica in oggetto lo scrivente Ufficio non può condividere l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento.
L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n.49, che ha sostituito ed integrato l'art. 1 della L.R. 30.12.1977,n.106, ha previsto l'erogazione di un contributo pari al 95% "dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980,nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza. Successivamente, con L.R. 25.5.1995,n.45,art.25, la copertura predetta è stata estesa al personale "chiamato in servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 6 aprile 1981, n. 49, alla copertura di posti nelle piante organiche dei consorzi mediante concorsi pubblici".
Infine, le legge regionale n.27 del 6 agosto 1997, all'art.5 ha esteso la citata copertura "a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge n.45 del 1995, in esecuzione di sentenze o di specifiche disposizioni legislative o accordi collettivi nazionali di categoria".
Come ben si vede, la copertura del 95% non è genericamente imputata alle spese per il personale consortile, circostanza che avrebbe consentito di estendere la copertura anche alle nuove assunzioni obbligatorie effettuate o da effettuare, ma la copertura predetta è ad imputazione specifica per ipotesi identificate, tanto è vero che ogni volta che il legislatore ha voluto estendere la suddetta copertura lo ha dovuto espressamente specificare con una nuova norma.
Pertanto, escluso che i costi relativi ai disabili possano rientrare nell'ambito del 95% di copertura normativamente previsto, tali costi non possono che essere assunti dal Consorzio a mezzo di entrate consortili.





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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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