os. I Prot. N. /44.03. 


OGGETTO: Oggetto: Commissione aggiudicazione della gara per la costituzione della società mista ex art. 78 L. 6/01. Compensi.





Allegati nààààààààà


Assessorato Regionale
Bilancio e Finanze
Dipartimento bilancio e tesoro A L E R M O



. Con la nota cui si risponde vien chiesto se per i professionisti esterni all'Amministrazione chiamati a far parte della commissione per l'aggiudicazione della gara in oggetto indicata, procedura assimilabile all'appalto concorso, "possa trovare applicazione il D.P. 8 marzo 1995 che fissa i compensi spettanti a ciascuno dei componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'art. 67 della l.r. 10/93, ancorché sia intervenuta l'abrogazione del citato articolo con l'entrata in vigore della l.r. 7/02, ovvero a quale altra disposizione fare riferimento per la corresponsione dei suddetti compensi".
. Come si evince da allegato bando, la gara concerne la scelta del socio di minoranza per la costituzione di una società per azioni avente ad oggetto lo svolgimento delle attività informatiche di competenza dell'amministrazione regionale ed al quale affidare la realizzazione della piattaforma telematica integrata della Regione siciliana. Il socio dovrà quindi provvedere alla gestione dei servizi informatici. L'importo a base d'asta dei servizi e delle forniture che verranno assegnate al socio di minoranza selezionato sarà di Euro cinquantamilioni.
a selezione del socio di minoranza verrà effettuata mediante una procedura assimilabile all'appalto concorso (art. 9, co. 1). Le offerte pervenute saranno valutate e comparate sulla base dei seguenti criteri:
a) capacità tecnico - gestionali ed organizzative dell'offerente = fino ad un massimo di punti 5;
b) capacità economico - patrimoniale e finanziaria = fino ad un massimo di punti 10;
c) qualità del piano operativo e del piano strategico della Società e sua coerenza ed aderenza alle indicazioni contenute nella misura 6.05 = fino ad un massimo di punti 20;
d) qualità del progetto tecnico - organizzativo della piattaforma telematica integrata = fino ad un massimo di punti 30;
e) offerta economica = fino ad un massimo di punti 35 (art. 9, co. 2).
e domande di partecipazione alla procedura verranno esaminate, ai fini della loro ammissibilità, dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, la quale valuterà le domande e, tra queste, selezionerà a suo insindacabile giudizio, i soggetti che verranno invitati a presentare un'offerta. Essa si riunirà per l'apertura delle buste due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 11 C).
Alla procedura in oggetto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 157/1995 e 358/1992, ove compatibili (art. 11 g).. Come si evince dalle soprariportate disposizioni del bando si è in presenza, nella fattispecie, di una gara ristretta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi quali specificati nel menzionato art. 9, co. 2, del bando, e quindi basata non su criteri meccanistici ed automatici ma su una valutazione discrezionale non solo dell'elemento prezzo ma anche degli altri fattori che concorrono ad una valutazione complessiva della bontà dell'offerta.
Detto sistema di aggiudicazione richiede, com'è ovvio, valutazioni particolarmente complesse e presuppone l'esistenza di funzionari tecnici preparati e capaci sia di predisporre - a monte - gli elementi in base ai quali valutare le offerte e - a valle - di compiere in concreto la valutazione delle medesime.
Se pertanto le strutture organizzative della pubblica amministrazione non sono dotate delle necessarie professionalità può farsi ricorso anche a tecnici esterni riuniti in collegio o commissione con membri interni all'ente. Al riguardo sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto pienamente legittima la costituzione di commissioni giudicatrici per l'espletamento di gare di appalti da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stessa legislazione regionale ha previsto e disciplinato la costituzione ed il funzionamento di apposite commissioni per l'aggiudicazione dell'appalto - concorso (art. 37 l.r. 21/85), per l'affidamento in concessione di opere pubbliche (art. 43 l.r. n. 21/85), per la fornitura di beni da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 67 l.r. 10/93). n ordine ai compensi dei componenti delle commissioni esterni alla p.a., le succitate norme di legge regionale, nel prevedere l'istituzione e la disciplina delle commissioni stesse, hanno disposto, altresì, la corresponsione di appositi compensi, demandandone la fissazione ad un decreto del Presidente della Regione (art. 43, co. 5, l.r. 21/85) poi effettivamente emanato il 18 dicembre 1987 in G.U. n. 3 del 16.1.1988, ad un decreto dell'Assessore per i lavori pubblici (art. 37, co. 12, l.r. n. 21/85) poi effettivamente emanato nel 1985 e nel 1987 e da ultimo con D.A. 6 marzo 1989 in G.U. n. 13 dell'11.3.1989, ancora ad un D.P. (art. 67, co. 6, l.r. 10/93) emanato l'8.3.1995 in G.U. n. 27 del 20.5.95.
Giova tuttavia ricordare che le norme appena citate sono state tutte abrogate dalla recente l.r. n. 7/02 (art. 42). Conseguentemente hanno perso vigore anche i decreti presidenziali e assessoriali di determinazione dei compensi delle commissioni in quanto emanati sulla base di norme non più vigenti. n assenza di specifiche disposizioni normative sia statali che regionali sul trattamento economico dei componenti delle commissioni predette, potrebbero ritenersi applicabili le vigenti norme di carattere generale (l.r. 2 marzo 1962, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni) in materia di compensi spettanti agli organi collegiali, comunque denominati, costituiti ed operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
Sembra tuttavia allo scrivente che le summenzionate disposizioni possano ritenersi derogate dalla norma speciale contenuta nell'art. 21 della l. 109 del 1994 recepito dall'art. 1 della l.r. n. 7 del 2002.
Dispone quest'ultimo che qualora l'aggiudicazione dei lavori avvenga mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario, composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice. "Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione" (art. 21, ultimo comma).
a superiore disposizione pone, per quel che qui rileva, fra gli altri, due principi: istituzionalizzazione di una commissione ove ricorra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, remunerazione della stessa.
Vero è che la norma de qua è relativa agli appalti di lavori pubblici e non anche, come nella fattispecie, agli appalti di servizi e/o di forniture.
Tuttavia non può disconoscersi che la legge quadro in materia di lavori pubblici recepita dal legislatore regionale è appunto anche una legge di principi generali in materia di appalti in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (art. 1 l. 109/94) di guisa che essa si pone come disciplina regolatrice generale - ove compatibile - anche per gli appalti di servizi e di forniture nel caso in cui le relative discipline nulla prevedano espressamente.
Sembra allo scrivente che tanto il principio della previsione per legge di una commissione quando si opera con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che quello della remunerazione della stessa, compatibilmente, com'è ovvio, per i membri interni alla p.a. con le norme sul pubblico impiego, possano ritenersi estesi anche al di fuori dei lavori pubblici, non sembrando incompatibili con le norme comunitarie e nazionali regolatrici degli appalti di servizi e/o forniture. er quanto attiene le misure dei compensi la norma di legge (art. 21), il regolamento (art. 92) cui la prima pure rinvia, nulla dispongono, demandando implicitamente alla stazione appaltante la determinazione dei compensi che ovviamente dovrà tener conto e delle particolari competenze professionali richieste e delle difficoltà in concreto delle valutazioni.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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