POS. V Prot._______________/42.11.03

OGGETTO: Programmi di attuazione della rete fognante. Approvazione variante. Silenzio-assenso ex art.3, comma 4, L.r. n.27/1986.


ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
Dipartimento territorio ed ambiente
PALERMO


1. Con la nota prot. n.8415/A.3 del 10 febbraio 2003, codesto Dipartimento, premesso che i programmi di attuazione della rete fognante (P.A.R.F.), adottati con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art.16 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21, devono essere approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta secondo le previsioni di cui all'art.3 della legge regionale 15 maggio 1986, n.27 che, in particolare, al quarto comma, dispone che, decorso infruttuosamente il predetto termine, i P.A.R.F. si intendono approvati (quarto comma, art. ult. cit.), ha chiesto allo Scrivente se "il silenzio-assenso previsto dal citato art.3, comma 4 della l.r. 27/1986 è applicabile anche alle richieste di approvazione di varianti a P.A.R.F. già approvati", ipotesi non specificatamente prevista dalla norma.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Secondo le previsioni di cui all'art.16 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21 e all'art.3 della legge regionale 15 maggio 1986, n.27, i programmi di attuazione della rete fognante devono essere adottati dai comuni con delibera consiliare (art.16, secondo comma, l.r. 21/1985) ed approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta (cfr. art.3, secondo e terzo comma, L.r.27/1986).
Il quarto comma dell'art.3, l.r.27/1986 prevede, in particolare, che "Decorso infruttuosamente il termine previsto dal precedente comma il programma di attuazione della rete fognante si intende approvato".


3. La disposizione di cui al quarto comma dell'art.3, l.r.27/1986 testè citato, risponde a quel principio di semplificazione cui il legislatore ha inteso informare il procedimento amministrativo.

L'istituto del silenzio-assenso, introdotto dalla norma nel procedimento di approvazione dei P.A.R.F., è diretto, infatti, secondo quella che ne è l'intrinseca ratio, a snellire e rendere più celere l'attività amministrativa e, di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia.
Se questa è la ratio della previsione in esame, sembra allo Scrivente che l'esigenza di determinazione certa dei tempi del procedimento, avuta di mira dal legislatore per il procedimento di prima approvazione del P.A.R.F., non può non rilevare anche per quello di variante a P.A.R.F. già approvati.

Per di più, va detto che l'art.3, l.r.27/1986 in esame non dà alcuna prescrizione per il procedimento di approvazione di varianti a P.A.R.F., per cui, come è indubitabile che tali varianti siano soggette all'approvazione della competente autorità regionale, ragioni di logica giuridica inducono del pari a ritenere che per tale approvazione possano e debbano valere le modalità esplicitamente fissate dal legislatore, compreso il silenzio-assenso di cui al più volte citato quarto comma.

Invero, solo così si rispetta allo stesso modo l'obiettivo perseguito dal legislatore di conciliare l'esigenza di attribuire all'autorità regionale quella funzione di "Coordinamento e verifica dei programmi degli enti locali" (così la rubrica dell'art.3, l.r.27/1986), già prevista dall'art.16, primo comma, l.r.21/1985, che viene svolta attraverso l'approvazione, -che in sé aggrava l'iter procedimentale-, con l'opposta esigenza di contenere i tempi del procedimento stesso, realizzata attraverso la previsione del silenzio-assenso.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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