Pos. I   Prot. N. /37.03.11 



Oggetto: Vendita alloggi popolari - Sig. xxxx.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del Personale,
dei Servizi Generali di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Gestione Alloggi FF.OO e popolari

P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente circa la valenza di una clausola inserita nell'articolato di un contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare costruito a totale carico della Regione siciliana.
Nel quesito viene rappresentato quanto segue.
Con raccomandata pervenuta a codesto Dipartimento in data 15/11/2002 il Sig. xxxx ha comunicato l'intenzione di vendere l'alloggio dallo stesso acquistato in data 30/03/01, ai sensi della L.n. 560/93.
Nella sopracitata nota l'interessato - premesso che l'immobile de quo, assegnato in locazione allo stesso "oltre venti anni primi dalla stipula dell'atto", è stato acquistato in data 30/03/01, con rogito notarile rep. n. 4350 e successivamente approvato con D.D. n. 3488 del 10/09/02 (vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza l'1/10/2002) - richiama l'art. 7 del medesimo atto di acquisto, ai fini del diritto di prelazione previsto dalla L. n. 392/78.
Il suddetto art. 7 dispone che "per un periodo di tempo di dieci anni dalla data della registrazione del presente atto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo, né potrà essere modificata la destinazione d'uso.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della l.r. 22 marzo 1963, n.26 i vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti (20) anni dalla data di assegnazione dell'alloggio.
Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio, deve darne comunicazione alla Regione, la quale entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esercitare il diritto di prelazione, ai fini della quale si richiamano per analogia gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, da intendersi qui integralmente riportati.
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui sopra è nulla e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice".
Codesto Dipartimento al riguardo ritiene che le previsioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 7 "costituiscono un arbitrario inserimento nell'articolato contrattuale" in quanto riferibili a "normative non applicabili alle procedure di vendita ex l.r. 43/94" (e L. 560/93).
Ciò comporterebbe la necessità di disporre, previo annullamento del D.D. n. 3488 citato, la rettifica dell'atto notarile (avente ad oggetto la cessione in proprietà) nella parte relativa all'art. 7, da riformulare mantenendo in vigore esclusivamente il comma 1, secondo peraltro quanto già disposto dal piano di vendita pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 24/11/2000 (punto 6, lett. b).

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Il comma 20 dell'art.1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così dispone: "gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo".
Dalla norma sopra richiamata si evince con chiarezza il divieto di alienazione dell'alloggio per un periodo di dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto.
Tale divieto rivela un carattere assoluto, non essendo stata inserita nella legge n. 560/93 alcuna norma che preveda ipotesi di alienazione dell'alloggio prima dello scadere del predetto termine. Un temperamento è stato introdotto solo di recente dal comma 9 dell'art. 19 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, ai sensi del quale "gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto".
Com'è noto la l.r. n. 43/94 ha recepito, nel territorio della Regione, la L. n. 560/93 con modifiche ed integrazioni, dunque il divieto di alienazione di cui alla legge n. 560/93 deve oggi intendersi limitato ad un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto.
Anche il piano di vendita in cui rientrava l'alloggio de quo richiamava, al punto 6, lett. b), il divieto di alienazione per un periodo di dieci anni (termine vigente alla data di pubblicazione del piano).
Solo l'art. 7 dell'atto di compravendita, concluso tra la Regione siciliana e l'istante e avente per oggetto l'immobile sito in Modica, dopo aver ribadito, al primo comma, il divieto decennale introduce, al secondo comma, la deroga prevista dal secondo comma dell'art. 9 della l. r. 22 marzo 1963, n. 26, secondo cui "i vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dalla data di assegnazione dell'alloggio".
Ed è proprio a tale deroga che l'istante ha fatto riferimento nel richiedere l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio da lui acquistato ai sensi della legge n. 560/93.
Come risulta, infatti, dalle premesse dell'atto di acquisto "il Sig. Xxxx conduce in locazione l'alloggio sin dal 21 luglio 1958".
Invero, la previsione di cui al citato comma 2 dell'art. 7 del contratto costituiva, al momento della stipula dello stesso (cioè in data 30 marzo 2001) "un arbitrario inserimento nell'articolato contrattuale" - così come rilevato da codesto Dipartimento - in quanto la deroga fa riferimento alle cessioni in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare di cui alla legge regionale n. 26/63 (art. 9, comma 2), mentre l'alienazione oggetto del contratto è stata operata ai sensi della legge n. 560/93, recepita con modifiche ed integrazioni dalla l.r. n. 43/94.
Dunque, all'epoca della stipula del contratto, la deroga invocata non avrebbe potuto trovare applicazione alle procedure di vendita ex l.r. n. 43/94, dovendosi concludere per l'incompatibilità della stessa con il contesto normativo in cui si inquadrava la cessione della proprietà dell'alloggio di cui trattasi.
Tuttavia, oggi il problema sembra essere stato superato dall'intervento normativo operato dal legislatore regionale con la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
L'art. 19, che reca "disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica" - oltre ad avere ridotto a cinque anni il periodo trascorso il quale è possibile alienare gli alloggi acquistati ai sensi della l.r. n. 43/94, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto (comma 9) - ha esteso la sopracitata deroga, prevista dal secondo comma dell'art. 9 della l.r. n. 26/63, agli alloggi acquistati in attuazione della legge n. 560/93.
Il comma 8, infatti, prevede che "il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 (introduttivo del comma2 dell'art. 9 della l.r. n. 26/63) e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37".
Pertanto, pur dovendosi ritenere erroneo l'inserimento della previsione di cui al comma 2 del citato art. 7 nell'articolato contrattuale, la richiesta avanzata dal Sig. Xxxx potrà trovare, comunque, accoglimento favorevole ai sensi della previsione di cui al comma 8 dell'art. 19 della l.r. n. 4/03.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesto Dipartimento comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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