Pos. 1   Prot. N. 36.03.11 



Oggetto: Missione. Copertura assicurativa per dipendenti del comparto autorizzati a servirsi di mezzo proprio. Quesito.






Presidenza
Dipartimento Regionale del Personale,
dei Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del Personale
Area Interdipartimentale Servizi generali
comuni ai Dipartimenti, Gestioni contabili diverse, Autoparco
P A L E R M O




1.      Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di attivare la copertura assicurativa per i dipendenti del comparto inviati in missione ed autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, atteso che il CCRL non detta in proposito una compiuta disciplina normativa. 

Rappresenta in proposito codesta Amministrazione che le OO.SS., nel corso degli incontri previsti dall'art.30 del contratto, hanno segnalato l'esigenza di provvedere in merito, e che l'Assessore alla Presidenza "ha manifestato l'avviso che in relazione ai rinvii alle corrispondenti disposizioni previste per i dipendenti statali contenuti nella precedente normativa, ed al fatto che gli ultimi contratti regionali hanno dettato una compiuta disciplina normativa solo per la dirigenza, limitandosi per il comparto a regolamentare il solo trattamento economico, dovrebbe ritenersi applicabile la corrispondente disciplina statale che, nella fattispecie, prevede l'attivazione di una copertura assicurativa per tutti i dipendenti inviati in missione"
Codesto Dipartimento ritiene che l'orientamento dell'Assessore sia suffragato dall'esplicita norma di rinvio contenuta nell'art. 9 della L.r. 20. 2. 1979.

2.      In ordine al quesito suesposto lo scrivente ritiene di concordare con l'avviso espresso dall'Assessore alla Presidenza e condiviso da codesta Amministrazione. 

Invero, l'art. 9 ("indennità di missione") del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10, dispone che "Per l'indennità di missione spettante al personale dell'Amministrazione regionale, in attuazione della vigente normativa, si applicano le nuove misure spettanti al personale dei Ministeri"
Tale disposizione, pertanto, rinvia alle tabelle relative al personale dei ministeri per la determinazione del quantum dell'indennità di missione (cfr. circ. 10 agosto 2001, n. 25180), mentre, per la regolamentazione giuridica dell'istituto rinvia genericamente alla normativa vigente.
Ciò, peraltro, conformemente a quanto disposto dall'art. 22 della L.r. n. 10/2000 che, dopo aver rimesso alla contrattazione la disciplina del rapporto di lavoro, fa salve le norme regionali vigenti per quanto non espressamente disciplinato dalla legge stessa (comma 3).
Ne consegue che, per quanto riguarda in particolare la missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, rimane in vigore la L.r. 20 febbraio 1979, n.10, recante "Norme sul trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale", che regolamenta l'istituto, rinviando (a sua volta) per quanto non previsto, alle disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dello Stato (art.9), e quindi alla L. 18 dicembre 1973, n. 836, al D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.
Nella fattispecie, per ciò che concerne la copertura assicurativa per il personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, viene in rilievo l'art. 6 del D.P.R. n.395/1988 che dispone che "negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria" (superando la previsione dell'art. 15 della L. n. 836/1973 che condizionava l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ad una dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Amministrazione).
Tale disposizione riconduce alla disciplina negoziale la previsione della copertura assicurativa de qua, e, in attuazione della stessa, i contratti collettivi dei comparti (come individuati nell'Accordo 18 dicembre 2002, e prima dall'Accordo 2 giugno 1998) hanno previsto con varie formule di analogo tenore, l'obbligo per le amministrazioni di stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio (art.16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44, relativo al personale del comparto Ministeri, sostituito dall'art. 16 del CCNL 16 maggio 2001; art.16 CCNL 24 aprile 2002, per il comparto Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; art.23 CCNL 14 febbraio 2001, per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici; art. 43 CCNL 14 settembre 2000 per il comparto delle regioni ed autonomie locali).
Per le suesposte considerazioni appare ravvisabile un'obbligazione dell'Amministrazione regionale in ordine alla stipula di polizza assicurativa in favore dei dipendenti del comparto inviati in missione ed autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, verificandosi, in difetto una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli altri comparti, nonché rispetto ai dirigenti regionali (per i quali esiste apposita previsione in tal senso art. 30 e 43 del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza) a fronte del medesimo rischio.
Peraltro va considerato che l'inadempimento al detto obbligo da parte dell'Amministrazione potrebbe tradursi, in caso di sinistro subito dal dipendente, in obbligo risarcitorio in via sostitutiva ai sensi dell'art. 1218 c.c. (TAR Marche, 6 dicembre 2001, n. 1230; Con. Stato, VI, 9 ottobre 1997, n. 1470).

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".














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