POS. V Prot._______________/34.03.11

OGGETTO: Intesa istituzionale di programma tra la Presidenza della Regione, i comuni di Mmm e Ppp e il Consorzio di bonifica n. 7 con sede in xxxx.





SEGRETERIA GENERALE
e, p.c.

UFFICIO DI GABINETTO ON.LE PRESIDENTE

PALERMO


1. Con nota 4 febbraio 2003, prot. 1564/Agr.7/Serv. 2°, codesta Segreteria ha trasmesso allo Scrivente la bozza di una "intesa istituzionale di programma" specificando che, poiché non risultano chiare le finalità dell'intesa, le normative di riferimento nonché il ruolo che compete all'On.le Presidente, si richiede un parere dell'Ufficio sulla questione con particolare riferimento alla normativa ed al percorso procedurale inerente l'iniziativa.



2. Allo stato degli atti non si può che concordare con codesta Segreteria sulla sostanziale indeterminatezza dello schema dell'intesa de qua, che ha come oggetto generici obiettivi di "sviluppo locale" e interventi nel settore del bacino di irrigazione della diga "kkk", senza, peraltro, specificare i compiti dei soggetti partecipanti, le risorse disponibili e gli interventi da realizzare.

In ordine alla normativa citata nella bozza sottoposta si rileva che l'art. 2, comma 203, della legge 662 del 23 dicembre 1996 (e non 1966, come citato nella predetta bozza) individua e distingue i moduli di programmazione negoziata (i cui contenuti sono più puntualmente individuati nella delibera C.I.P.E. 21 marzo 1997), mentre l'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 (abrogato dal d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267 che ha sostituito la norma richiamata con l'art. 34 del medesimo d.l.vo) riguarda gli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento.

Per tale normativa l'"Intesa istituzionale di programma" è "l'accordo traamministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati" (art. 2, comma 203, lett. b), l. 662/1996).

Di conseguenza, nella fattispecie, in cui entrano nella concertazione negoziata enti pubblici infraregionali, occorrerebbe più correttamente riferirsi all'"accordo di programma" (art. 34 d. l.vo 267/2000) o all' "Accordo di programma quadro", (art. 2, comma 203, lett. c), l. 662/1996).

Va osservato, comunque, che in ogni caso la programmazione negoziata ha ad oggetto la programmazione di individuati interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo (anch'essa individuata), che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza dei partecipanti.

Nella fattispecie, invece, non è chiaro quale ruolo il Presidente della Regione siciliana possa rivestire nell'accordo in esame, anche per la riferita indeterminatezza dei suoi contenuti.

Di contro, tra i soggetti partecipanti non è contemplato il soggetto preposto all'organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale di competenza (ex. art. 69 l.r. 27 aprile 1999, n. 10 e D.P.Reg. 7 agosto 2001), laddove il pur generico riferimento al bacino di irrigazione della diga "kkkk" e all'"approvvigionamento idrico e risanamento delle acque" fa ritenere la necessità della partecipazione di tale soggetto a determinazioni che ne possano coinvolgere competenze e operatività.

Pertanto, allo stato, nessuna rilevanza procedurale può darsi alla predetta iniziativa.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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