os. I Prot. N. /33.03. 


OGGETTO: Oggetto: D.L.vo 198/02 sulla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Applicabilitā in Sicilia.






Allegati nāāāāāāāāā

residenza della Regione
Segreteria GeneraleALERMO

. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilitā in Sicilia della normativa in oggetto indicata.
   itiene codesto Generale Ufficio che quest'ultima sia applicabile nell'Isola in mancanza di una normativa regionale che disciplini la materia.
. Effettivamente il d.l.vo 198/02 trova applicazione in Sicilia, ma non per le motivazioni espresse nella nota che si riscontra, bensė per effetto del rinvio contenuto nell'art. 30 della l.r. n.7 del 2002. nvero quest'ultimo dispone che "per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443 e dei relativi decreti delegati di attuazione". l decreto legislativo in parola, che č stato, appunto, emanato in attuazione del succitato art.1 della l. 443/01, trova tuttavia applicazione "in quanto compatibile con l'ordinamento regionale".
Non sembrano compatibili con quest'ultimo le norme contenute nel comma 2 dell'art.3 laddove si dispone che "le infrastrutture di cui all'articolo 4ā. sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento".
Sembra invero allo scrivente che la superiore disposizione di cui al decreto legislativo si ponga in contrasto con la normativa regionale in materia urbanistica che, com'č noto, riconosce ai comuni ampia potestā di regolamentazione e pianificazione del proprio territorio, potestā, peraltro, non comprimibile nč dal legislatore statale né da quello regionale come riconosciuto da una copiosa e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Giova infine ricordare, al fine della necessaria armonizzazione del succitato decreto legislativo con l'organizzazione del Governo e dell'amministrazione regionale, che, ai sensi del secondo comma dell'art.30 della l.r. 7/02, nei casi in cui il decreto legislativo faccia riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla giunta regionale; ove faccia riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove faccia riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla Commissione regionale dei lavori pubblici.
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Si ricorda che in conformitā alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".


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