POS. V Prot._______________/213.03.11

OGGETTO: Demanio e patrimonio. Edifici di culto. Trasferimento ad enti ecclesiastici ex art. 120 l.r. 4/2003. Pertinenze trasferibili.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
PALERMO





1. Con nota n. 4862/Serv. Demanio e patrimonio immobiliare del 1° agosto 2003 codesto Dipartimento, rappresentando che è stato richiesto il trasferimento ad enti ecclesiastici, in base alle disposizioni di cui all'art. 120 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, anche di immobili destinati dagli enti ad attività socio-assistenziali, ha chiesto allo Scrivente se nel concetto di "pertinenza" di edifici di culto, di cui alla richiamata norma, possano rientrare anche centri sociali siti all'interno di plessi parrocchiali, ovvero se tale concetto è riferibile ai soli locali strettamente funzionali (sagrestia, oratorio, etc.).


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 120 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ha previsto che "gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi", con eccezione degli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri.

La norma, determinando la sottrazione di beni al demanio o patrimonio pubblico, è di stretta interpretazione, e si riferisce testualmente agli edifici destinati al culto ed alle loro pertinenze.

Quanto a queste ultime, il codice civile le definisce "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" (art. 817 c.c.) con un rapporto di funzionalità rispetto alla cosa principale.

Ed infatti, tradizionalmente, quali pertinenze di edifici di culto vengono considerati rettorie, sacrestie, campanili, case canoniche e sagrati, e cioè locali destinati ed utilizzati per i fini di culto e di religione.

Nella fattispecie, quindi, in cui il riferimento è alle pertinenze di "edifici di culto", la funzionalità e l'asservimento degli altri locali trasferibili restano strettamente collegate alle attività di culto e non anche ad altre attività collaterali, ancorchè ispirate dal fine di religione, non correlate all'esercizio del culto, quali le attività socio-assistenziali.


Tant'è che, onde attrarli nella disciplina relativa a benefici (essenzialmente fiscali) riservati ai locali di culto, il legislatore nazionale, con la legge 1 agosto 2003, n. 206, ha normativamente considerato "opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto" (art. 2, primo comma) gli immobili destinati allo svolgimento, da parte di parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e da altri enti di altre confessioni riconosciute, di attività di oratorio e similari, intese quali attività di servizio sociale nei confronti di giovani.

L'equiparazione, tuttavia, sembra effettuata per attrarre nel regime delle opere di urbanizzazione secondaria, in particolare ai fini fiscali per l'ICI (v. art. 2, secondo comma, l. 206/2003), gli immobili in questione destinati alle attività sociali giovanili, e non già per considerarli come "pertinenze" a tutti gli effetti civilistici.


Pertanto, in atto, resteranno trasferibili, insieme agli edifici di culto, quali relative pertinenze, quegli immobili funzionalmente collegati con gli edifici di culto principali e destinati anch'essi agli stessi fini.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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