POS. V Prot._______________/19.11.03

OGGETTO: Ricorsi avverso provvedimenti dell'Assessore regionale per i BB. CC. e AA. e per la P.I. - Iter procedimentale.



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE
PALERMO

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE PRESIDENTE
PALERMO



1. Con la nota prot. n. 1164/A8 del 23 gennaio 2003, codesta Segreteria Generale, premesso che nel dicembre 2002 ha sottoposto alla firma dell'On.le Presidente lo schema di decreto con cui veniva deciso il ricorso ex art.4, comma 3, L. 29 giugno 1939, n.1497, proposto dal sig. xxxx nel febbraio 1995, avverso provvedimento dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, e premesso altresì che il suddetto schema è stato restituito non firmato dal Presidente, con l'invito ad approfondire, alla luce della recente normativa intervenuta sulla materia, la propria effettiva legittimazione all'adozione dello stesso, ha chiesto allo Scrivente se "debba procedersi alla definizione del ricorso in argomento con l'emanazione del decreto decisorio, pur dopo l'abrogazione dell'art.4 della L. 1497/1939" e "se sia il Presidente della Regione competente alla firma del relativo decreto".
Riguardo al primo punto, codesta Segreteria Generale, premesso che l'abrogazione dell'art.4, L. n.1497/1939 ad opera dell'art.166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, certamente preclude la proposizione di nuovi ricorsi, è dell'opinione che i ricorsi già proposti anteriormente alla predetta abrogazione "debbano essere definiti al fine di definire esaustivamente la posizione dell'Amministrazione regionale...; ciò si è ritenuto doveroso a prescindere da eventuale silenzio-rigetto formatosi al riguardo".
Sul secondo aspetto della problematica sottoposta allo Scrivente, codesta Segreteria Generale ritiene che "il relativo decreto debba essere firmato dal Presidente della Regione, quale capo del Governo regionale".
In ordine alla procedura da seguire, infine, codesta Segreteria Generale chiarisce di ritenere corretto fare riferimento alle direttive diramate dalla Giunta regionale con nota n.898 del 14 aprile 1999 (allegate alla nota cui si risponde).


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art.1 della L. 8 ottobre 1997, n.352, ha disposto l'abrogazione della legge 29 giugno 1939, n.1497, contenente norme sulla protezione delle bellezze naturali, e, segnatamente, per quel che in questa sede interessa, dell'art.4 della stessa che, al terzo comma, prevedeva una specifica ipotesi di ricorso gerarchico improprio al Governo contro i provvedimenti ministeriali in materia.
La Giunta regionale, nella seduta del 12 aprile 1999, aveva individuato le modalità procedimentali da adottare, nell'ambito della Regione siciliana, per i ricorsi ex art.4, terzo comma, L.1497/1939 cit. avverso provvedimenti emessi dall'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione in materia di protezione delle bellezze naturali e paesaggistiche.


3. La questione, relativamente al primo punto, -se, cioè, possano essere definiti i ricorsi in oggetto pendenti, pur dopo la sopravvenuta abrogazione della L. n.1497/1939 ed "a prescindere da eventuale silenzio-rigetto formatosi al riguardo"-, impone una duplice indagine, in ordine alla eventuale consumazione del potere dell'autorità di decidere dopo lo spirare del termine previsto dalla legge per la decisione del ricorso ed in ordine agli effetti della sopravvenuta abrogazione della legge, successiva alla proposizione del ricorso stesso.

L'art.4, terzo comma, L. 1497/1939 cit., com'è noto, prevedeva una specifica ipotesi di ricorso gerarchico c.d. "improprio", rimedio ammesso nel nostro ordinamento in via eccezionale, in casi tassativamente previsti dalla legge, nei quali non esiste un rapporto interorganico di gerarchia fra l'autorità che ha emesso l'atto e l'autorità decidente.

Trovano applicazione per il ricorso gerarchico improprio le norme specifiche delle leggi che lo prevedono e, solo in assenza di una specifica disciplina, si applicano quelle dettate per il ricorso gerarchico (cfr., sul punto, G.Virga, Diritto amministrativo, 2, Giuffrè, Mi, 1995, p.219).

In particolare, è stato ritenuto estensibile a tale ricorso l'istituto del silenzio-rigetto, così come regolato dall'art.6, D.p.r. 24 novembre 1971, n.1199 per il ricorso gerarchico ordinario (v., in dottrina, sul punto, G.Virga, cit., p.220; in giurisprudenza, cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, sent. n.9674 del 24.09.1990; Cons. Stato, Ad. Plen. 7.02.1978, n.4).
Ne consegue pertanto che, dopo il decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni, il silenzio dell'Autorità adita segna l'esaurimento della fase contenziosa amministrativa e l'inizio del termine di decadenza per proporre ricorso giurisdizionale.
L'autorità adita con il ricorso gerarchico (improprio) ha, infatti il dovere giuridico di pronunciarsi sul ricorso ed il privato, correlativamente, vanta una pretesa tutelata a che il proprio ricorso venga deciso. Poiché però può accadere che l'organo che dovrebbe decidere non si pronunci, il legislatore ha attribuito un significato all'inerzia serbata dall'autorità adita, dettando appunto la disciplina per il silenzio-rigetto, nell'interesse del privato.

Il decorso del termine di 90 giorni non priva l'autorità della competenza per l'esercizio dei propri poteri decisori, ma costituisce piuttosto il presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento originario.
Così concepito, il silenzio-rigetto non va qualificato come provvedimento autonomo, ma come semplice fatto.
Da tale configurazione, discende, tra l'altro, che la decisione tardiva (successiva, cioè, al decorso dello spatium deliberandi) non può considerarsi inutiliter data e riapre i termini per l'impugnazione (così in dottrina, G.Virga cit.,; in giurisprudenza, v. Cons. Stato, Ad, plen. 27.11.1989, n.17).
Ciò non significa che sopravviva l'obbligo dell'Autorità di decidere, ma piuttosto che l'amministrazione non può considerarsi in carenza di potere e che l'eventuale decisione tardiva non può considerarsi illegittima (pur potendo rimanere addirittura priva di effetti, nell'ipotesi estrema che sia già intervenuta una sentenza del giudice amministrativo sul ricorso giurisdizionale eventualmente già presentato).

Se il decorso del termine assegnato all'autorità non priva quest'ultima della competenza ad esercitare (tardivamente) i propri poteri decisori, va da sé, comunque, che la decisione amministrativa tardiva deve emanare, secondo i principi generali in materia di atti e provvedimenti, da un'autorità attualmente (cioè al momento dell'emanazione dell'atto) investita della relativa competenza.
Va qui ricordato, infatti, che il potere di decisione sul ricorso amministrativo è espressione della medesima potestà amministrativa esercitata nell'emanazione del provvedimento impugnato (v. sul punto, G.Virga, cit. p.200, che sottolinea che la materia dei ricorsi amministrativi rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame).
Nel caso in esame, a ben vedere, in mancanza di specifiche norme che disciplinano la fase transitoria, la sopravvenuta abrogazione, ex art.166, D.Lgs. n.490/1999, della norma attributiva della competenza a decidere del ricorso, ha sottratto all'autorità, originariamente competente al momento della proposizione del ricorso, il relativo potere a pronunciarsi sullo stesso, con la conseguenza che una eventuale decisione tardiva sarebbe illegittima per sopravvenuta carenza di potere.

Né ragioni equitative di tutela del privato ricorrente possono indurre a considerazioni di segno opposto.
Il privato, nel sistema predisposto dall'ordinamento, è tutelato, come visto, proprio dalla previsione dell'istituto del silenzio-rigetto, che gli consente di ricorrere all'autorità giurisdizionale contro il provvedimento originario, senza rimanere pregiudicato dall'inerzia dell'autorità amministrativa.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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