Pos. IV 10.2003.11

OGGETTO: Organi.- Incompatibilità.- Cumulo di incarichi.

SEGRETERIA GENERALE
Servizio 1°
(Rif. nota n. 196/B13 del 21.1.2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ad una problematica concernente le disposizioni dettate, in tema di cumulo di incarichi, dall'art. 5 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19.
In particolare - nel rassegnare che, sulla questione proposta, l'orientamento di codesta Segreteria generale diverge da quello espresso dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - si chiede il parere dell'Ufficio circa l'applicazionedelle richiamate norme in tema di cumulo, nell'ipotesi di incarico da conferire "a soggetto già nominato in altri due organi, tra i quali uno conferito, ai sensi dell'art. 79 della l.r. 3 maggio 2001, n. 1" (rectius: n. 6).
Altresì si chiede di conoscere se gli incarichi da conferire, in seno a Collegi di revisori, "in qualità di membri supplenti, debbano essere considerati come incarichi a tutti gli effetti, ovvero non essere conteggiati, al fine della valutazione del numero degli incarichi ricoperti".

2.- La disposizione in ordine alla quale, al fine di risolvere taluni problemi applicativi, si pone la necessità di accertare la portata, è da identificare nell'art. 3 della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale", quale risulta dalla sostituzione operata dall'art. 5 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, e dalle ulteriori modifiche successivamente disposte dall'art. 61 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, e dall'art. 7 della l.r. 10 aprile 2001, n. 21.
Il richiamato art. 3 della l.r. 22/1995, rubricato "Incompatibilità", così, al comma 6, nel testo ad oggi vigente, dispone:
"Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge."

La riportata disposizione, se pur di carattere assolutamente generale, non trova, però, applicazione, ai sensi del testuale disposto dell'art. 67 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, per ciò che concerne "i dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" (che peraltro parimenti prescrive che i revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente).
Specificamente poi, per quanto rileva in ordine alla problematica proposta all'attenzione dello scrivente, l'applicabilità della norma in discorso viene esclusa, in uno a tutta una serie di altre disposizioni, dall'art. 9, comma 2, della l.r. 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali". Ed invero, il richiamato comma 2, art. 9, l.r.6/2000, concernente appunto i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, nel testo risultante a seguito della sostituzione operata dall'art. 79 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, e della modifica recata dall'art. 34 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, testualmente, al terzo periodo, sancisce che "Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10."
La statuita disapplicazione investe, ovviamente, le intere disposizioni richiamate, restando preclusa all'interprete la facoltà di estrapolare da esse singole previsioni normative in ordine alle quali sostenere, al contrario, l'applicabilità nella fattispecie considerata (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
E dunque, dalla disposta non applicabilità della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, nella sua integrità, discende che le nomine relative ai collegi di revisori dei conti delle indicate istituzioni scolastiche, non rientrano tra gli incarichi riguardati dall'art. 3 della stessa legge al fine di sancire incompatibilità e divieto di cumulo.

Per quanto concerne il secondo quesito posto all'esame dello scrivente esso va risolto sulla base dello stesso criterio interpretativo sopra evidenziato.
Nel rilevare che la funzione del componente supplente di un organo collegiale ha una propria autonomia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 maggio 1996, n. 920), si osserva che il relativo incarico, in mancanza di espresse esclusioni legislative, certamente è da ritenere compreso tra quelli disciplinati dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 22.
Ed invero l'ambito di operatività della citata legge regionale appare estendersi, anche in virtù di una interpretazione assolutamente letterale, e senza dunque neppure la necessità di una lettura estensiva - peraltro consentita dai canoni ermeneutici sanciti dalle preleggi - ad ogni tipologia di incarico per il quale sussista una competenza regionale alle relative nomine o alla designazioni.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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