Pos.   Prot. N. /9.03.11 



Oggetto: Articoli dal 14 bis al 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n.27, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1977, n.66 - Attuale vigenza -




Allegati n...........................




Assessorato regionale della sanità
Ispettorato regionale sanitario
Palermo


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se le norme regionali in oggetto - che disciplinano l'eventuale ricovero a carico della Regione, in casi eccezionali, presso luoghi di cura altamente specializzati e non convenzionati con il servizio sanitario nazionale - siano state implicitamente abrogate dall'art.125 della l.r. 26 marzo 2002, n.2, che dispone, sulla scia dell'art.8 septies del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni, l'abolizione, entro il termine ivi stabilito, dell'assistenza sanitaria in forma indiretta.
Nessun orientamento viene espresso al riguardo nella predetta richiesta di parere.

2. L'art.14 bis della l.r. n.27/1975 così dispone: "L'Asses-sore regionale per la sanità, in casi eccezionali, per comprovate esigenze diagnostico - terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati nei luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale, può assumere, a carico del Fondo regionale ospedaliero, la spesa necessaria per il ricovero presso istituti di cura esistenti all'Estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, in atto esistenti nel territorio nazionale, di cittadini residenti in Sicilia, comunque aventi diritto all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione, e semprechè non abbiano altrimenti titolo, sulla base della normativa vigente, a fruire in forma diretta di prestazioni ospedaliere presso luoghi di cura ubicati all'Estero."
I successivi articoli - dal 14-ter al 14-sexies - della stessa l.r. n.27/1975 disciplinano in dettaglio le modalità per la fruizione dell'anzidetto beneficio.
Tutte le disposizioni citate,in forza dell'art.1, primo comma della l.r. 5 gennaio 1991, n.3, "non si applicano in caso di fruizione di prestazioni sanitarie presso istituti sanitari e luoghi di cura comunque denominati ubicati all'estero".
In tema di assistenza indiretta, l'art.8-septies del D.Lgs. n.502/1992 - inserito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229 e modificato dal D.Lgs. 28 luglio 2000, n.254 - testualmente recita: "I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'art.8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, è abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero".
Va infine ricordato che il termine stabilito da quest'ultima norma è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art.92, sedicesimo comma della legge 23 dicembre 2000, n.388, e, in Sicilia, ulteriormente prorogato - come si è detto - al 30 giugno 2002 dall'art. 125 della l.r. n. 2/2002.

3. Il quesito in esame sottende il problema se il beneficio istituito dagli articoli 14-bis e seg. della l.r. n.27/1975 rientri a pieno titolo nel concetto di assistenza indiretta; nel qual caso è ovvio che lo stesso non sfuggirebbe all'abolizione di tale forma di assistenza, disposta con formula inequivoca dall'art. 8-septies del D.Lgs. n. 502/1992. E questo dubbio appare fondato, se non altro atteso che le norme in questione vennero aggiunte dal legislatore, con la l.r. n.66/1977, agli articoli 12 e 14 della stessa l.r. n.27/1975, che già regolavano, fra l'altro, in via generale, l'istituto in parola.
Il fatto è - secondo quest'Ufficio - che mentre l'assisten-za definita "indiretta" sembra prescindere, nel sistema della predetta legge regionale, dai requisiti dell'urgenza e della forza maggiore, ed implicare la scelta, da parte dell'utente, tra strutture convenzionate e non convenzionate, gli articoli 14-bis e seg. aggiunti alla medesima legge garantiscono prestazioni sanitarie urgenti non dispensate, in Sicilia, dal servizio sanitario nazionale; sicchè l'ipotesi dell'assistenza indiretta sembra ricorrere qui solo formalmente.
Va a questo punto chiarito che l'abolizione, legislativamente prescritta, dell'assistenza indiretta consegue all'avvento del sistema dell'accreditamento, che dovrebbe escluderne la necessità, essendo volto - com'è noto - ad una drastica riduzione dell'attività sanitaria veramente privata, cioè sganciata dal servizio sanitario pubblico. Ma da ciò, ovviamente, non discende che il predetto sistema - per altro ancora in fase transitoria - abbia rimosso, in particolare nella nostra Regione, i presupposti dell'eventuale ricorso al beneficio di cui trattasi.
Del resto, non è superfluo ricordare che l'art.8-septies, sopra citato, del D.Lgs. n.502/1992 fa salva "la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero", la cui funzione corrisponde in sostanza, nello Stato, a quella svolta in Sicilia, nei confronti del territorio nazionale, dalle disposizioni in discussione (cfr. art.2, primo comma D.M. sanità 3 novembre 1989).
Si è pertanto dell'avviso che queste ultime, ponendosi come norme speciali nel campo dell'assistenza indiretta, non debbano ritenersi abrogate - fermo restando il disposto del già citato art.1, primo comma della l.r. n.3/1991 - dall'art.125 della l.r. n.2/2002.
Conforme a questa tesi è la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I, 30 novembre 2000, n.10728, secondo cui la sospensione dell'assistenza indiretta può valere "unicamente per quei soggetti che non necessitano di cure urgenti e che preferiscono per motivi vari di convenienza non rivolgersi alle strutture pubbliche. Per coloro che invece versano in imminente pericolo di vita e non possono ottenere tempestivamente le cure necessarie presso le strutture pubbliche occorre comunque garantire l'effettiva tutela della salute ex art.32 cost.".
Pertanto - prosegue la stessa sentenza - il diritto alla salute deve ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge "che legittimano il ricorso a forme di assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del Servizio sanitario nazionale (convenzionate o accreditate) non siano in grado di assicurare un sollecito intervento sanitario, reso indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di cure mediche".
E conclude che in tale ipotesi di estrema gravità e urgenza "non può essere del tutto negato neppure con un atto legislativo (statale o regionale) il diritto al rimborso delle spese sostenute per un intervento del genere in assistenza ospedaliera indiretta e a maggior ragione ciò non può avvenire sulla base di un provvedimento amministrativo" (nello stesso senso cfr.Corte cost., sent.17 luglio 1998, n.267).


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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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