Pos. IV Prot.________/297.2002.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Incarico di dirigente generale.- Conferimento ad interim.- Problematiche.

UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE ASSESSORE
PER I LAVORI PUBBLICI
(Rif. nota n. 1788 del 20.12.2002)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE
DELLA REGIONE

SEGRETERIA GENERALE

L O R O S E D I


1.- Con la nota emarginata, premesso che la Giunta regionale ha deliberato di affidare ad interim, per un periodo di due mesi, l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici all'Ispettore generale preposto all'Ispettorato tecnico regionale, è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa la necessità di procedere alla stipula di un nuovo e diverso contratto individuale di lavoro, ovvero se sia sufficiente la sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'originario contratto.
Si chiede inoltre se vada definita una ulteriore voce retributiva accessoria o una specifica indennità di posizione in aggiunta a quella già in godimento, che risulta attribuita nella misura massima.

2.- In ordine alla problematica proposta si rileva, in conformità a quanto considerato da una costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione quarta, 3 novembre 1986, n. 704), che la reggenza - e cioè la nuova ed autonoma investitura di un organo vacante del titolare finché dura tale vacanza e quindi con carattere eccezionale e strettamente temporaneo - "è atto autoritativo, che risponde ad ineliminabili esigenze organizzative e nei cui confronti il dipendente è in stato di soggezione, salva, naturalmente, la verifica della legittimità dell'atto".
L'utilizzo dell'istituto della reggenza dunque, in linea generale non consentito come strumento ordinario di organizzazione, ma soltanto per l'insopprimibile necessità di assicurare la continuità dell'azione dei pubblici poteri, o, in altri termini, per non compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'Amministrazione, si appaleserebbe illegittimo in mancanza degli indicati presupposti "e a maggior ragione si sconfinerebbe nell'illegittimità se si verificasse l'anomalo uso dell'istituto, adottato per contenere il personale necessario alla direzione degli uffici".
Ciò premesso, si ritiene (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Stato, 3 giugno 1999, n. 39 e 18 luglio 2000, n. 74)che anche in vigenza della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego - posta in essere, in conformità ai principi recati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per quanto attiene la Regione siciliana, con la l.r. 15 maggio 2000, n. 15 - e specificatamente delle nuove disposizioni sul conferimento degli incarichi (dirigenziali) di direzione degli uffici, la misura organizzativa della reggenza possa trovare applicazione.
Ed invero pur rilevando che l'istituzione del ruolo unico e l'ordinaria corrispondenza tra il numero dei dirigenti ed i posti di funzione previsti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, rendono l'utilizzo di detto strumento extra ordinem, diretto a sopperire imprevedibili carenze organizzative, sempre più di carattere limitato - anche "per la deroga che comporta alle cautele che circoscrivono il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici" - se ne ammette, in via eccezionale, l'impiego.

Si osserva tuttavia, concordando anche su tale aspetto con quanto considerato nelle richiamate pronunce, che proprio in dipendenza della particolare natura dell'istituto della reggenza non è configurabile la predeterminazione di precisi limiti temporali o la stipulazione di un contratto di lavoro.
Sufficiente appare dunque procedere alla attribuzione dell'incarico, con la definizione della natura e dell'oggetto dell'attività da esercitare e la chiara esplicitazione delle direttive da osservare nell'azione amministrativa.
Ed invero l'ulteriore incarico di direzione di un ufficio temporaneamente vacante - pur determinando la "netta separazione delle competenze svolte dal reggente, in tale sua qualità, da quelle che egli stesso esercita quale preposto, in via ordinaria, ad altro organo" - non può essere considerato assolutamente estraneo alle attribuzioni istituzionali del soggetto cui la reggenza è conferita.

Per ciò che attiene infine alla problematica relativa all'aspetto retributivo, si osserva che l'art. 13 della l.r. 10 del 2000 statuisce che il trattamento economico dei dirigenti regionali è determinato dai contratti collettivi (comma 1) o dai contratti individuali (commi 2 e 3), ed è omnicomprensivo (comma 4): cioè è remunerativo non solo di ognifunzione e compito attribuito ai dirigenti, ma altresì di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Pertanto soltanto in presenza e nei limiti di specifiche disposizioni può procedersi all'attribuzione di ulteriori compensi anche a fronte di un aggravio delle prestazioni lavorative ovvero di un incremento delle attribuzioni assegnate.
Considerato tuttavia che in applicazione degli articoli 12 e 13 della l.r. 10/2000, l'articolo 14 del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, rubricato "Incarichi aggiuntivi", nell'operare un espresso rinvio alla direttiva 1 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha disposto che "allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi", venga loro corrisposta, "in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato ... una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo (n.d.r. destinato al trattamento economico dei dirigenti) in attuazione del principio di omnicomprensività" e che "tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante", si ritiene che, in tale ambito, possa procedersi all'erogazione di un compenso aggiuntivo in ragione dell'attribuito incarico ad interim.
Ed invero si osserva che nell'ambito della dizione incarichi aggiuntivi vanno comprese tutte le ipotesi riguardate dal richiamato art. 13 comma 4, l.r. 10/2000, e pertanto anche gli incarichi conferiti dalla stessa amministrazione di appartenenza.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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