Pos. IV Prot.________/296.2002.11

OGGETTO: Sanzioni amministrative.- Divieto di fumo.- Ordinanza ingiunzione.- Autorità competente alla ricezione del rapporto.- Imputazione dei proventi.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 18531 del 2 dicembre 2002)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
SANITA'
Dipartimento Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente "al fine dell'esatta individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi nonché ad emettere l'ordinanza ingiunzione o il provvedimento di archiviazione per la violazione del divieto di fumo" soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modifiche ed integrazioni.
Ritiene a tal proposito il Dipartimento richiedente che - alla luce delle competenze attribuite alla Regione siciliana in materia di igiene e sanità, alla stregua delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale ed ai sensi della normativa di settore - l'autorità competente vada individuata nel Dipartimento di prevenzione istituito nell'ambito delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AA.UU.SS.LL.) del servizio sanitario regionale.
Viene tuttavia rappresentato il contrario avviso espresso al riguardo dall'Azienda U.S.L. n. 5 di Xxxx, che negando la propria competenza in materia, ritiene che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione l'art. 9 della L. 11 novembre 1975, n. 584, ai sensi di cui la competenza in discorso andrebbe imputata al Prefetto territorialmente competente.
Inoltre, viene posto un ulteriore quesito concernente l'individuazione dei capitoli di entrata cui correttamente imputare i proventi delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

2.- In ordine alla prima questione proposta non possono che condividersi, sotto un profilo sostanziale, le considerazioni formulate dal richiedente Dipartimento.
Ed invero, pur in presenza di una norma quale l'articolo 9 della legge 11 novembre 1975, n. 584, che in modo assolutamente esplicito e letterale individua nel Prefetto l'autorità competente a ricevere il rapporto ed a determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione di cui è discorso, non può prescindersi dal porre in essere una interpretazione logico-sistematica che, nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni e delle competenze alle stesse ascritte dall'ordinamento, consenta di pervenire ad una lettura che non si appalesi costituzionalmente illegittima e che sia altresì conforme a quel criterio di ripartizione delle competenze definito, quale principio generale, dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".
Ed invero, in via generale, non può disconoscersi che le leggi in materia di divieto di fumo ineriscono alla materia della tutela della salute, in ordine alla quale sussiste una certa competenza legislativa ed amministrativa della Regione, sia ai sensi degli articoli 17 e 20 dello Statuto speciale, che in virtù delle disposizioni costituzionali che regolano la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
E come ha osservato la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 1034/1988) - argomentando dalla natura di misura di polizia amministrativa che va riconosciuta al divieto di fumo disciplinato dalla legge n. 584 del 1975, in conseguenza dell'assoggettamento soltanto a sanzioni amministrative delle infrazioni ai divieti previsti dall'art.1 della stessa legge - la competenza sulla osservanza del divieto di fumo segue le regole di ripartizione delle competenze disposte in relazione alle attività e alle materie cui di volta in volta inerisce quel divieto.
Dunque, riferendosi la proibizione di fumare a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale, quest'ultima "si estende anche alla relativa attività di polizia amministrativa diretta a garantire il rispetto dell'anzidetta proibizione".
L'individuazione pertanto degli uffici e delle autorità competenti a ricevere il rapporto di che trattasi ed a porre in essere le conseguenti attività finalizzate all'irrogazione della sanzione per la violazione del divieto di fumo, appare dunque rientrare tra i compiti della Regione, e - concordando in ciò con le considerazioni espresse dal Ministro della sanità con circolare 28 marzo 2001, n. 4, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, correttamenterichiamate e fatte proprie dal Dipartimento in indirizzo - può riconoscersi una competenza prefettizia in argomento soltanto a carattere residuale.

Ora, considerato che l'impostazione organizzativa della sanità pubblica individua nelle Aziende unità sanitarie locali i soggetti operativi che in modo tendenzialmente uniforme sull'intero territorio provvedono alla gestione unitaria della tutela della salute, ed assolvono al complesso dei compiti preordinati al soddisfacimento di esigenze sanitarie, si ritiene - concordando con codesto Dipartimento - che la relativa competenza sia da imputare al Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.
Ed invero, la collocazione istituzionale, le finalità e gli obiettivi di detta struttura operativa, quali emergono dalla normativa di riferimento, e quali specificamente, vengono individuati dalla circolare dell'Assessorato regionale della sanità 21 marzo 2001, n. 1045, recante "Linee guida del Dipartimento di prevenzione", consentono di attribuire a detta articolazione aziendale le funzioni in argomento.
Al Dipartimento di prevenzione risultano infatti in via generale ascritte - al fine di perseguire l'obiettivo di garantire la tutela della salute collettiva, di migliorare la qualità di vita, di promuovere la salute e di prevenire stati morbosi e disabilità - funzioni di controllo, vigilanza, sorveglianza e prevenzione.
Funzioni appunto che appaiono atte a ricomprendere gli specifici compiti da svolgersi al fine dell'applicazione delle disposizioni che limitano il fumo di sigaretta, ponendo divieti e sanzionando le trasgressioni.

Per ciò che attiene alla problematica conseguente all'utilizzo del codice tributo individuato a livello ministeriale, e da utilizzarsi per provvedere al pagamento di quanto dovuto, non può che suggerirsi di rivolgersi ai competenti Organi centrali, ai quali andrebbe proposta la questione evidenziando i problemi determinati in fase applicativa da un versamento con codice tributo non coerente, ed andrebbero suggerite soluzioni tali (istituzione di un nuovo codice o individuazione di altro esistente attinente la materia od a carattere generale) da consentire una esatta imputazione.

3.- Il presente parere viene trasmesso, per conoscenza, all'Assessorato regionale della sanità, in considerazione delle competenze allo stesso ascritte ed al fine di renderlo partecipe della soluzione proposta, nonché per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce ci si riserva un eventuale approfondimento della questione.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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