Pos. IV Prot.________/295.2002.11

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Sanzioni pecuniarie e proventi contravvenzionali.- Partecipazione organi accertatori.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 18790 del 6.12.2002)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dopo aver ricostruito una complessa problematica - sorta a seguito di apposita istanza avanzata dal Comando Carabinieri per la sanità, N.A.S. di xxxx, con nota prot. n. 21/3 del 29 agosto 1998 - concernente l'attribuzione di quote di proventi contravvenzionali agli organi accertatori ed ai fondi di previdenza cui i medesimi accertatori appartengono si chiede l'avviso dello scrivente circa l'"applicabilità nel nostro ordinamento dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, ..., al fine di stabilire se le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni" amministrative accertate nel territorio della Regione siciliana "debbono affluire in modo integrale nel bilancio regionale, oppure se debba darsi luogo alla richiesta di ripartizione avanzata" da parte di taluni organi scopritori.

2.- Preliminarmente si osserva che il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134, "Legge contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale", in relazione alle cui disposizioni viene posta la problematica in oggetto, è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che - comprendendo in un unico contesto le disposizioni legislative e regolamentari rispettivamente contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 - reca il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia".
La richiamata abrogazione, tuttavia, non risolve, sotto il profilo sostanziale, la questione sottoposta all'attenzione dello scrivente, poiché l'art. 291 del medesimo Testo unico, rubricato "Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari", al comma 1,statuisce che "fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati".
Ed il successivo comma 2 del medesimo articolo, per quanto attiene all'individuazione dei soggetti beneficiari, della base di calcolo e della misura percentuale, rinvia a tutta una serie di disposizioni elencate, alle cui puntuali previsioni dunque si rimette.
Pertanto, nel prendere atto del ristretto ambito di operatività della richiamata disposizione, che limita la partecipazione degli accertatori ai soli proventi effettivamente recuperati e derivanti da violazioni qualificate come reati, si osserva che la problematica esposta appare invero riproporsi in relazione a detta più recente disciplina.

Ciò rilevato si osserva, in via generale, che in ossequio ai principi di unità e di continuità dell'ordinamento non è dato escludere l'applicazione di alcuna normativa nazionale se non a seguito di una specifica disciplina della materia posta, per quanto di competenza, a livello regionale.
Ed invero è il concreto esercizio della potestà legislativa attribuita che limita ed esclude l'applicazione della normativa statale (cfr. Corte cost. sentenze 269/1974 e 214/1985, nonché, per quanto attiene specificamente le attribuzioni regionali in materia finanziaria, art. 6, comma 1, D.P.R 26 luglio 1965, n. 1074).
Da ciò consegue che non si rinviene un fondamento giuridico atto a poter negare agli accertatori, nelle fattispecie cui la vigente disposizione ha riguardo, la percentuale di spettanza sui crediti recuperati.

In relazione però al fondamentale principio dell'integrità del bilancio - che costituisce (cfr. art. 5 della L. 5 agosto 1978, n. 468), in uno con gli ulteriori criteri dell'universalità e dell'unità, profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione, e sulla cui base, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse - appare da escludere che possa ammettersi un afflusso parziale delle entrate di spettanza nel bilancio regionale, dovendosi invero iscriversi, al lordo, l'entrata, e contestualmente, nella parte passiva, le spese ad essa relative.

Infine, per ciò che attiene alla, incidentalmente, asserita titolarità regionale delle funzioni di polizia amministrativa, pur avendo ben presenti le considerazioni della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 115/1995) secondo cui la c.d. polizia amministrativa non configura di per sé una materia autonoma, ma ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta inerisce, non può non richiamarsi quanto asserito dal Consiglio di Stato (cfr. parere n. 1510/02 reso dalla Sezione prima nell'adunanza del 26 giugno 2002), che, assumendo che il trasferimento di compiti e funzioni inerenti alla polizia amministrativa dallo Stato alle Regioni ed enti locali, previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e completato dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non si è attuato per la Regione siciliana, richiama la necessità di procedere, ai fini del trasferimento di che trattasi, allo posizione di apposite norme di attuazione statutaria nel rispetto del disposto dell'art. 43 dello Statuto regionale.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale