POS. V Prot._______________/294.02.11

OGGETTO: Stamperia regionale Braille - Acquisto e ristrutturazione immobile - Art.12, l.r. 3 ottobre 2002, n.14.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione - Servizio diritto allo studio - Opere universitarie - Assistenza alunni svantaggiati
PALERMO


1. Con nota prot. n.3050/U.O. XVIII del 19 dicembre 2002 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
L'art.12, l.r. 3 ottobre 2002, n.14 ha previsto che gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla l.r. 30 dicembre 1980, n.152, e succ. mod. e integraz., concessi all'U.I.C. per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'U.I.C. (primo comma), prescrivendo al contempo che gli immobili, eventualmente acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all'U.I.C. per le finalità, connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille (secondo comma).
Sulla scorta di tale disposizione, codesto Dipartimento rappresenta l'intento di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione di due immobili già acquistati dall'U.I.C., segnalando al contempo che la predetta acquisizione è contestata dal presidente del c.d.a della Stamperia regionale Braille (nota prot. n.2588/02, allegata da codesto Dipartimento), che la ritiene legittima limitatamente all'immobile acquistato con gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi ex art.12, l.r. n.14/2002 e non percorribile per il secondo immobile, in quanto acquistato con fondi dell'U.I.C.
Sottolinea, di contro, codesto Dipartimento, nel ribadire il proprio diverso intento, che la disposizione di cui al predetto art.12, l.r. n.14/2002, "interviene in regime di sanatoria di una fattispecie già verificatesi, prescindendo dalla provenienza della consistenza finanziaria derivante dall'avanzo di amministrazione".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art.12, legge regionale 3 ottobre 2002, n.14:
"1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della Stamperia regionale Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all'Unione italiana ciechi per le finalità, connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille".

3. Occorre senz'altro procedere ad un attento esame esegetico della disposizione supra citata.
Con il primo comma si è ampliata la finalizzazione del contributo, relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000.

Vale la pena ricordare al riguardo che il predetto contributo, originariamente destinato, ex art.2, l.r. 30 dicembre 1980, n.152 al "funzionamento della stamperia Braille", venne successivamente incrementato, -cfr. art.1, l.r. 16 novembre 1984, n.93-, specificandosi che doveva comunque restare "prevalentemente finalizzato alla stampa di libri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell'obbligo".
Nell'elevare, limitatamente all'anno 1991, l'ammontare del contributo, l'art.7, l.r. 23 maggio 1991, n.33, concedeva la possibilità di finalizzarlo "anche al trasferimento della sede operativa tecnica della stamperia a Catania, nonché all'acquisto dei locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento".
La l.r. 11 maggio 1993, n.15, con l'art.54, incrementò di 500 milioni, per l'esercizio 1993, il contributo all'U.I.C. per il funzionamento della stamperia Braille prevedendo, con l'art.55, che l'U.I.C. potesse destinare i propri immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della regione, per il miglior raggiungimento dei suoi fini.
Infine, con l'art.1, l.r. 1 marzo 1995, n.16, disponendosi l'abrogazione implicita di quanto in contrasto con le disposizioni dallo stesso recate, venne disposto, per quel che in questa sede interessa, che "l'U.I.C. operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui esse sono stati acquisiti al proprio patrimonio" (cfr. primo comma).
Nel predetto quadro normativo, si inserisce l'art.12, l.r. n.14/2002 in esame, che consente di finalizzare "gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980 e successive modifiche ed integrazioni", anche "per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'U.I.C....".

Occorre, a questo punto, delimitare esattamente l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio regionale di cui al secondo comma della stessa norma.
Alla disposizione in questione non può attribuirsi altra valenza che avere sancito l'acquisizione al patrimonio regionale dei soli beni acquistati "con tali fondi" (cfr. la lettera del secondo comma) e, cioè, con gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi regionali per gli anni 1998, 1999 e 2000, di cui al comma precedente.
Invero, si appaleserebbe costituzionalmente illegittima una interpretazione della norma in discorso nel senso dell'acquisizione al patrimonio regionale di quant'altro sia acquistato dall'U.I.C. con altri fondi e contributi.
Del resto, la norma di cui all'art.12, secondo comma, cit., reca una previsione eccezionale (l'acquisizione al patrimonio regionale di beni acquistati con contributi concessi ad soggetto privato) e quindi, come tale, non suscettibile di applicazione oltre lo specifico caso ivi considerato.
Ciò posto in linea di principio, spetta in ogni caso a codesto Assessorato valutare tutti gli aspetti di fatto e di merito della questione e, segnatamente, quali fondi siano stati utilizzati dall'U.I.C. per l'acquisto dei due immobili in questione.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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