POS. V Prot._______________/281.02.11

OGGETTO: Acquisizione di beni e servizi in economia. DPR 20 agosto 2001, n. 384. Schema di provvedimento individuativo.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni culturali ed ambientali

PALERMO




1. Con nota 2 dicembre 2002, n. 3349 codesto Dipartimento, rappresentando che in dipendenza dell'emanazione del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", ha l'esigenza di provvedere ad una regolamentazione delle acquisizioni in economia di beni e servizi, ha trasmesso allo Scrivente uno schema di provvedimento sul quale acquisire l'avviso dell'Ufficio.

Nelle premesse di tale richiesta, emergono due problematiche giuridiche sulle quali, tuttavia, non si richiede in forma esplicita l'avviso dello Scrivente.

L'una riguarda la possibilità di aggiudicare al prezzo più basso, a fronte della formulazione dell'art. 6 del D.P.R. 384/2001 che si esprime in termini di "offerta più vantaggiosa", e che codesto Dipartimento ritiene non limitativa della possibilità di aggiudicare al miglior prezzo, se la natura dell'acquisto lo consenta.
L'altra questione riguarda la natura del provvedimento di individuazione dell'oggetto e dei limiti d'importo delle singole voci di spesa di cui all'art. 2 del citato D.P.R., che codesto Dipartimento ritiene che non dovrebbe consistere in un provvedimento regolamentare, ma in un provvedimento di natura gestionale adottato con determinazione dirigenziale. E ciò sia in quanto l'adozione di una serie di regolamenti adottati a livello locale configurerebbe un inutile appesantimento procedurale, contrario agli intenti di semplificazione voluti dal legislatore; sia per la lettera della disposizione, che utilizza il termine "provvedimento" e non "regolamento"; sia, come esplicitato dalla relazione illustrativa di accompagnamento del D.P.R. 384/2001, in quanto già il Regolamento (D.P.R. 384/2001) stesso supera i regimi particolari riconducendoli ad uniformità, evidenziando la necessità di eliminare i fattori di moltiplicazione di fonti normative che riproducono analoghe disposizioni per diversi soggetti. E, riferisce codesto Dipartimento, in tale direzione si sono mosse le Amministrazioni dello Stato che hanno provveduto con decreti dirigenziali.


2. Sulle questioni sopra evidenziate, non può che concordarsi con codesto Dipartimento sia sulla possibilità che la scelta del contraente per le acquisizioni di forniture e servizi in economia possa avvenire al prezzo più basso, ove per l'Amministrazione l'"offerta più vantaggiosa" possa individuarsi in quella con il minore prezzo, sia sulla circostanza che il provvedimento di individuazione relativo alle singole voci di spesa ed ai relativi limiti d'importo di cui all'art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, non dev'essere un ulteriore regolamento, per le considerazioni svolte da molti autori e richiamate da codesto Dipartimento.

Tuttavia, considerato che tale provvedimento costituisce -per l'individuazione delle fattispecie acquisitive, nonché per la fissazione di limiti di valori- un atto di indirizzo a termini dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, non sembra che lo stesso vada adottato con provvedimento dirigenziale ma con un decreto Assessoriale.
3. In ordine allo schema di provvedimento sottoposto, pur rilevando che la richiesta concerne la disamina di un provvedimento formalmente amministrativo piuttosto che un regolamento, solo sul quale lo Scrivente, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, è chiamato ad esprimersi, ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dall'affrontare la disamina stessa .


Art. 1, secondo comma. - Il riferimento all'art. 26 della legge 13 dicembre 1999, n. 488 (acquisti convenzionali CONSIP) dovrebbe, quantomeno, esser preceduto dal richiamo all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dal momento che è con tale disposizione che la Regione siciliana ha disposto l'adesione al sistema convenzionale previsto dalla l. 488/1999.
Inoltre il comma 3 dell'art. 27 della legge 488/1999, richiamato nella disposizione in esame, riguarda aspetti del bilancio dello Stato non pertinenti con la disciplina regolamentare in questione. Se, poi, il riferimento che s'intende effettuare è al sesto comma dell'art. 27 della l. 488/1999, la norma recata da tale disposizione non è più applicabile, dal momento che aveva a riferimento i contratti in scadenza nel triennio 2000-2002 e, in ogni caso, riguarda testualmente le amministrazioni dello Stato.


Art. 1, terzo comma - La disposizione, che riguarda -ancorchè con un rinvio ad altra disciplina- i lavori in economia non è pertinente con le disposizioni relative ai servizi e forniture che il regolamento affronta.


Art. 2, secondo comma - La precisazione contenuta in tale comma (importi limite previsti al netto dell'IVA) è una ripetizione della analoga previsione della prima parte del primo comma.


Art. 4, sesto comma, lett. e) - Per maggiore chiarezza anziché di "modalità"di scelta del contraente occorrerebbe riferirsi ai "criteri" di scelta o di aggiudicazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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