Pos. 4   Prot. N. 278.11 


Oggetto: Impiego pubblico.Concorsi ed assunzioni.Criteri per la valutazione dei titoli.




Allegati n...........................


- Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali


Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali,e delle autonomie sociali
Servizio 4 -U.O.1


  Palermo 




1.Con la nota suindicata codesto Dipartimento , nel rappresentare che si intende avviare un procedimento di modifica dei decreti assessoriali relativi ai criteri di valutazione dei titoli nei concorsi , chiede l'avviso dello Scrivente circa la soluzione di talune problematiche collegate alla valutazione dei titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nonchè ai punteggi da attribuire agli stessi.
In particolare, viene chiesto:
a) se , con riferimento alla valutazione ed al punteggio da attribuire , rispettivamente ,ai titoli di studio , ai titoli professionali e ai servizi prestati, lo scrivente Ufficio confermi quanto già espresso con il precedente parere del 3 luglio 2001;

b) se, per la valutazione dei servizi prestati ,debba farsi riferimento esclusivamente a servizi resi presso pubbliche amministrazioni o ,come ritiene il Dipartimento richiedente richiamando,peraltro,una recente sentenza del TAR Sicilia ,sez. distaccata di Catania, debbano essere valutati anche i servizi presso enti privati,attesa la trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici .
c) se nei bandi di concorso a posti presso gli enti locali debba essere previsto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.165/2001 ,l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e di almeno una lingua straniera.
Circa le altre problematiche evidenziate nella nota cui si risponde ,non essendo stati formulati precisi quesiti , lo Scrivente si esime dall'esprimere le proprie considerazioni , restando , comunque, a disposizione per ogni ulteriore eventuale approfondimento su specifiche questioni .

2. In merito ai quesiti sopraesposti si osserva quanto segue.
Con riferimento al quesito sub a) non sembra che, per la parte che risulta ancora attuale, nonostante le modifiche normative successivamente intervenute , vi siano motivi per discostarsi dal precedente parere, ed in particolare per quanto attiene all'attribuzione del punteggio ai servizi prestati in qualifica corrispondente o superiore a quella messa a concorso ed alla mancata valutazione del servizio militare o del servizio civile.
Circa i criteri generali di valutazione dei titoli da adottare ,e che il dipartimento richiedente chiede allo Scrivente di indicare, vanno fatte alcune osservazioni preliminari .
In primo luogo ,con riferimento ai destinatari, va riferito che la disciplina dell'organizzazione dell'ente locale è affidata alla potestà regolamentare ,che si estrinseca ,in particolare, nella redazione del regolamento degli uffici e dei servizi(art.1,comma 1, lett .h),l.r.48/91 e successive modificazioni; art.6 legge 127/97 e successive modificazioni,come introdotto dall'art.2,comma 3 l.r.23/1998 ),adottato dall'organo esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio( art.1,comma1, lett.e),l.r. 48/91 ;art.5,comma 4,legge 127/97,come introdotto dall'art.2,comma 3,l.r.23/98 ),il quale stabilisce e definisce ,tra l'altro, le procedure per l'assunzione del personale,le modalità di accesso ,la valutazione dei titoli ecc.
Conseguentemente, non sembra che l'Amministrazione regionale possa prevedere criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso a posti presso tali enti, vincolanti per gli stessi . D'altra parte, la potestà regolamentare degli enti in parola,che ha ottenuto un esplicito riconoscimento nel testo del novellato art.117 della Costituzione ,rientra nell'autonomia normativa dei predetti enti , con i limiti derivanti dal rispetto dei canoni di buon andamento ed imparzialità (art.97 Cost. ) e dai principi scaturenti dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province (n.02, lett.a ,comma 1,art.1, l.r. 48/91,come aggiunto dall'art.1,co.2,l.r.30/2000 ) .
Diverse valutazioni vanno fatte con riferimento alla normativa speciale relativa ai concorsi per soli titoli ex art.19, l.r.25/93 e successive modificazioni.
Infatti,il comma 4 dell'art.19, testè richiamato, nel disporre che per un triennio dall'entrata in vigore della stessa legge (termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2004 con l'art.2,co.1,della l.r. 9/2002 ) i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi per soli titoli e che per la determinazione e valutazione dei titoli si applica il decreto dell'Assessore per gli enti locali 2 febbraio 1992,stabilisce che la stessa norma prevale su quelle previste nei regolamenti delle amministrazioni,enti ed aziende.
Ne consegue che, per la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici e fino alla scadenza del termine relativo al precitato sistema provvisorio di selezione ,gli enti locali saranno,in questo caso, vincolati dalle relative disposizioni assessoriali .


Ciò posto ,si passa a rispondere al quesito sub b).
Circa la valutazione dei servizi prestati presso enti o aziende privati non sembra che,in generale, vi siano specifiche disposizioni ostative ;spetta,infatti, all'Amministrazione ,nella sua discrezionalità e secondo criteri obiettivi di equiparazione e connessione con l'espletamento delle funzioni relative al profilo professionale del posto messo a concorso, la valutazione e il punteggio da attribuire al detto servizio.
Quanto ai criteri da adottare per tale valutazione ,va, comunque, sottolineato che se da un lato può affermarsi che a seguito della cosiddetta privatizzazione il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia assimilabile a quello svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati ,dall'altro ,tale equiparazione non può assumere valore assoluto .In primo luogo con riguardo al principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che è quello,del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato ,dell'accesso mediante concorso .In secondo luogo,con riferimento alle immanenti specificità del lavoro presso le pubbliche amministrazioni quali l'esclusività del perseguimento delle finalità collettive,la procedimentalità dell'azione amministrativa, ecc.Non è casuale ,infatti, che ,ad esempio, per l'accesso alla qualifica di dirigente,l' art.28 del D.Lgs. 165/2001 abbia previsto, tra i requisiti per la partecipazione al concorso, l'aver ricoperto incarichi dirigenziali esclusivamente in amministrazioni pubbliche,prevedendo,invece,per i dipendenti di strutture private,collocati in posizioni professionali equivalenti ,secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ammissione al solo corso-concorso selettivo di formazione, con la evidente ratio di ritenere, per tali soggetti, necessario un periodo formativo, non essendo equiparabile in modo assoluto l'esperienza lavorativa pubblica e privata .
Infine ,non sembrano trascurabili le obiettive difficoltà e le necessarie cautele da adottare nell'individuare i criteri relativi l'esatta equiparazione delle figure professionali del settore privato e pubblico nonchè quelli riguardanti l' individuazione degli enti privati presso i quali il servizio prestato va valutato.


Circa il quesito sub c) non par dubbio che anche i bandi di concorso a posti presso gli enti locali devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e di almeno una lingua straniera,come disposto dall'art.37 del D.Lgs. 165/2001.Trattandosi ,comunque, di accertamento pratico,non implicante necessariamente il possesso di un titolo specifico di idoneità all'uso delle sopracitate apparecchiature o alla conoscenza di lingue straniere ,l'applicabilità della disposizione de qua è sospesa fino alla scadenza del termine previsto dall'art.2,comma 1,l.r.9/2002.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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