Pos. 1   Prot. N. /271.02.11 



Oggetto: L.r. 54/85. Alloggi FF.OO. Canoni.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del
Personale, dei Servizi generali
di quiescenza, previdenza ed
Assistenza del personale
Servizio Demanio e Patrimonio
Immobiliare
Gestione Alloggi Popolari e FF.OO.
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine alla richiesta di conguaglio del canone di locazione dell'alloggio sito in Kkkk, Via .... assegnato al Sig. Xxxx, agente di polizia penitenziaria, ex l.r. 54/85.
La fattispecie può così brevemente riassumersi.
L'assegnatario veniva immesso nella detenzione dell'alloggio il 26 agosto 2000, data in cui l'Ufficio del Territorio di Hhhh redigeva contestuale verbale di assegnazione nel quale si indicava, tra l'altro, il canone di locazione dell'immobile assegnato che, per l'anno in corso, veniva determinato in una somma pari a lire 96.700.
In seguito codesto Dipartimento, con nota prot. n.6287 del 18 novembre 2001, autorizzava l'Agenzia del Demanio - Ufficio di Hhhh a stipulare il contratto di locazione semplice, precisando che "il relativo canone doveva essere determinato ai sensi del D.A. n. 2869 del 7 giugno 2000, il cui art. 2 dispone che le norme ivi previste trovano applicazione, "per gli assegnatari non titolari di contratto di locazione vigente, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U.R.S.".
In data 5 agosto 2002 interveniva la stipula del contratto di locazione semplice - tra la Presidenza della Regione e il Sig. Xxxx - che, in ordine alla determinazione del canone, all'art. 4 così disponeva: "In applicazione del disposto dell'art. 5 primo comma, l.r. 31.12.1985 n. 54, il canone di locazione viene fissato con i criteri del canone sociale previsto dalla legge 8.8.1977 n. 513 e successive modifiche e integrazioni anche regionali. L'ammontare del canone alla data della consegna è stato fissato in L. 96.700 pari ad Euro 49,94 mensili; esso è soggetto alle variazioni previste e risultanti dalla legge e dalle disposizioni di applicazione, anche in assenza di espressa richiesta, pattuizione, e comunicazione attuale".
Dunque, nel contratto veniva nuovamente indicato quale importo del canone quello già determinato ai sensi della "vecchia normativa".
Di conseguenza - avendo rilevato l'errore nella determinazione del canone, stante il contrasto con la precedente prescrizione secondo la quale lo stesso avrebbe dovuto essere determinato ai sensi del D.A. n. 2869/00 - codesta Amministrazione, con nota n. 4666 del 9.9.2002, comunicava all'Agenzia del Demanio la necessaria rettifica della determinazione del canone al fine di poter procedere all'approvazione del contratto medesimo.
Il Sig. Xxxx - in risposta alla sopracitata nota, inviatagli per conoscenza - trasmetteva, in data 15 ottobre 2002, parere legale pro veritate dell'Avv. jjjj, secondo cui il conguaglio del canone richiesto dall'Amministrazione regionale, ai sensi del D.A. n. 2869/00, non sarebbe dovuto.
Il summenzionato parere si fonda - quale principale argomentazione - sul "legittimo affidamento circa la corrispondenza del contratto stipulando a quanto convenuto in sede di verbale di consegna con riguardo al canone locativo", giungendo, pertanto, alla conclusione di dover ritenere "illecite le richieste di adeguamento e conguaglio del canone", con conseguente configurabilità di una "responsabilità precontrattuale della P.A. ex art. 1337 c.c. - e correlato diritto del Xxxx al risarcimento dei danni - nell'eventualità del rifiuto della P.A. di stipulare il contratto di locazione secondo il canone determinato e accettato in sede di verbale di consegna dell'alloggio.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Sembra, innanzitutto, allo Scrivente di dover ritenere improprio il richiamo giurisprudenziale operato dall'Avv. jjjj a sostegno della propria tesi.
Nella massima richiamata (cfr. Cass. n. 9129 del 10.12.87) si legge, infatti, che "la responsabilità precontrattuale della p.a. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la p.a., nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c.; pertanto, spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con estrema cautela, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la p.a., col suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento poi andato deluso in ordine alla conclusione del contratto; ....".
Nella fattispecie, al contrario, non sembra ricorrano gli estremi individuati dalla massima suriportata ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A., non essendo la stessa venuta meno ai "principi della correttezza e della buona fede".
Ai fini della soluzione della questione posta, è, invece, utile fare riferimento alla giurisprudenza più recente che ha accentuato l'attenzione per il comportamento del contraente privato, valutando con rigore sempre maggiore i requisiti della buona fede cui anche questo deve essere ispirato, con particolare riguardo al profilo della colpa in cui può incorrere.
In generale si richiede al contraente privato la conoscenza delle norme di legge di carattere generale e fondamentale sulla formazione dei contratti della P.A. "Ed è stato, soprattutto, escluso l'affidamento incolpevole tutte le volte che il contratto - non importa se proposto dal privato o dalla P.A. - risulti in contrasto con norme di legge inderogabili: come nel caso in cui la determinazione del prezzo di cessione di un alloggio popolare, notoriamente imposto dalla legge era avvenuta in misura inferiore ed il relativo valore era stato comunicato al cessionario prima della stipulazione del negozio anche per le sue osservazioni, precludendo a costui, che, al pari di qualsiasi consociato, avrebbe dovuto conoscere dette norme, di invocare il proprio incolpevole affidamento nella conclusione della vendita a quelle condizioni" (Cass. 26 agosto 1997 n. 7997, Rep. Foro it. 1998, n. 125; 20 agosto 1992 n. 9682, Giur. It. 1993, I, 1; sez. un. 9 maggio 1983 n. 3152, Rass. Avv. Stato, 1983, I, 863; 11 febbraio 1982 n. 835, Foro it. 1983, I, 1081; in dottrina cfr. S. Salvago, " La responsabilità precontrattuale della P.A. nella ricostruzione della giurisprudenza: profili vecchi e nuovi", 10/2/99, in "De Agostini Professionale").
Nella citata sentenza n. 835/82 viene ulteriormente precisato che "l'erronea determinazione del prezzo di cessione di un alloggio popolare ed economico dà luogo alla nullità del contratto, in quanto le norme violate sono dettate in funzione di esigenze di pubblico interesse, e non nell'interesse dell'assegnatario o dell'ente cedente, ed hanno quindi carattere imperativo".
Le pronunce richiamate - pur se relative ad errore nella determinazione del prezzo di cessione di un alloggio popolare - ben si attagliano anche ai fini della soluzione del quesito posto, anch'esso riconducibile ad un errore dell'Amministrazione, nella fattispecie relativo alla determinazione del canone di locazione in misura inferiore a quella prescritta da una norma di legge, che nessun consociato può giuridicamente ignorare e che per di più veniva, seppur implicitamente, richiamata nell'articolato del contratto stesso, quale disposizione in base alla quale avrebbe dovuto essere calcolato il canone de quo (v. art. 4 laddove sono indicate le norme in base alle quali deve essere fissato il canone di locazione, comprendendo tra queste "le successive modifiche ed integrazioni anche regionali"; prevedendo, inoltre, l'assoggettabilità del canone "alle variazioni previste e risultanti dalla legge e dalle disposizioni di applicazione, anche in assenza di espressa richiesta, pattuizione e comunicazione attuale").
E' evidente, dunque, che sia l'inderogabilità della quantificazione del canone legislativamente imposto che la palese riconoscibilità del suddetto errore nella determinazione finale dello stesso escludono la possibilità che nei confronti dell'assegnatario - locatario si sia potuto ingenerare alcun legittimo affidamento.
Deve pertanto concludersi ritenendo invocabile, nella fattispecie, un altro principio pacificamente accolto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "rientra nei poteri dell'Amministrazione provvedere, in via di autotutela, alla correzione di un mero errore materiale di trascrizione contenuto nel dispositivo di una deliberazione, ove in palese difformità a quanto affermato nelle premesse dell'atto e alla disposizione richiamata a supporto dello stesso provvedimento" (cfr. T.A.R. Sicilia - PA, sez. II, n. 123 del 22 gennaio 2002).
Alla luce delle suesposte considerazioni non può che ritenersi legittima la richiesta di conguaglio del canone di locazione avanzata da codesta Amministrazione e la conseguente rettifica del relativo contratto.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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