Pos. 1  Prot. N. /269.02.11 



Oggetto: Alloggi FF.OO siti in yyyy Via xxx. D.A. n. 2869/2000. Determinazione dei canoni di locazione - assegnatari ex l.r. 54/85.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento del personale
e dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del
personale
Servizio Demanio e Patrimonio
Immobiliare
U.O. gestione alloggi FF.OO e popolari

PALERMO




1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha sottoposto all'esame dello Scrivente talune osservazioni, sollevate dagli assegnatari di alloggi FF.OO, circa la legittimità delle modifiche dei relativi canoni intervenute in applicazione del D.A. n. 2869 del 7 giugno 2000, che - tenendo conto delle delibere CIPE del 13.03.1995 e del 20.12.1996, del D.A. n. 1112/Gab. del 23.07.1999, dell'art. 3 della l.r. n. 10/87, nonché dei pareri di quest'Ufficio n. 7147 del 10.04.1998, n. 13544 del 6.07.1998 e n. 1153 del 21.01.2000 - ha rideterminato i canoni di locazione degli alloggi assegnati alle FF.OO ex l.r. n. 54/85.
Le osservazioni degli assegnatari, in particolare, mirano a contestare la legittimità delle intervenute modifiche o con riferimento all'inesistenza di un contratto di locazione formalmente vigente ovvero con riferimento alla decorrenza degli aumenti applicati, che sarebbero "dovuti dal mese successivo alla fatta richiesta".
Più precisamente il Sig. xy, nella lettera raccomandata del 5 ottobre 2002, contesta, prioritariamente, l'utilizzazione delle previsioni contenute nella L. n. 392/78 ai fini della determinazione del canone de quo, che ne rimarrebbe escluso ai sensi dell'art. 26 della L. n. 392/78, dovendo lo stesso soggiacere, invece, ex art. 5 della l.r. n. 54/85, alle stesse disposizioni che valgono per la determinazione del "canone sociale praticato dai locali Istituti autonomi case popolari".
Sempre lo stesso assegnatario, in secondo luogo, afferma l'inesistenza di un contratto di locazione formalmente valido, "non essendo mai stata rinnovata la propria locazione a mezzo di forma scritta", dunque contesta l'illegittimità della previsione contenuta nell'art. 2 del D.A. n. 2869/00, che dispone l'applicazione dei canoni secondo le determinazioni di cui all'art. 1 anche "agli assegnatari non titolari di contratto di locazione vigente" (seppur prevedendo una decorrenza diversa rispetto "agli assegnatari titolari di un contratto di locazione").
Di portata assolutamente differente sono, invece, le contestazioni sollevate dai Sig.ri B, G, U e Ci, rappresentati dall'Avv. P, i quali - a mezzo di atto monitorio - invocano l'integrale assoggettamento dei propri contratti alle previsioni di cui alla L. n. 392/78, "più volte richiamata negli stessi contratti". E ciò sia ai fini del rinnovo dei contratti medesimi - ritenendo, appunto, che ciascuno di essi si sia rinnovato con scadenza quadriennale, ai sensi della L. n. 392/78 (data l'iniziale previsione della prima scadenza dopo un periodo quadriennale) - che ai fini della decorrenza degli aumenti relativi al canone di locazione, dovuti, ex L. n. 392/78, "dal mese successivo alla fatta richiesta".
Sulla base delle predette argomentazioni, i sopracitati assegnatari ritengono pertanto illegittime le richieste concernenti gli aumenti dei canoni avanzate dagli uffici competenti.

2. Ai fini della soluzione delle questioni sottoposte all'esame dello Scrivente è, innanzitutto, opportuno rilevare l'equivoco circa l'individuazione della normativa atta a disciplinare le locazioni degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, che è all'origine delle suriportate contestazioni sollevate dagli assegnatari.
Tutte partono infatti dall'assunto che le locazioni de quibus siano state interamente disciplinate applicando le disposizioni di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull' "equo canone").
Ciò è stato ritenuto corretto da parte di un gruppo di assegnatari, tanto da invocare anche l'applicazione di quella disposizione, della legge medesima, relativa alla decorrenza degli aumenti dei canoni (v. art. 24 della L. n. 392/78), ovvero illegittimo secondo, invece, quanto rilevato dal Sig. xy, che a sostegno delle proprie ragioni richiama la non applicabilità delle disposizioni di cui alla legge sull'equo canone "alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato, ...", ai sensi dell'art. 26 della L. n. 392/78.
Entrambe le osservazioni e le relative conclusioni non appaiono, in realtà, corrette in quanto ai fini dell'individuazione della normativa applicabile occorre fare riferimento innanzitutto alla l.r. 7 giugno 1994, n. 18 (trattandosi di "alloggi di proprietà regionale", art. 1, cfr. parere U.L.L. n. 13544/109.99.11 del 6 luglio 1999), nonché ai conseguenti decreti assessoriali che hanno fissato la misura ed i criteri applicativi dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che costituiscono l'unica normativa sulla base della quale deve procedersi alla quantificazione dei canoni de quibus.
L'art. 3 della sopracitata legge stabilisce, infatti, che "la misura ed i criteri applicativi dei canoni di locazione per gli alloggi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono fissati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana "Ambiente e Territorio", in coerenza con i criteri determinati di volta in volta dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2 , secondo comma, numero due della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE".
Per quanto riguarda, in particolare, la misura dei canoni di locazione per gli alloggi assegnati alle FF.OO, oggi occorre fare riferimento a quanto disposto dal D.A. n. 2869 del 7 giugno 2000, che ha riguardato esclusivamente la "Determinazione dei canoni degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine", consentendo di tener conto dei criteri agevolativi previsti dall'art. 3 della l.r. n. 10 del 22 aprile 1987 per questa categoria di alloggi, in difformità da quanto previsto dal precedente D.A. n. 1112/Gab. del 23 luglio 1999, che fissava i criteri di "determinazione dei nuovi canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. (che, per effetto dell'art. 5 della l.r. n. 54/85 e dell'art. 1 della l.r. n. 18/94, trovavano applicazione anche per gli alloggi acquistati ai sensi delle leggi regionali n. 54/85 e n. 8/94 e assegnati alle FF.OO), rispecchiando sostanzialmente quei criteri generali contenuti nella delibera CIPE del 13.3.95 (già attuata con D.A. n. 370/XI del 15 marzo 1996), come modificata dalla successiva delibera CIPE del 20.12.96, criteri che sono strettamente correlati a due specifici parametri: reddito e composizione del nucleo familiare.
Il nuovo D.A. n. 2869/00 ha, dunque, proceduto alla determinazione della misura dei nuovi canoni di locazione per gli alloggi assegnati alle FF.OO mediante la previsione di un'autonoma categoria che prescinda dall'accertamento del reddito (in ossequio alla previsione di cui all'art. 3 della l.r. 22 aprile 1987, n. 10), stabilendo al contempo la decorrenza dei nuovi canoni stessi.
In entrambi i decreti assessoriali summenzionati è richiamata la L. 27 luglio 1978, n. 392, così come nelle citate delibere CIPE del 1995 e del 1996, ma il richiamo è operato ai soli fini di assumere il "canone determinato con le modalità previste dagli artt. 12 - 24, comma 1, della L. n. 392/78, quale canone di riferimento, ovvero quale parametro ai fini della determinazione sia dei canoni di locazione degli alloggi popolari (D.A. n. 1112/99) che di quelli assegnati alle FF.OO (D.A. n. 2869/00).
Dunque unicamente le modalità di calcolo e determinazione dei canoni previste dalla L. n. 392/78, e non anche le altre disposizioni sostanziali in materia di equo canone dettate dalla predetta legge, troveranno applicazione ai fini della disciplina dei canoni delle locazioni degli alloggi assegnati alle FF.OO.
A nulla rileverà, pertanto, la norma di cui all'art. 24, co. 2, della L. n. 392/78 - invocata dagli assegnatari assistiti dall'Avv. P. - che fissa la decorrenza degli aumenti relativi al canone dal mese successivo alla fatta richiesta.
La suddetta decorrenza è, infatti, specificamente fissata dall'art. 2 del D.A. n. 2869/00, operando peraltro una distinzione tra gli assegnatari titolari e quelli non titolari di un contratto di locazione vigente.
Alla luce delle suesposte considerazioni non trovano alcun fondamento neanche le contestazioni sollevate dal Sig. xy in quanto è lo stesso D.A. a disciplinare anche l'ipotesi in cui si sia in presenza di un'assegnazione pur in mancanza di un contratto formalmente vigente.
E, in ordine alla presunta illegittimità dei canoni richiesti, in quanto "calcolati basandosi sulla legge dell'equo canone", valgono le considerazioni già espresse a proposito della valenza del richiamo della L. n. 392/78 operato dal decreto in questione, nonché da quelli che lo hanno preceduto e dalle delibere del CIPE che ne costituiscono il necessario presupposto, previsioni tutte che hanno il loro fondamento giuridico - come già detto - nella l.r. n. 18/94.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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