Pos. 2   Prot. N. /267.11.02 



Oggetto: Consorzio ASI di Xxxx - Insediamento sportello bancario in zona industriale.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento regionale dell'industria
Servizio V Affari Giuridici Contenzioso
Vigilanza Enti Subregionali
P A L E R M O






1. Con la nota in oggetto indicata codesto Assessorato chiede il parere di questo Ufficio in ordine a quesiti posti dal Consorzio A.S.I. di Xxxx che, con nota 11 aprile 2002, n. 320, sinteticamente riassume quanto segue:
- la YYYY s.r.l. ha acquistato ad un'asta fallimentare un lotto di terreno con un capannone ed una palazzina uffici (precedentemente di proprietà della ditta originaria assegnataria del terreno "Mmmm S.p.A.");
- nel decreto del Giudice delegato al fallimento 3 febbraio 2000 espressamente si menzionava il vincolo di destinazione industriale gravante sul terreno ai sensi della L.r. 30/1953;

- la ditta YYYY s.r.l. ha affittato ad una banca, senza alcuna preventiva autorizzazione, parte del capannone insistente sul terreno;
- con nota 29 gennaio 2002, n. 69 il Consorzio contestava il suddetto operato unitamente ad una difformità di destinazione (non precisata) tra il progetto presentato e quanto realizzato;
- con nota 25 marzo 2002 la YYYY rilevava che non sussistono motivi ostativi all'insediamento di uno sportello bancario in zona industriale e che tale operato non necessitava di alcuna autorizzazione consorziale -attese le modalità di acquisto degli immobili.
Codesta Amministrazione, nel trasmettere la scarna documentazione sopraccitata e il parere legale di parte non fornisce altri elementi chiarificatori sulla vicenda né alcun punto di vista sulla problematica posta.

2. Sulla fattispecie prospettata si rileva quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia che si nutrono perplessità sulla assoggettibilità a procedura fallimentare di un lotto di terreno inserito in un'area di sviluppo industriale né si hanno elementi relativi al rilievo mosso dalla YYYY circa il mancato intervento del Consorzio alla procedura succitata; intervento che pure sarebbe stato auspicabile, atteso che il terreno de quo resta comunque destinato al soddisfacimento di una finalità di interesse pubblico, per la cui concreta realizzazione se ne prevede la cessione in proprietà ad operatori economici privati.
In ogni caso, nella pur anomala situazione che si è delineata e alla luce delle scarne informazioni sulla vicenda, appare chiaro che la YYYY non ignorava il vincolo di destinazione del bene né tantomeno le conseguenze da esso derivanti ed invero la ditta, in ossequio alla normativa in materia, ha presentato un proprio progetto al Consorzio per il rilascio del "nulla osta" (di cui alla nota 18.8.2000), conscia della destinazione d'uso e della necessità di conformizzare la propria azione agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale. Non è poi condivisibile la tesi prospettata dalla YYYY secondo la quale, a ragione delle particolari modalità d'acquisto (asta fallimentare), essa si porrebbe in una "zona franca" dal rispetto della disciplina relativa ai terreni delle zone industriali. Ed infatti, l'ultimo comma dell'art. 23 della L.r. 1/1984 prevede che le disposizioni del comma precedente (relativo alla revoca della vendita) "si applicano altresì alle vendite di terreno intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai Consorzi....", precisando: "ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato....., prevista nei relativi contratti" (vale a dire il 50% -di cui all'art. 22 L.r. 30/1953- del prezzo originariamente pagato dall'assegnatario).
Inoltre, l'art. 23 della L. r. 1/84 impone l'inserimento della condizione risolutiva espressa nei contratti che si dovranno stipulare, sottolineando, per effetto della sua applicabilità retroattiva, la sussistenza del potere sanzionatorio in caso di violazione del vincolo di destinazione dell'attività d'impiego in origine prevista anche per i contratti già stipulati.
La giurisprudenza afferma inoltre che: "I terreni inseriti nelle zone industriali con vincolo di destinazione dopo la conclusione dei contratti, pur cadendo in proprietà privata, risultano comunque collegati funzionalmente all'interesse pubblico, essendo strumentalmente riconnessi al perseguimento di obiettive finalità pubblicistiche (T.A.R. Palermo, Sez. I, 25.2.1994, n. 179). Ed ancora: "tali terreni acquistano natura e connotazioni tali da escludere che possano essere regolati esclusivamente dalla normativa privatistica e tali da farli sussumere nell'ambito dei beni privati d'interesse pubblico, categoria che si caratterizza per la sostanziale compatibilità di un regime giuridico del bene soggettivamente di proprietà privata con la sua immanente destinazione al perseguimento di interessi che trascendono la sfera dominicale; pertanto l'area industriale può perdere in tutto o in parte le peculiarità acquisite soltanto a seguito di una diversa scelta dell'amministrazione nell'esercizio di poteri discrezionali e di una diversa programmazione territoriale" (C.G.A., Sez. giurisd., 30.9.1998, n. 578). Inoltre -nell'ipotesi di mancata espressa previsione di una clausola risolutiva nei contratti- è da dire che: "la previsione di un potere di revoca inserito in un contratto come specifica condizione risolutiva, vale, per così dire, a rendere negoziale, frutto dell'autonomia delle parti (ancorché di fonte eteronoma) tale potere, ma non implica affatto che in mancanza di un espresso richiamo tale potere, nei casi previsti dalla legge, non possa operare" (cfr. T.A.R. Palermo succitato e Cass., Sez. I, 27.9.1997, n. 9508, quest'ultima nel senso che gli oneri previsti nelle convenzioni relative alla cessione di suoli industriali hanno efficacia anche nei confronti dei terzi acquirenti e la risoluzione in tal caso non può avere effetti solo inter partes perché è espressione di un potere posto a tutela di interessi di natura pubblicistica).
Da quanto sopra detto discende che, aldilà delle modalità d'acquisto, la YYYY è tenuta al rispetto della normativa e degli oneri solitamente posti alle convenzioni tra privato e Consorzio (compresi quelli che gravano sull'originario assegnatario).
Quanto alla generale possibilità di locare parte del proprio capannone industriale si fa presente che quest'Ufficio si è già pronunciato negativamente su tale evenienza (parere 13 maggio 2002, prot. 7594/68.11.2002 rilasciato a codesto Assessorato) sul presupposto (argomentato proprio dal Dipartimento in indirizzo) che -seppur nessun divieto è contenuto nella L.r. 1/84 o nei regolamenti consortili- nessuna previsione in senso favorevole è contenuta nelle stesse norme e comunque l'esigenza (già più volte manifestata allo Scrivente) di ricorrere alla locazione di parte dei capannoni non può prescindere da una modifica legislativa che di tale esigenza tenga conto, nonché di una modifica regolamentare che stabilisca i diritti e gli obblighi che sia il locatore che il conduttore dovrebbero osservare e, comunque, resta la perplessità (già prospettata nel parere prima citato) sull'esigenza di locare parte di un capannone poiché allora il progetto assentito dal Consorzio non è stato dimensionato esattamente ovvero la ditta che lo ha presentato ne ha disatteso la piena e completa realizzazione.
L'impossibilità di locare parte del proprio capannone dovrebbe, già di per sé stessa, essere risolutiva della questione prospettata, ma, ad ogni buon fine, si rassegna che pur essendo l'attività bancaria assimilabile (art. 2195 c.c.) all'attività commerciale e come tale ne sarebbe, teoricamente, ammissibile l'allocazione nell'ambito dell'area consortile, va rilevato che l'inserimento di ogni nuova ditta nell'ambito del territorio consortile (col beneficio, anche, dei servizi consortili) è normato (art. 23 L.r. 1/84) con una rigida procedura d'assegnazione degli spazi che obbliga il Consorzio alla formazione di graduatorie, tenuto conto che il territorio consortile è riservato ad attività industriali, commerciali e artigianali.
Pertanto, è fuori di dubbio la necessità di una preventiva autorizzazione consortile sia alla sub-locazione sia all'apertura di uno sportello bancario, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 22 della L.r. 1/1984, il Consorzio adotta un programma di interventi -concernente opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare- in cui è espressamente sancita la possibilità di prevedere -in occasione degli aggiornamenti annuali- ulteriori servizi su richiesta motivata di più imprese.
Il programma, dunque, può, tener conto della richiesta di ulteriori servizi, la scelta dei quali è rimessa al potere discrezionale del Consorzio che li valuterà in conformità al pubblico interesse al quale i privati interessati (più imprese e non una singola) possono concorrere ma non determinare autonomamente, poiché del potere valutativo e decisionale resta titolare l'ente pubblico.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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