Pos. 2   Prot. N. 266.11.02 



Oggetto: Consorzio A.S.I. - Conferimento terreno da ditta assegnataria a costituenda società - Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Industria
Dipartimento regionale dell'industria
Servizio V - Affari giuridici, contenzioso,
vigilanza enti subregionali
P A L E R M O


1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere di questo Ufficio in ordine ad un quesito avanzato dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Xxxx che, con nota 8 ottobre 2002, n. 2606, rappresenta quanto segue:
- nell'anno 2000 il Consorzio ha venduto alla ditta Yyyy un lotto di terreno ubicato all'interno dell'agglomerato est di Xxxx e destinato alla produzione di linee elettriche per auto e per elettrodomestici;
- la ditta assegnataria ha assunto, tra gli altri impegni, a) quello di mantenere il tipo di attività artigianale indicato nella domanda di assegnazione del terreno o altro tipo di attività artigianale espressamente autorizzata dal Consorzio; b) quello di comunicare preventivamente al Consorzio "qualunque trasferimento a terzi, anche pro-quota o in parte della proprietà del terreno acquistato, nonché la titolarità delle azioni o quote sociali, qualora trattasi di assegnatario che sia o assume in seguito veste di società";
- con istanza 2 ottobre 2000 la ditta Yyyy ha comunicato di voler costituire una nuova società in accomandita semplice poiché, avendo esteso la propria attività verso un nuovo settore (costruzione di carpenteria metallica), si rendeva necessario l'apporto di artigiani specializzati in quel settore;
- con la stessa nota sopracitata la ditta Yyyy ha manifestato l'intento di conferire alla nuova società la propria azienda e il terreno acquistato dal Consorzio;
- con delibera n. 134 dell'11 ottobre 2000 il Consorzio autorizzava l'istante a conferire il terreno assegnatole alla costituenda società denominata "Kkkk. s.a.s.";
- successivamente la ditta Yyyy ha trasmesso al Consorzio un contratto, stipulato con la nuova società, di concessione del terreno incomodato.
Ciò premesso, viene chiesto di valutare se il contratto di comodato possa rientrare nell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio, il quale ritiene "anomala" la situazione creatasi in cui il soggetto assegnatario resta proprietario del terreno mentre l'onere di realizzare il progetto - che costituì titolo dell'assegnazione - viene assunto dal nuovo soggetto giuridico, la s.a.s.

2. Sulla questione prospettata si rassegna quanto segue. Il conferimento di un'azienda individuale ad una società di persone concretizza il fenomeno traslativo del trasferimento d'azienda soggetto alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali dagli artt. 2558 e ss.c.c. e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'art. 2112 c.c. (cfr. 10.3.1990, n.1963; Trib. Cassino 19.11.1997; Comm. Trib. Prov. Catania 31.1.1998).
La fattispecie del trasferimento d'azienda - che può investire l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive - si verifica in tutte le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva si abbia la sostituzione del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si attua. Nel caso prospettato la ditta individuale Yyyy conferita nella s.a.s. kkkk integra un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell'azienda e la società, quale nuovo soggetto giuridico, si sostituisce al precedente titolare, divenendo essa stessa, giuridicamente e sostanzialmente, l'imprenditore. Ritiene la giurisprudenza che la fattispecie del trasferimento di azienda ricorra (oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate di vendite, affitto e concessione in usufrutto) anche se realizzato a titolo di comodato (Cfr. Cass. Sez. lav. 19.8.1991, n. 8907). Discende da ciò, che, se è possibile conferire un'azienda in società attraverso il comodato a maggior ragione deve ritenersi ammissibile il conferimento in comodato di un singolo bene che nel conferimento d'azienda non va considerato nella sua individualità giuridica, ma costituisce uno dei beni aziendali in rapporto di complementarietà e di interdipendenza con gli altri elementi aziendali, in vista del fine economico perseguito dall'imprenditore.
E poiché, a norma dell'art. 2555 c.c., l'azienda consiste in un "universitas rerum", comprendente cose materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad unico fine, la titolarità della stessa può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali, destinati al funzionamento dell'azienda (Cass.22.3.1980, n. 1939 e 3.7.1980, n. 4259). Inoltre "l'imprenditore può avere la disponibilità giuridica dei vari beni di cui si compone l'azienda in base a titoli diversi (proprietà, usufrutto, locazione, ecc." Cfr. Cass. 24.5.1978, n. 2598).
Da tutto quanto finora detto sembrerebbe corretto l'opera-to posto in essere dalla ditta assegnataria del terreno, né pare che alla stessa possa contestarsi di aver disatteso alcuna delle clausole del contratto di vendita del terreno stipulato con il Consorzio.
La ditta assegnataria ha infatti comunicato di voler trasferire un ramo della propria azienda in una società in accomandita semplice unitamente al terreno per il quale ha espressamente chiesto l'autorizzazione al conferimento, regolarmente rilasciata dal Consorzio. Che poi il terreno sia stato concesso in godimento a titolo di comodato anzicchè conferito in proprietà alla s.a.s. non disattende nessuna clausola contrattuale. Ed infatti l'art. 3 dell'atto di compravendita del terreno specifica: "Il lotto oggetto della presente vendita dovrà essere destinato dalla parte acquirente e suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, esclusivamente alla realizzazione di uno stabilimento...".
Ed ancora il punto h) dell'art. 6 obbliga la ditta acquirente "a sottoporre alla preventiva autorizzazione del Consorzio...tutte le modifiche e/o varianti che al progetto intendesse apportare"; il successivo punto i) impone di "comunicare al Consorzio...la titolarità delle azioni o delle quote sociali, qualora trattasi di assegnatario che sia o assuma in seguito veste di società".
Con la nota 3 ottobre 2000 la ditta Yyyy ha edotto il Consorzio di tutte quelle variazioni che era tenuta a comunicare e il Consorzio ha assentito autorizzando il conferimento del terreno e prendendo espressamente atto che: a) l'attività della ditta Yyyy (che all'atto dell'assegnazione era quella di costruzione di linee elettriche) si era estesa anche ad un altro settore: la produzione di carpenteria metallica; b) la ditta assegnataria intendeva scindere l'azienda in due rami: quello originario (costruzione linee elettriche), da continuare a gestire come impresa individuale artigiana Yyyy e quello della carpenteria metallica da conferire alla costituenda s.a.s. (unitamente al terreno), assumendone in cambio la qualità di socio; c) la ditta Yyyy, dunque, modificava l'originario progetto oggetto dell'assegnazione.
L'assegnataria, poi, nel contratto di comodato del terreno stipulato con la s.a.s. ha traslato le clausole relative al vincolo di destinazione e al divieto di cessione oltre che l'obbligo della realizzazione del "nuovo" progetto di produzione di carpenteria metallica, autorizzato dal Consorzio.
Inoltre l'autorizzazione al conferimento, concessa sic et simpliciter, ha lasciato in facoltà dell'assegnatario la scelta delle modalità del conferimento. Ora, il conferimento in natura (come quello di che trattasi) può essere attuato concedendo alla società la proprietà ovvero il solo godimento del bene, con la conseguenza che quest'ultimo, alla cessazione del rapporto societario (o allo scadere del termine posto nel contratto di comodato con mancato rinnovo), ritorna nell'esclusivo godimento e disponibilità dell'ex socio e, in tale evenienza, il soggetto proprietario resta sempre vincolato (per la sua qualità di proprietario) agli obblighi assunti col Consorzio e, dunque, tenuto a comunicare le variazioni relative alla sua qualità di socio nonché le vicende inerenti il terreno e il progetto ad esso collegato.
Si evidenzia tuttavia che all'art. 2 del contratto di comodato si assume la realizzazione di un complesso industriale per la produzione di carpenteria metallica. Potrebbe trattarsi di un improprio uso di termini, in ogni caso verificherà il Consorzio se l'attività svolta dalla s.a.s. sia (come sostenuto) artigianale ovvero industriale. Dall'una o dall'altra ipotesi discendono conseguenze differenti ma tale, eventuale, problematica è già stata affrontata da questo Ufficio con parere - cui si rimanda - 6 giugno 2002, n. 9599/96.02.11, rilasciato a codesta Amministrazione su quesiti sollevati dallo stesso Consorzio A.S.I. di Xxxx.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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