POS. V Prot._______________/263.02.11

OGGETTO: Fondazione xxxx- Modifiche statutarie. Quesiti vari.


ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento Interventi strutturali
PALERMO
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria Generale - Ufficio del Registro delle Persone giuridiche private
PALERMO



1. Con nota 13 novembre 2002, prot. 19580/Area II-U.O. 9, codesto Dipartimento, nel rappresentare di aver ricevuto dalla Fondazione indicata in oggetto, per il tramite della Segreteria Generale, documentazione relativa a modifiche statutarie della Fondazione stessa, adottate con verbale del Consiglio di amministrazione, ha posto allo Scrivente alcuni quesiti in merito al procedimento di approvazione delle modifiche statutarie e che, in buona sostanza, si possono riassumere come di seguito:
a) Se sia necessaria l'istanza per l'avvio del procedimento di modifiche statutarie, dal momento che la documentazione è stata trasmessa senza alcuna richiesta in tal senso.
b) Dato che il testo statutario anteriore alle modifiche proposte, allegato con la documentazione, non risulta nella stesura originaria -quale approvato nel tempo dalle autorità governative a termini degli articoli 12 e seguenti del codice civile, nella sua pregressa formulazione- rinvenendosi modifiche non approvate dall'autorità di controllo ma solo dal Consiglio di Amministrazione, se sia ammissibile approvare soltanto le modifiche oggi adottate, particolarmente con riguardo al rispetto della volontà originaria dei testatori-fondatori.
c) Se sia necessaria la modifica statutaria.all'art 2, che aggiunge specificamente gli scopi di ricerca e di alta formazione in campo agro-ambientale, dal momento che codesto Dipartimento ritiene ricompreso negli scopi originariamente assegnati alla Fondazione quello che il C.d.A. intende enucleare con apposita enunciazione additiva allo scopo di fondazione.
d) Se sia necessaria la modifica statutaria che prevede l'enunciazione della possibilità che il Rettore ed il Direttore amministrativo deleghino le loro funzioni ad un altro soggetto (dal momento che la possibilità di delega è già prevista per il Rettore, mentre le funzioni del Direttore amministrativo non appaiono non delegabili), nonché quella relativa all'allineamento della denominazione del Ministero della pubblica istruzione -contenuta nell'art. 12 bis del testo statutario- all'attuale denominazione "Ministero dell'Università".





2. In ordine ai quesiti posti, va, anzitutto, rilevato -in generale- che in assenza di una domanda non sembra potersi iniziare il procedimento di riconoscimento o di modificazioni statutarie, argomentando dalle disposizioni del secondo comma dell'art. 1 e dal secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".

Peraltro, come previsto dalle norme ora citate, la domanda dev'esser corredata dall'idonea documentazione. E, trattandosi di persone giuridiche, a norma dell'art. 14 cod. civ., che richiede la forma dell'atto pubblico per la costituzione delle associazioni e fondazioni, analoga forma obbligata dev'essere adottata per gli atti che modifichino la portata dell'atto costitutivo o dello statuto.

Nella fattispecie sottoposta, invero, la deliberazione del Consiglio di amministrazione della fondazione è stata adottata con verbale stilato dal segretario della fondazione e non con verbale rogato a ministero di notaio; mentre la documentazione allegata appare dichiarata conforme da un dirigente della fondazione, soggetto non idoneo a certificare la conformità delle copie a termini dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; né si tratta di documento la cui conformità può esser sostituita con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 (ove ne ricorrano le forme), non rientrando nelle categorie di atti ivi citati.



3. Ancorchè quanto rilevato sub 2 non determinerebbe la necessità di ulteriori approfondimenti, ciò nondimeno si risponde agli altri quesiti per l'ipotesi che vengano riproposte le modifiche statutarie in discorso, nelle idonee forme.

Va, pertanto, preliminarmente affrontata la problematica dell'ammissibilità di modifiche statutarie allorchè la persona giuridica sia una fondazione.

Infatti, in ordine alla possibilità di modificare l'atto costitutivo (e lo Statuto) delle fondazioni, la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, anche argomentando dalle disposizioni dell'art. 15 del codice civile (che nega la revoca dell'atto di fondazione da parte del fondatore una volta intervenuto il riconoscimento) nel passato avevano fissato il principio dell'immutabilità dell'atto costitutivo della fondazione dopo il riconoscimento, tranne le ipotesi previste dagli artt. 26, 27 e 28 del cod. civ., relative al coordinamento, estinzione e trasformazione per esiguità del patrimonio di fondazioni ad opera dell'autorità governativa, nell'ambito dei suoi poteri pubblicistici di ingerenza.

In particolare, per il Consiglio di Stato (1 giugno 1960, in Cons. Stato, 1961, I, 644), una volta attuato il riconoscimento, non può più modificarsi l'atto costitutivo e lo statuto ed è nulla la clausola dell'atto di fondazione che riservi al fondatore la facoltà di modificare lo statuto.

Va, comunque, rilevato che anche la dottrina che si muoveva in tale senso in realtà ammetteva modificazioni statutarie su aspetti non essenziali dello Statuto (ad es. spostamento della sede).

Tuttavia altra dottrina ed il Consiglio di Stato in sede consultiva pronunciatosi più recentemente (parere 23 marzo 1996, n. 123) hanno ammesso, per le fondazioni già riconosciute, la possibilità di apportare ed approvare modifiche statutarie "sempre che siano giustificate e, fermo l'interesse che il fondatore ha inteso realizzare, non siano tali da pregiudicare lo scopo programmato e da travolgere i connotati inderogabili della fattispecie, quali voluti dal fondatore" (par. cit.).

In tale ottica dispone il D.P.R. 361/2000 che, al terzo comma dell'art. 2, relativo alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, prevede che " Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto".

Nella fattispecie sottoposta, il testo previgente di statuto (ove sia effettivamente quello regolarmente approvato) prevede che alle modificazioni statutarie provveda il Consiglio di amministrazione; e, come riferisce codesto Dipartimento, le modificazioni che s'intendono apportare non appaiono contrastanti con l'interesse che il fondatore ha inteso realizzare, e non pregiudicano lo scopo programmato e i connotati voluti dal fondatore.

Ove ricorrano le dette circostanze, quindi, non è consentito all'autorità amministrativa procedente indagare su altri aspetti, dal momento che per le modalità di approvazione l'art. 2 del D.P.R. 361/2000 rinvia al procedimento previsto dall'art. 1 del medesimo D.P.R. (procedimento per l'acquisto della personalità giuridica) strettamente ancorato alle condizioni di legittimità (tra le quali, nel caso di modificazioni, va ricompreso il rispetto delle vigenti disposizioni statutarie) e nel quale non trova più spazio il concetto di "meritevolezza", inteso quale valutazione discrezionale di opportunità, che, nel passato, sembrava poter dominare l'attività amministrativa relativa alle persone giuridiche private, ritenuta quale attività discrezionale comportante un'indagine condotta con ampi poteri di istruttoria sulla legalità ed opportunità (in tal senso, Cons. di Stato, A.G., 23 nov. 1972, n. 42).

Pertanto, con riferimento ai quesiti sopra enucleati sub c) e d), una volta che il procedimento risulti correttamente instaurato e le modificazioni siano state correttamente determinate, l'Amministrazione procedente non può entrare nel merito dell'opportunità dell'esplicitazione -con modifiche statutarie- di previsioni testuali, ove ritenga che le stesse non siano illegittime o contrarie alle vigenti disposizioni statutarie ed allo scopo originariamente assegnato alla Fondazione.



4. In ordine al quesito sopra riassunto sub b), si concorda con codesto Dipartimento in ordine alla necessità che tutte le modificazioni statutarie pregresse risultino approvate; in difetto le modifiche non approvate sono inefficaci e le eventuali modificazioni di cui successivamente di richieda l'approvazione devono esser coerenti con il testo statutario da ultimo ritualmente approvato.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale