Pos. 6   Prot. N. /261.02.11 



Oggetto: Benefici previsti dalle L.336/70, 958/86 e 539/50 - Giudicato - Estensione dei benefici erga omnes - Prescrizione - Applicabiltà - Quesito.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento regionale
del personale dei servizi generali,
di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale


1. Con nota 12 novembre 2002, n.27786 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine al comportamento da assumere a seguito della emanazione della sentenza del TAR Sicilia - Palermo 18 maggio 2000, n.811/00, confermata in appello dal C.G.A. con decisione 3 dicembre 2001, n.637/2000 e, quindi, passata in giudicato, con cui è stato accolto il ricorso per l'annullamento dell'art.1 del D.P. Reg. n.74/95, il quale faceva salvi i benefici previsti dalla L. 336/70 determinati nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari inziali di livello.
Ed, invero, considerato che al fine di dare esecuzione al giudicato sono state impartite le direttive conseguenziali connesse alla corresponsione dei benefici disposti dalle leggi in oggetto indicate nelle misure ivi previste, sono sorte perplessità in merito alla estensione erga omnes degli effetti del giudicato amministrativo.
Infatti, pur in presenza di un principio pacifico in giurisprudenza in ordine all'efficacia erga omnes dell'annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare, viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di eccepire o meno una eventuale prescrizione del credito ex art.2948 c.c. a coloro che, pur avendo ricevuto il beneficio di cui trattasi nella misura di cui al D.P. Reg.74/95 (e non in quella misura prevista dalle leggi sopra citate), non hanno proposto alcun ricorso giurisdizionale.
In caso affermativo si chiede, di conoscere se debbano ritenersi prescritte le somme maturate nel quinquennio anteriore alla pronuncia del TAR oppure alla data di passaggio in giudicato della stessa. Nella ipotesi di soluzione negativa si chiede, invece, se debba procedersi alla corresponsione degli interessi e della svalutazione monetaria.
Viene richiesto, poi, l'avviso di questo Ufficio in ordine alla opportunità di far dichiarare cessata la materia del contendere nei giudizi tuttora pendenti in correlazione all'avvenuto annullamento in via giurisdizionale dell'art.1 del D.P. Reg.74/95 ed, in particolare, se sia sufficiente, a tal riguardo, l'autorità di cosa giudicata della sentenza de qua ovvero se sia necessaria l'emanazione, a tal fine, di un provvedimento che soddisfi le pretese economiche dei ricorrenti, connesse all'annullamento in questione, corrispondendo, oltre alle somme dovute, gli interessi e la rivalutazione.

2. Con riferimento alle problematiche prospettate si osserva, inanzitutto, che, per costante giurisprudenza, l'effetto eliminatorio delle decisioni di annullamento del giudice amministrativo concernenti atti amministrativi generali (nella specie con contenuto normativo) opera, come rilevato da codesto Dipartimento, erga omnes e cioè nei confronti di tutti i soggetti destinatari degli effetti degli atti annullati e, quindi, conseguentemente, anche nei confronti del terzo estraneo alla vicenda processuale ma con identica posizione sostanziale, (TAR Toscana, sez.I, 12.10.1994, n.475;C.S., sez. IV, 20.3.95, n.176; C.S., sez. VI, 4.3.1998, n.224; cfr. C d S. sez. VI, 21.8.93, n.585; n.517/1966; n.302/1968; n.81/1979; n.649/1980; Cass; sez.I, 13.3.1998, n.2734) con il solo limite delle posizioni esaurite a seguito, ad esempio, del maturare d'eventuali termini di prescrizioni (C.Stato, sez. VI, 21.8.1993, n.585) per l'inerzia dei titolari del diritto che non si sono avvalsi delle possibilità di tutela loro concesse dall'ordinamento (C.S. 4.3.80 n.283). Dunque, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (art.2945, c. II c.c.) che ha espunto con efficacia ex tunc dall'ordinamento regionale l'art.1 del D.P. Reg. 9 agosto 1995, n.74 decorre il termine quinquennale di prescrizione per la corresponsione dei benefici previsti dalle LL. 336/70, 958/86 e 539/50 nelle misure, rispettivamente, del 4% della retribuzione o del 6% dello stipendio tabellare di livello posseduti. (C. conti, sez. giurisdizionale. Reg. Piemonte, 1.10.1997, n.479).
Vanno pertanto considerate le singole posizioni individuali con il solo limite della prescrizione come sopra individuata e, dunque, vanno corrisposti gli interessi e la rivalutazione secondo le modalità previste dalla L.724/94 (cfr. C. Stato, ad. Plen. 15.6.1998, n.3).
In ordine ai contenziosi pendenti per i quali è stato formulato specifico quesito dal Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste si rileva che i singoli ricorrenti, instaurando il contenzioso, hanno interrotto i termini di prescrizione che riprenderanno a decorrere dalla data di passaggio in giudicato delle sentenze relative ai singoli giudizi. Pertanto, considerata l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico dell'art.1 del D.P. Reg. 74/95, occorre provvedere nei confronti dei ricorrenti alla soddisfazione delle singole pretese economiche procedendo anche alla corresponsione di interessi e rivalutazione come per legge e con le modalità di cui alla suindicata L.724/94.
Solo così operando può pervenirsi all'estinzione dei giudizi pendenti per cessazione della materia del contendere.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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