Pos. 1   Prot. N. 260.11.02 


Oggetto: Comune di Xxxx. Lavori di costruzione n. 90 alloggi popolari. Associazione temporanea imprese. Revoca mandato limitatamente a incasso somme. Possibilità.







ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio "Aree urbane e politica della casa"
P A L E R M O



1.  Con la nota cui si risponde viene sottoposta allo scrivente la problematica sollevata dall'I.A.C.P. di Yyyy con nota n. 4439 del 2 luglio 2002, concernente la possibilità che in un raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese mandanti revochino la procura speciale conferita all'impresa capogruppo "esclusivamente relativamente alla facoltà di incassare le somme liquidate dall'Ente appaltante". 

Dall'allegata nota dell'I.A.C.P. si rileva che la revoca sarebbe stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario nei confronti della mandataria, in quanto l'amministratore unico dalla stessa risulterebbe protestato per l'emissione di assegni a vuoto.
Nella medesima nota viene richiamato il parere n. 262.00.11 reso dallo scrivente su quesito avente ad oggetto modifiche alla composizione del raggruppamento temporaneo di imprese, nel quale lo stesso si è espresso in termini negativi "poiché ai sensi del vigente art. 22 c.1 della legge 8 agosto 1977 n. 584 e dell'art. 23 c.8 del d.lvo 19 dicembre n. 406, nonché del DPR 554 del 1999, il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite è irrevocabile e l'eventuale revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante".

2.  In ordine alla questione prospettata lo scrivente non può che ribadire le considerazioni già espresse nel parere prot. n. 19594/262.00.11 del 3 novembre 2000, nonché nel successivo parere prot. n. 17521/258.01.11 del 24 ottobre 2001. 

Invero, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, espressamente recepito dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, "Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite ... è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante".
Il comma 6 dispone poi che "al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti".
La ratio legis è quella di assicurare all' ente appaltante un unico interlocutore, attraverso l'istituto del mandato collettivo speciale con rappresentanza , conferito dalle imprese riunite ad una di esse, la capogruppo, che - per evidenti ragioni di chiarezza, univocità e semplificazione a vantaggio dell'Amministrazione - inizia ed intrattiene ogni rapporto con la committente, in nome e per conto proprio e delle mandanti che rappresenta di fronte a questa (Cons. Stato V, 17/3/2003,m n. 1384; Cass. 11/5/1998, n.4728; Corte dei Conti 30/5/1990, n.32).
La normativa in tema di raggruppamento temporaneo di imprese, pur richiamando l'istituto civilistico del mandato ed utilizzandone ampiamente la disciplina contiene specifiche deroghe ad essa per ragioni di interesse pubblico.
Infatti, per un verso, da un'interpretazione logico sistematica della normativa codicistica (in particolre combinato disposto dell'art. 1723 cpv -mandato in rem propriam- e 1726 -mandato collettivo-) e di quella speciale citata, deriva l'inidoneità di qualsiasi revoca, anche per giusta causa, del mandato a produrre effetti nei confronti del committente; per altro verso, dall'estensione ed esclusività delle attribuzioni conferite alla mandataria dall'amplissima dizione di cui al comma 6 dell'art. 96 ("tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto"), discende l'impossibilità per il mandante, nei confronti di terzi contraenti, di sostituirsi al mandatario nel compimento dell'affare.
Ne consegue che in virtù del detto mandato e quindi del rapporto di rappresentanza esclusiva, la capogruppo è l'unica legittimata alla riscossione delle pretese creditorie nei confronti del committente.
Corollario è che in nessun caso l'impresa mandante può pretendere il pagamento in proprio favore: la mancanza di legittimazione della stessa ad esigere nei confronti dell'appaltante è, per legge, strutturale ed irreversibile, perdurando anche in caso di revoca del mandato per giusta causa (che non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante) - Cass. I, 13/5/1999, n. 4746; Cass. 11/5/1998, n. 4728 -.
Dalle esposte considerazioni consegue che nella fattispecie in esame, l'eventuale revoca del mandato relativa alla facoltà di incassare le somme liquidate dall'Ente appaltante se può esplicare effetti inter partes, non può avere alcuna efficacia nei confronti dell'Amministrazione appaltante che è comunque tenuta a conservare con l'impresa capogruppo un rapporto fondato sulla rappresentanza esclusiva.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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