Pos. 1   Prot. N. 258.02.11 



Oggetto: POR Sicilia 2000/2006 - Opere private finanziate dalla Regione - Nomina collaudatori - L.r. 7/02 - Art. 22 - Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla competenza per la nomina dei collaudatori di opere private per le quali viene erogato dall'Amministrazione regionale un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% dell'investimento.
Riferisce codesto Dipartimento che le circolari assessoriali n. 1 del 17.5.01 e n. 3 del 14.5.02 prevedono che la nomina spetti al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, mentre la l.r. n. 7/02, all'art. 22, dispone che la nomina medesima sia di competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore competente per materia.
Ritiene codesto Dipartimento che quest'ultima disposizione non sia applicabile nella fattispecie avendosi riguardo ad opere private che non soggiacciono alla normativa sui lavori pubblici.

2. Il quesito suesposto va riguardato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 lett. e) della l.r. n. 10 del 2000, in base al quale spettano al Presidente della Regione e agli Assessori regionali "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni", e dell'art. 22, co. 4, della l.r.n. 7 del 2002 secondo cui "La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza".
Orbene, alla stregua delle suindicate disposizioni, sembra allo scrivente che la competenza alla nomina dei collaudatori spetti in capo al vertice politico qualunque sia la natura (pubblica o privata) dell'opera realizzanda, purchè questa rientri nella "competenza" dell'Amministrazione regionale o sia da questa "direttamente finanziata".
Non sembra al riguardo potersi condividere l'assunto di codesto Dipartimento secondo il quale detta competenza deve ritenersi esclusa per le opere private per le quali l'Amministrazione regionale eroga un contributo in conto capitale in quanto non soggette alla normativa sui lavori pubblici.
Invero detto assunto non risponde al vero in quanto, com'è noto, ai sensi dell'art. 2, lett. c., del testo della legge n. 109/94 coordinato con le norme della l.r. n. 7/02 "le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano...ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori".
Nelle superiori considerazioni è pertanto l'avviso dello scrivente.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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