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La normativa statale in materia di cumulo, tendenzialmente diretta a sancire la riduzione della pensione nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, si ispira a principi che richiedono una diretta ed indifferenziata applicazione su tutto il territorio nazionale. Invero essa costituisce espressione di un indirizzo di politica-legislativa volto, per un verso, a disincentivare l'attività lavorativa prestata successivamente al collocamento a riposo al fine di contemperare interessi generali e segnatamente, a) quelli di contenimento dei costi del sistema previdenziale pubblico attesa l'incidenza diretta o indiretta sul bilancio dello Stato; b) quello di rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative assicurando, in condizioni di parità, tra i pensionati (comunque garantiti da un reddito) e i non pensionati, l'accesso al mercato del lavoro: se un soggetto che gode del trattamento pensionistico svolge un'attività lavorativa per ciò stesso sottrae in astratto ad altro soggetto quel posto di lavoro. Per altro verso tuttavia il legislatore deve garantire la libertà lavorativa del pensionato e il suo diritto alla prestazione pensionistica caratterizzata da una connotazione di proporzionalità con le retribuzioni percepite e i contributi versati e quindi da un aspetto assicurativo che impone la corresponsione di un importo a titolo di rendimento di questi ultimi. |