Pos. 1   Prot. N. 257.02.11 



Oggetto: Pensionati dell'Amministrazione regionale chiamati a far parte degli Uffici di Gabinetto. Cumulabilità del trattamento di pensione con il reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro. Quesiti.





PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del personale, SS.GG., Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza P A L E R M O



1.      Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento sottopone allo scrivente taluni quesiti concernenti la cumulabilità del trattamento di pensione con il reddito derivante dal rapporto di lavoro dei pensionati dell'Amministrazione regionale chiamati a far parte degli uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari dell'On.le Presidente e degli On.li Assessori ai sensi dell'art. 2, comma 10 del D.P.Reg. 10/5/2001, n. 8. 

In particolare, si chiede di conoscere se sia applicabile la normativa statale sul cumulo dettata dall'art. 10 del D. lgs. n. 503/1992 e dall'art. 72 della L.n. 388/2000.
Si chiede di conoscere inoltre l'ente al quale versare i contributi relativi al reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro (INPS come stabilito da alcuni contratti già stipulati o l'INPDAP, in armonia con l'art.5 della L.r. 2/2002) nel caso in cui si dovesse escludere l'applicabilità del divieto di cumulo.
Se invece dovesse ritenersi applicabile la normativa statale, vengono posti i seguenti quesiti:
* "se il limite minimo fissato in quaranta annualità di contribuzione dalla normativa statale, debba intendersi di trentacinque annualità per le pensioni regionali, dato che tale è il periodo massimo di contribuzione utile nell'ordinamento regionale;
* se l'eventuale eccedenza del nuovo trattamento economico rispetto alla pensione deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e in che misura;
* se gli eventuali relativi contributi vanno versati al Servizio Gestione del personale in quiescenza di (codesto) Dipartimento;
* quale sarebbe l'effetto di tale nuova contribuzione ai fini di una eventuale rideterminazione del trattamento di quiescenza e previdenza allo spirare del rapporto di lavoro".


2.      In ordine al quesito principale posto da codesta Amministrazione concernente l'operatività nei confronti dei pensionati dell'Amministrazione regionale delle disposizioni statali in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, si osserva quanto segue. 

Nell'ordinamento regionale l'istituto del cumulo non è espressamente regolamentato.
Tuttavia è noto che il legislatore regionale, titolare in materia di trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale di potestà legislativa esclusiva, ha adottato, nell'esercizio di tale potestà, varie formule di rinvio alla normativa prevista per il personale dello Stato, conformemente all'intenzione (recentemente espressa nella Legge regionale n. 2/2002, art. 5, nonché nell'art.39, comma 6 della Legge regionale n.10/2000; nell'art.10 della L.r. n. 21/1986 e nell'art.18 della L.r. n. 73/1979) dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale.
In particolare, l'art. 36 della L.r. 23 febbraio 1962, n. 2 ha disposto che: "Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato".
Dal tenore letterale della norma si evince immediatamente che in assenza di specifiche norme regionali che disciplinino la fattispecie in esame, la stessa ricade, per effetto del rinvio operato dal precitato articolo 36, nell'ambito delle previsioni normative nazionali e pertanto occorre ricostruire la disciplina applicabile alla stregua di queste ultime.
L'art.10 del decreto legislativo n. 503/1992 ha previsto, a decorrere da 1° gennaio 1994, l'incumulabilità delle "pensioni dirette di vecchiaia ... a carico delle forme di previdenza esclusive" eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi (comma 1) nonché il divieto totale di cumulo fra pensione di anzianità (o trattamenti anticipati di anzianità) e redditi da lavoro subordinato e una parziale incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, limitata alle quote di pensione eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti , nella misura del 50 per cento, sino alla concorrenza dei redditi stessi (comma 6). Fermo restando che ai fini dell'applicazione delle norme sul cumulo, le pensioni e i trattamenti anticipati di anzianità sono equiparati alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di essi compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia (comma 9).
Il rigore dell'art. 10 è stato temperato parzialmente , per effetto delle modifiche apportate dall'art. 11, comma 10 della L. n. 537/1993, che, sostituendo il comma 8 dell'art. 10, ha fatto salvi i diritti quesiti in materia di cumulo pensione-reddito da lavoro, prevedendo per i lavoratori titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1994, ovvero per coloro che avevano raggiunto a tale data i requisiti contributivi minimi richiesti per la liquidazione del trattamento di vecchiaia o di anzianità, la continuazione dell'applicazione della previgente normativa, se più favorevole.
Ulteriori modifiche sono state introdotte dall'art.1, commi 188, 189 e 190 della L. n. 662/1996 e successivamente dall'art. 59 (commi 4, 5, 14) della L. n. 449/1997 che ha esteso "con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998" ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale (cfr. comma 3), le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente o autonomo previste per l'assicurazione generale obbligatoria (commi 4 e 5 -cfr. circolare I.N.P.D.A.P. 16/3/1998, n. 14).
L'art. 77 della L.23/12/1998, n.448 ha poi esteso, con effetto dal 1° gennaio 1999, la disciplina in materia di cumulo prevista per le pensioni di vecchiaia (art. 10, D.Lgs. n. 503/1992) alle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, indipendentemente dal compimento dell'età pensionabile.
Da ultimo la L. 23 /12/2000, n. 388 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la totale cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, le quote eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono cumulabili nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo (comma 2).
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa disciplina previgente se più favorevole.

3.      La normativa statale in materia di cumulo, tendenzialmente diretta a sancire la riduzione della pensione nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, si ispira a principi che richiedono una diretta ed indifferenziata applicazione su tutto il territorio nazionale. Invero essa costituisce espressione di un indirizzo di politica-legislativa volto, per un verso, a disincentivare l'attività lavorativa prestata successivamente al collocamento a riposo al fine di contemperare interessi generali e segnatamente, a) quelli di contenimento dei costi del sistema previdenziale pubblico attesa l'incidenza diretta o indiretta sul bilancio dello Stato; b) quello di rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative assicurando, in condizioni di parità, tra i pensionati (comunque garantiti da un reddito) e i non pensionati, l'accesso al mercato del lavoro: se un soggetto che gode del trattamento pensionistico svolge un'attività lavorativa per ciò stesso sottrae in astratto ad altro soggetto quel posto di lavoro. Per altro verso tuttavia il legislatore deve garantire la libertà lavorativa del pensionato e il suo diritto alla prestazione pensionistica caratterizzata da una connotazione di proporzionalità con le retribuzioni percepite e i contributi versati e quindi da un aspetto assicurativo che impone la corresponsione di un importo a titolo di rendimento di questi ultimi. 

Anche la Corte Costituzionale ha più volte avuto modo di affermare che la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di concorso con altra prestazione retribuita è legittima, essendo ragionevole che il legislatore tenga conto del compenso derivante al pensionato dalla nuova attività e che la scelta in tal senso è espressione di discrezionalità non sindacabile ( Corte Cost. sentt. nn. 566/1989; 376/1994; 433/1994;416/1999 e ord. n. 47/1994).
Con particolare riguardo poi alla previsione di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 503/1992 si può altresì aggiungere che esso è stato emanato in attuazione dell'art. 3 della Legge n. 421 del 1992 in ordine al quale la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che per quanto la legge qualifichi norme fondamentali di riforma economico-sociale solo le previsioni dell'art. 2, "non diversamente può ritenersi in materia di previdenza cui si riferisce l'art.3 trattandosi di materia strettamente connessa al rapporto di lavoro" (TAR PA, 9 giugno 1998, n. 1138).
D'altronde la natura di norma fondamentale prescinde dalla autoqualificazione in tal senso ma va determinata dall'analisi del suo oggetto, della motivazione politico- sociale, del suo scopo, del suo contenuto, (CGA Sez. cons. n. 76/1993) in relazione quindi alla incidenza in rapporto ad un fenomeno di importanza nazionale.
La caratterizzazione delle norme de quibus come principi generali validi per tutti i regimi previdenziali che esigono attuazione uniforme perché ispirate a una superiore ratio di giustizia e di perequazione sociale ne determina l'applicabilità in ambito regionale anche in difetto di espresso recepimento (cfr. in proposito Corte Cost. ord. n. 34/1998).
Si deve considerare altresì che la portata generale dell'art. 10 del D.lgs n. 503/1992 (così come il recente art. 72 della L.n. 388/2000) si desume palesemente anche dalla circostanza che, nel dettare la disciplina del cumulo tra pensioni e reddito da lavoro dipendente e autonomo, espressamente fa riferimento a tutti i regimi previdenziali (escluse precise eccezioni) e cioè alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme di previdenza esclusive (tra le quali come è noto è compreso il sistema previdenziale proprio della Regione siciliana) o sostitutive della medesima.
Pertanto non sembra dubbia l'applicabilità della normativa dettata dal legislatore nazionale in materia di cumulo delle pensioni con il reddito da lavoro dipendente e autonomo nei confronti dei pensionati dell'Amministrazione regionale chiamati a far parte degli Uffici di Gabinetto.

4.      Codesta Amministrazione chiede altresì se "il limite fissato in quaranta annualità di contribuzione dalla normativa statale, debba intendersi di trentacinque annualità per le pensioni regionali, dato che tale è il periodo massimo di contribuzione utile nell'ordinamento regionale". 

In proposito si osserva che il riferimento alle "pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni" ai fini del cumulo, non pare sorretto da alcuna ratio di specialità, ma rappresenti l'anzianità contributiva massima richiesta in ambito statale per il conseguimento del diritto a pensione a prescindere dal requisito dell'età anagrafica. Pertanto in ambito regionale sembra doversi aver riguardo all'anzianità contributiva richiesta nell'ordinamento cui il soggetto appartiene e quindi al raggiungimento del massimo di servizio utile ivi richiesto: cioè 35 anni.

5.      Viene chiesto inoltre "se la eventuale eccedenza del nuovo trattamento economico rispetto alla pensione deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e in che misura" e "quale sarebbe l'effetto di tale nuova contribuzione ai fini di un'eventuale rideterminazione del trattamento di quiescenza e previdenza allo spirare del rapporto di lavoro". 

Ritiene lo scrivente che il reddito derivante dalla nuova attività svolta dal soggetto pensionato vada a sua volta assoggettato a normale contribuzione .
Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme sul cumulo l'art. 10, commi 4 e 4-bis del D.lgs. n. 503 del 1992 prevede che i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente e dichiarazione a preventivo dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno , che poi verranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, per consentire agli enti previdenziali, e agli altri uffici pagatori dei trattamenti pensionistici di effettuare le relative trattenute.
Come specificato nei Messaggi I.N.P.S. 5/7/2001, n.190 e 26/6/2002, n. 191 "I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali".
Ovviamente il versamento dei contributi sul reddito percepito in conseguenza dello svolgimento di attività di lavoro autonomo dovrà essere valutato ai fini della ricostruzione del trattamento pensionistico successivo alla cessazione dell'attività stessa.
La nuova contribuzione darà luogo al supplemento di pensione o a pensione supplementare .
Pertanto per la parte di pensione non cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, il titolare percepirà il solo reddito da lavoro autonomo per il quale pagherà i relativi contributi, e successivamente (dato che l'incumulabilità si traduce in una sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico) avrà il ripristino della sua pensione maggiorata del supplemento di pensione o integrata dalla pensione supplementare.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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