Pos.4   Prot. N. 256/02/11 



Oggetto: Impiego pubblico.Concorsi per titoli.Attribuzione punteggio.Valutazione del dottorato di ricerca e del diploma di specializzazione universitario.




Allegati n...........................


-Assessorato regionale
della famiglia,delle politiche sociali
e delle autonomie locali .

Dipartimento regionale della famiglia,delle
politiche sociali e delle autonomie locali.
Serv.4-U.O.1

  PALERMO 





1.Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente circa la valutazione dei titoli, di dottorato di ricerca e di diploma di specializzazione universitario, ai fini della formazione delle graduatorie di merito nei concorsi e del relativo punteggio da attribuire agli stessi.
In particolare, si chiede di esprimersi sulla legittimità dell'attribuzione ,da parte delle commissioni di concorso,di punteggi diversi da quelli stabiliti dai decreti assessoriali relativi alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli ( D.A. 10 ottobre 1999 e D.A.11 giugno 2002 ).
Il richiedente Dipartimento riferisce di alcuni esposti e di un 'interrogazione parlamentare presentata all'A.R.S.,dai quali risulterebbe che diversi enti nel bando di concorso avrebbero predeterminato, sia per il secondo titolo di studio che per il dottorato di ricerca ed il diploma di specializzazione,l'attribuzione di un punteggio diverso da quello previsto nei sopracitati decreti assessoriali, e, più specificatamente, l'attribuzione di un punteggio graduato da punti zero a punti dodici o sei, in base alla votazione risultante dal titolo.
Codesto Dipartimento non ritiene legittimo l'operato dei suddetti enti e, allegando alla nota cui si risponde il bando di concorso del comune di xxxx, chiede allo Scrivente di esprimere le proprie valutazioni sulla questione soprarappresentata, anche alla stregua delle disposizioni contenute nei più volte citati decreti e nella circolare n.19738/2 del 19 settembre 1993 nonchè sulla eventuale necessità di effettuare un intervento sostitutivo ai sensi dell'art.24 della l.r.44/91.

2.Con riguardo ai quesiti posti si osserva.
Va preliminarmente evidenziato che la normativa speciale relativa ai concorsi per titoli ex art.19 l.r.25/93 e successive modificazioni, pone l'obbligo ,per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione ,dell' applicazione del decreto dell'Assessore per gli enti locali 2 febbraio 1992 . Ne consegue che i bandi di concorsi pubblici a posti presso gli enti di cui all'art.1 della l.r. 12/91 devono essere conformi alla prescrizione normativa sopracitata.
Circa il punteggio relativo al secondo titolo di studio o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione ,si condividono ,in linea di principio,le valutazioni di codesto Dipartimento,non essendo prevista alcuna graduazione attribuibile alla votazione finale conseguita ( art.2 ,co.1,lett.a), D.A.3 febbraio 1992 e successive modificazioni ) .
Orbene,nelle ipotesi, come quelle prospettate, di bandi di concorso non aderenti al dettato normativo la soluzione per rimuovere le norme concorsuali illegittime è quella dell'annullamento in via di autotutela ovvero dell'annullamento giurisdizionale ,ove sussistano per i ricorrenti le condizioni dell'azione in relazione all'immediata lesività del bando (Cfr. ex plurimis Cons.Stato,sez. V,26 gennaio 2000,n.330).
Con riguardo alla citata Circolare,ed in particolare al punto A) della parte relativa ai "Chiarimenti in ordine ai criteri di valutazione dei titoli ", va osservato che il riferimento all'attribuzione di punti zero ove non risulti il punteggio relativo al titolo di studio conseguito dal candidato (In materia di autocertificazione si vedano ora,comunque gli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000),sembra riguardare il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso del quale va valutata la relativa votazione ,essendo lo stesso preso in considerazione solo ai fini delle condizioni per partecipare alla selezione. Diversa è l'ipotesi riguardante il secondo titolo di studio,il quale, per i motivi opposti rispetto a quelli sopraespressi circa il titolo richiesto per partecipare al concorso,dovrebbe essere comunque valutato anche nei casi in cui non figuri o non sia prevista l'attribuzione di un punteggio finale .
In effetti, i più volte citati decreti applicano ,tout court, anche per il secondo titolo di studio , i medesimi criteri di valutazione previsti per il titolo richiesto per la partecipazione al concorso (Cfr. art.2,comma2, terzo capoverso,D.A. 3 febbraio 1992 e successive modificazioni ),creando indubbi problemi valutativi per i titoli privi di punteggio finale o con votazione non traducibile in corrispondenti termini numerici .
Sembra,conseguentemente,allo Scrivente che per la soluzione dei sopraevidenziati problemi non si possa che provvedere apportando ai decreti assessoriali le adeguate modifiche , finalizzate a porre criteri obiettivi ,atti a valutare adeguatamente i titoli presentati dai candidati .
Circa il quesito relativo alla possibilità di effettuare un intervento sostitutivo ai sensi dell'art.24 della l. r. 44/91, la risposta non può che essere negativa.
Ciò,in quanto l'art.24 cit. ha riguardo ad interventi sostitutivi presso gli enti locali,che ,sebbene previamente diffidati, omettano , ritardino o, comunque, non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge .
Invero, per i motivi sopraesposti, sembra prioritario che codesta Amministrazione modifichi i più volte citati decreti nonché le relative direttive in ordine ai criteri da adottare. Resta ovviamente salva la facoltà ,per il Dipartimento richiedente ,ove ne ravvisi i motivi , di disporre un'ispezione per verificare la funzionalità degli organi amministrativi dei rispettivi enti e l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti , ai sensi dell'art.25 della l.r.44/91 .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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