Pos. 4   Prot. N. /251.2002.11 



Oggetto: Imposte, tasse e tributi. Credito d'imposta per investimenti. Qualificazione di finanziamento pubblico.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 13065 del 5.11.2002)
P A L E R M O


1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento pone all'Ufficio un quesito concernente la natura del credito d'imposta disciplinato dall'art. 8 della legge 23.12.2000, n. 388.
In particolare - premesso che la problematica è stata sollevata dal Comune di Xxxx - viene chiesto se la predetta agevolazione fiscale possa o meno qualificarsi come "finanziamento a carico della finanza derivata" e, pertanto, "costituire condizione ostativa all'accoglimento delle ...istanze" presentate ai sensi dell'art. 30 della l.r. 23 marzo 2002, n. 2.

2. Ai fini della soluzione della questione prospettata ap-pare anzitutto opportuno richiamare la normativa che qui interessa.
L'art. 8 della legge 23.12.2000, n. 388, attribuisce alle imprese ivi individuate "un contributo nella forma di credito di imposta" per i nuovi investimenti effettuati dalle stesse nelle aree svantaggiate.
L'art. 30, comma 1, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, nel sostituire il comma 3 dell'art. 89 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano oltre che... "anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata...".
Infine il richiamato art. 35 l.r. n. 30/1997 dispone che "so-no ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali o dai contratti d'area..., anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71"; articolo che, a sua volta, individua, tra l'altro, le condizioni che devono rispettare le concessioni edilizie rilasciate per gli insediamenti produttivi in verde agricolo.
Così precisato il quadro normativo di riferimento va ora ri-levato che, nella fattispecie dalla quale prende le mosse la richiesta di parere, talune ditte che intendono avvalersi, per un determinato in-vestimento, del credito di imposta di cui all'art. 8 l. 388/2000, hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 89, 3° co, l.r. n. 6/2001, al fine della deroga prevista nell'art. 35 della l.r. n. 30/1997. Ora, considerato che tale deroga può riguardare, ai sensi dell'art. 89, 3° co., l.r. 6/2001 anche singole iniziative imprenditoriali private purchè non sia stato utilizzato un finanziamento di natura pubblica per la realizzazione del relativo investimento, trattasi sostanzialmente di accertare se il credito di imposta di cui all'art. 8 l. 388/2000, possa o meno qualificarsi come "finanziamento pubblico".
Al riguardo, in via generale, si osserva che il concetto di fi-nanziamento pubblico, secondo un criterio restrittivo, andrebbe ricollegato sempre alla materiale erogazione di una somma di denaro che ha come scopo quello di incentivare determinate attività (cfr. Enciclopedia Treccani voce Finanziamenti (dir. Pubbl.), Roma, 1989); in altri termini il "finanziamento", pur nelle sue diverse forme di manifestazione (es. contributo, sovvenzione, premio) dovrebbe tradursi concretamente nella provvista di disponibilità finanziaria, cioè nella possibilità di attingere denaro da impiegare in investimenti produttivi.
Ne consegue che il credito d'imposta di cui all'art. 8 non costituirebbe una forma di finanziamento nel senso restrittivo sopra precisato, in quanto trattasi di una agevolazione di tipo fiscale, una sorta di "bonus" spendibile esclusivamente compensando le somme a debito per oneri fiscali e tributari, nonché per contributi previdenziali e assicurativi ai sensi del decreto legislativo 9.7.97, n. 241 (cfr. art. 8 comma 5, l. 388/2000).
Tuttavia va altresì considerato che il beneficio in questione incide pur sempre, sebbene indirettamente, sulle risorse statali pub-bliche, poiché si traduce concretamente in una minore entrata per l'erario, ciò che appunto appare sufficiente a caratterizzare l'agevola-zione de qua come "a carico della finanza derivata".
In altri termini, alla luce di una nozione più ampia di in-centivo a carico della finanza pubblica - con ciò appunto intenden-dosi non soltanto le prestazioni positive quali il finanziamento o la sovvenzione in senso stretto, ma anche interventi, vantaggi o facili-tazioni di vario genere che sottraggono o riducono gli oneri delle im-prese - deve concludersi che il credito d'imposta di cui all'art. 8 l. 38/2000, rientra in tale categoria, con conseguente incompatibilità di tale agevolazione con quella prevista dall'art. 89, 3° co.

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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti rihiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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