POS. V Prot._______________/239.02.11

OGGETTO: Emergenza idrica. Ordinanze Ministeriali nn. 3189 e n. 3224 del 2002. Nomina di "Soggetto attuatore" di cui all'art. 1, 6° comma, O.M. 3224/2002. Schema di contratto e di provvedimento.







PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio di Gabinetto On.le Presidente
PALERMO






1. Con nota prot. 16422 del 22 ottobre 2002 l'On.le Presidente, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, ha trasmesso gli schemi di contratto e di provvedimento relativi all'affidamento degli interventi inerenti l'emergenza idrica ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale n. 3224/2002, richiedendo sugli stessi l'avviso dello Scrivente.


2. Sulla predetta richiesta si osserva quanto segue.

Anzitutto si rileva che gli schemi inviati non appaiono coerenti con la nomina di "Soggetto attuatore" ex art. 1, 6° comma, O.M. 3224/2002, dal momento che gli stessi prefigurano il conferimento dell'incarico di Vice-Commissario, ancorchè sostanzialmente si prevede l'attribuzione dei compiti previsti per il soggetto attuatore di cui al sesto comma dell'art. 1 dell'O.M. n. 3224 del 2002.



Pertanto ove si voglia procedere al conferimento dell'incarico di soggetto attuatore ex art. 1, sesto comma, dell'O.M. 3224/2002, occorrerà sostituire i riferimenti alla figura di vice-commissario con quelli relativi alla figura di "soggetto attuatore", nonché riformulare le previsioni che fanno riferimento al secondo comma dell'art. 6 dell'O.M. 3189 del 22 marzo 2002 (relative al vice-commissario) con l'indicazione del sesto comma dell'art. 1 dell'O.M. 3224 del 28 giugno 2002, e le previsioni delle parti finali dell'art. 3 del contratto di affidamento d'incarico e dell'art. 2 del provvedimento, riguardanti l'oggetto dell'incarico, per riportare le previsioni ivi recate al solo avvalimento della struttura di supporto, come previsto dall'ultima parte del sesto comma dell'art. 1 dell'O.M. 3224/2002.

Occorrerà, altresì, espungere dallo schema di contratto le previsioni relative allo svolgimento di rapporti istituzionali con le Forze dell'Ordine (art. 3, 2° comma, 2° alinea), alla convocazione del collegio di esperti (art. 3, 3° comma, n. 1), all'inoltro di richieste di parere agli organi ed uffici consultivi(art. 3, 3° comma, n. 2), alla formulazione di atti di indirizzo all'Ufficio del Commissario delegato (art. 3, 4° comma dello schema di contratto, nonché art. 2, ultimo comma dello schema di provvedimento), in quanto non pertinenti alla figura di "soggetto attuatore".

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Sul contenuto dei predetti schemi, inoltre, si osserva quanto segue.

In ordine al contratto d'incarico, ocorrerebbe rimodulare la formulazione relativa al trattamento economico, riquantificando in aumento gli importi esposti in maniera da ricomprendervi anche gli ulteriori benefits che si vogliono attribuire, corrispondenti all'ammontare degli oneri fiscali e previdenziali di pertinenza del soggetto percettore ma previsti nello schema ad esclusivo carico della Parte pubblica.

Se, infatti, resta nell'autonomia delle parti attribuire compensi "al netto", in maniera da ricomprendervi anche gli oneri di tipo tributario o assimilato di pertinenza del percettore, tuttavia ai fini tributari il Commissario delegato assume la sola veste di sostituto d'imposta.
Mentre il titolo contrattuale non è idoneo ad estraneare dalla base imponibile gli importi per ritenuta d'imposta e contributi che sono a carico del percettore; importi che, a loro volta, s'incrementano per effetto dell'assunzione a carico del soggetto erogatore dell'onere economico degli stessi.

Pertanto gli emolumenti andranno indicati nelle loro componenti lorde, calcolate in maniera da ottenere il risultato netto voluto, al fine di ottemperare correttamente alla normativa fiscale.

In ordine alle previsioni contrattuali di durata (art. 4) si suggerisce di modificare la formulazione relativa al rinnovo successivo (secondo comma) onde correlarlo in termini di eventualità non già a qualunque riproposizione di ordinanza ministeriale in materia di emergenza idrica, ma alle ordinanze di sostanziale proroga di contenuto di quelle attuali, dal momento che, in astratto, potrebbero venir determinate ordinanze di diverso contenuto, con diversi schemi operativi e strutturali di fronteggiamento dell'emergenza idrica o con l'individuazione delle deleghe a diversi soggetti.

In ordine alle modalità di svolgimento dell'incarico (art. 7), inoltre, si evidenzia che la previsione dell'ultimo alinea, relativa alla possibilità di svolgimento di altre attività, andrebbe espunta, dal momento che il rapporto che si vuole costituire non appare di lavoro subordinato, ma piuttosto di collaborazione coordinata e continuativa, compatibile con l'esercizio di altre attività, salve eventuali restrizioni che possano derivare dal rapporto quiescente intrattenuto dal soggetto medesimo con l'Amministrazione da cui dipende, ma che non interessano ai fini dello svolgimento del rapporto qui in esame.

Casomai potrebbe valutarsi l'opportunità di inserire un obbligo di informazione sullo svolgimento di altre attività che possano determinare astratti conflitti con la posizione assunta.

In ordine allo schema di provvedimento d'incarico, si segnala che la disposizione dell'art. 3, relativa alla durata dell'incarico, per un refuso di videoscrittura, contiene anche le previsioni tratte dalla formulazione del contratto (secondo comma) che andrebbero eliminate, dal momento che i poteri che attualmente le ordinanze ministeriali sono state emanate in relazione alle dichiarazioni di stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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