POS. V Prot._______________/237.11.02

OGGETTO: Possibilità di cumulo dei permessi sindacali e loro utilizzo attraverso esoneri da parte delle OO.SS e della XXXX





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

PALERMO




Con la nota n. 4052 del 16 ottobre 2002, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità, da parte delle organizzazioni sindacali (OO.SS), di utilizzare i permessi sindacali spettanti per le rappresentanze presso gli enti di formazione professionale ,"attraverso esoneri parziali e/o totali previo utilizzo dei cumuli".

In particolare rappresenta codesto Assessorato, che una richiesta in tal senso sarebbe giunta anche dalla XXXX, organizzazione sindacale non firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operatori della formazione professionale.

Rileva in proposito codesto Dipartimento che solo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 89/91 prevedeva la possibilità di cumulo dei permessi sindacali e il loro utilizzo attraverso esoneri, poiché gli ultimi due contratti collettivi, quello 94/97 e l'ultimo,v stipulato il 10 luglio 2002, non dispongono nulla in proposito.

In ordine alla problematica in questione codesto Dipartimento ritiene inaccoglibile la richiesta in oggetto sia da parte delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L , che da parte della XXXX, non firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori (L.20-5-1970, n.300), i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

L'art.19 chiarisce che le rappresentanze sindacali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.


In ordine al quesito sottoposto, relativo alla possibilità per le OO.SS. di utilizzare cumuli di permessi sindacali attraverso esoneri, non può che farsi riferimento all'ultimo Contratto Collettivo stipulato tra le parti il 10 luglio 2002.
Secondo tale accordo infatti è riconosciuto il diritto ad un permesso retribuito di 8 ore mensili per ogni singolo componente della rappresentanza sindacale ai fini dell'esplicazione del proprio mandato.

Inoltre è riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno retribuito per un lavoratore, per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria, fino ad un massimo di tre, aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e firmatarie del contratto.
La medesima disciplina si rinviene nel precedente Contratto Collettivo 94/97.
Nulla viene previsto nell'accordo in relazione alla possibilità di cumulo dei permessi sindacali.

Ciò posto, considerato che la possibilità dell'utilizzo dei cumuli attraverso esoneri era prevista esclusivamente nel Contratto 1989/1991, e atteso che, salva diversa espressa volontà delle parti, alla scadenza del termine l'accordo cessa di produrre qualsiasi effetto, non può che condividersi l'orientamento espresso da codesto Assessorato nel senso di ritenere inaccoglibile la richiesta in oggetto in quanto l'ultimo contratto collettivo non dispone nulla in proposito.

Parimenti inaccoglibile, pertanto, risulta la richiesta avanzata dalla Xxxx non firmataria del contratto in oggetto.
Per quanto riguarda poi, il semplice diritto per la XXXX di fruire dei permessi sindacali esso spetta, come poc'anzi rilevato, o alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, ovvero a quelle che siano firmatarie dei contratti collettivi.

Posto che tale seconda ipotesi risulta esclusa dal fatto che la XXXX non risulta firmataria dell'accordo de quo, resta da verificare se essa rientri tra le associazioni maggiormente rappresentative.
In questo caso, la cui valutazione non rientra nelle competenze dell'Ufficio Scrivente, potrà essere riconosciuta la possibilità di godere dei relativi permessi sindacali alle medesime condizioni già indicate per le associazioni firmatarie del contratto.
Ovviamente, ove si realizzino le Rappresentanze Sindacali Unitarie con la partecipazione anche di tale sindacato, ai relativi rappresentanti spetteranno i permessi previsti dall'art. 20 del C.C.N.L. 10 luglio 2002.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale