POS. II Prot._______________/234.11.2002
OGGETTO: Rimborso oneri previdenziali agli armatori durante il periodo di fermo biologico. L.R. 25/90, art.5.
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
Biologia Marina ed Attività di pesca
PALERMO
1. Con nota n.1050 del 16.10.2002, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla problematica concernente l'oggetto, sorta a seguito della richiesta avanzata dalla Camera di Commercio di XXXX alle imprese di pesca interessate, di restituzione di somme indebitamente percepite per oneri previdenziali ed assistenziali, relativi al fermo biologico dell'anno 1995, e concernenti, in particolare, la quota degli oneri spettante ai marittimi.
2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, si concorda con le osservazioni formulate dalla Associazione degli Armatori nella nota (del 17.4.2002) allegata agli atti.
Le norme statali e regionali che a partire dal 1987 hanno regolato il fermo temporaneo (o biologico) prescrivono che durante tale periodo le navi da pesca interessate dal fermo stesso non possono essere poste in disarmo da chi le gestisce, onde i relativi equipaggi, al momento del fermo restano imbarcati, con iscrizione sul ruolo o sul ruolino di equipaggio a tutti gli effetti.
Le norme stabiliscono, altresì, per i componenti l'equipaggio, a ristoro della forzata inattività e sempre che il marittimo, nel periodo di fermo, non abbia espletato alcuna attività lavorativa retribuita, una indennità giornaliera al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Gli Armatori, di contro, hanno l'obbligo di pagare per intero gli oneri previdenziali ed assistenziali, calcolati sul minimo retributivo.
Durante il periodo di fermo, quindi, nessuna trattenuta, a titolo di contributi previdenziali, viene effettuata dal datore di lavoro che pertanto è il solo ad assolvere, per intero, l'obbligo predetto.
L'Armatore, così come espressamente previsto dalle norme, anche regionali, ha quindi diritto al rimborso degli oneri previdenziali, nella misura prestabilita, aumentati degli assegni familiari, se dovuti.