POS. V Prot._______________/225.02.11   


OGGETTO: Società miste ex l.r. 26/1995. Xxxx s.p.a. - Modifiche statutarie comportanti anche modifica dell'oggetto sociale. Questioni varie.


PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Segreteria generale

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Ufficio di Gabinetto On.le Presidente

- Segreteria della Giunta Regionale

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
- Ufficio di Gabinetto On.le Assessore

- Dipartimento regionale Industria

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
- Ufficio di Gabinetto On.le Assessore

- Dipartimento regionale Territorio e Ambiente

PALERMO




1. Con nota prot. 7323 LL.PP. D2/3 Serv. 2° del 15 ottobre 2002, codesta Segreteria, rappresentando che il Dipartimento regionale dell'Industria ha ritenuto incompatibili con l'attuale assetto normativo le modifiche statutarie proposte dalla Xxxx s.p.a. (concernenti, essenzialmente, la ricognizione della normativa di genesi della medesima società mista nonché l'ampliamento dell'oggetto sociale ad altra attività), ha chiesto allo Scrivente di esprimersi in merito ai quesiti che, in buona sostanza, si riassumono di seguito:

a) se sia ammissibile ritenere che la Xxxx s.p.a. avrebbe dovuto essere costituita ai sensi dell'art. 10 del d. l.vo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, anziché a termini dell'art. 3 della l.r. 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche;
a.1) se si ritenga ammissibile tale impostazione, se risulti accoglibile la richiesta di formulare un apposito atto di indirizzo da parte della Giunta regionale che autorizzi l'Assessorato regionale dell'industria a votare, in sede di assemblea societaria, le modifiche statutarie richieste;
b) se le nuove attività ampliative dell'oggetto sociale, prospettate dalla Xxxx s.p.a., possano -anche per effetto di un'interpretazione estensiva dell'art. 3, terzo comma, della l.r. 26/1995- rientrare nell'oggetto sociale del vigente Statuto;
c) se le previsioni dell'art. 22 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, relative a società miste per la gestione dei beni culturali, possano essere estese alle società miste per la gestione dei beni ambientali.


Codesta Segreteria ha, altresì, invitato gli Assessorati regionali in indirizzo a di fornire tutta la documentazione e la collaborazione che potesse risultare occorrente.

Ad oggi nessun contributo è pervenuto da tali Assessorati; mentre la Xxxx s.p.a. ha inviato copia di un estratto di deliberazione assembleare che, nel programma di sviluppo volto all'ampliamento dell'oggetto sociale, incrementa i servizi per le aree naturali protette, includendovi oltre che i servizi di manutenzione, rinaturazione e conservazione di aree protette, già previsti dall'oggetto sociale, anche il monitoraggio di risorse idriche, la partecipazione al programma di recupero dei beni culturali e la bonifica degli ex siti minerari.



2. Dall'esame del carteggio allegato alla richiesta di consultazione emerge quanto segue.

Con nota prot. 199/02 dell'8/8/2002 il presidente della Xxxx s.p.a. rappresenta al Dirigente generale del Dipartimento Industria la necessità di modificare lo statuto sociale per due ordini di ragioni.

Anzitutto, rileva la Xxxx, la formulazione dell'art. 1 dello Statuto (che fa discendere la costituzione dalle previsioni dell'art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142 nonché dell'art. 4, 6° comma, del d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con l. 29 marzo 1995, n. 95) risulta inficiata da nullità in quanto alla data della costituzione della Xxxx s.p.a. l'art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142 era stato abrogato dal d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267, mentre il decreto legge 26 del 1995 autorizzava comuni e province a costituire società miste con la GEPI, soggetto assolutamente diverso da Italia Lavoro, con cui venne costituita la Xxxx s.p.a.
Rileva, ancora, la Xxxx s.p.a., che neppure la legge regionale 26/1995, richiamata nelle delibere della Giunta regionale che ha previsto la costituzione della società mista in questione, risulta pertinente, dal momento che l'art. 10, primo comma, della l.r. 26/95, ha riguardo a società miste costituite d'intesa con la GEPI o GEPI-YYYY, per categorie di lavoratori diverse da quelle utilizzate nella Xxxx s.p.a.

Pertanto, in tale nota, il presidente della società ritiene che la Xxxx avrebbe dovuto esser costituita ai sensi del d. l.vo 468/1997, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla citata normativa nazionale.

Dalla modifica dell'art. 1 dello Statuto, con il riferimento al d. l.vo 468/1997, la Xxxx fa discendere la legittimazione a modificare l'oggetto sociale ampliandolo sostanzialmente ai servizi sopra menzionati (sub 1) nonché a "qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità delle amministrazioni pubbliche" e ad "attività di progettazione e consulenza di "sistemi di gestione ambientale" e "piani di gestione delle aree naturali".

In relazione a tale nota della Società, il Dirigente generale del Dipartimento dell'Industria, con nota 3/9/2002, n. 1112, ha rilevato che il D.P.Reg. n. 152 del 15 giugno 2001, nell'autorizzare la partecipazione della Regione siciliana alla costituzione della predetta società mista, ha fatto esplicito riferimento al rispetto delle condizioni di cui alla l.r. 26/95, al regolamento di attuazione dell'art. 3 della medesima l.r. 26/95, adottato con D.P.Reg. n. 13 del 7 febbraio 1996 ed alle direttive in materia di controllo dell'efficienza ed economicità dei servizi affidati alla società miste, determinate con D.P.Reg. n. 236 del 18 settembre 1996, il cui rispetto appare incompatibile con la votazione delle modifiche statutarie proposte dalla società mista.

Pertanto, il Dirigente generale richiede, qualora s'intenda procedere alle modifiche statutarie in parola, la formulazione di un atto di indirizzo con in quale si autorizzi l'Assessore regionale per l'Industria a votare nell'Assemblea societaria le modifiche richieste.




3. Sulle suesposte questioni si osserva quanto infra.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, autorizza la Regione siciliana a promuovere e deliberare la costituzione "delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale". E' appena il caso di ricordare che i servizi originariamente individuati da tale norma sono stati ampliati e integrati con tutti quelli richiamati dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 per disposizione espressa dell'art. 6 della l.r. 31 marzo 2001, n. 2.


Ancorchè il primo comma faccia riferimento a società a partecipazione pubblica da costituire d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della yyyy s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive modifiche, per il reimpiego , prioritariamente, delle categorie di lavoratori ivi indicati, il riferimento alle " società di cui al comma 1" contenuto nel terzo comma in esame non pare effettuato alle specifiche società costituite, d'intesa con la GEPI, per il reimpiego delle categorie di lavoratori menzionate al primo comma, bensì alla generica categoria delle società a partecipazione pubblica. Diversamente opinando la norma del terzo comma sarebbe un duplicato di quella del primo comma che già autorizza la Regione a costituire le dette società.

D'altronde in tale ottica si è determinata la Giunta regionale che, con deliberazione n. 291 del 23 novembre 2000, ha previsto la costituzione della società mista Xxxx s.p.a. proprio a termini del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.


Ciò posto, le osservazioni formulate dalla Xxxx s.p.a. con la sua nota prot. 199/02 dell'8/8/2002 in ordine alla pretesa nullità delle previsioni dell'art. 1 non appaiono condivisibili nei termini esposti, ancorchè le indicazioni normative contenute nell'attuale testo di statuto sociale appaiono non corrette.

Infatti l'art. 22 della l. 8 giugno 1990, n. 142 (solo tecnicamente abrogato dal testo unico di cui al d. l.vo 267/1990 che ne ha riproposto il contenuto agli articoli 112 e 113 e che con esplicita previsione, art. 275, ha disposto che i riferimenti alle disposizioni espressamente abrogate s'intendono alle corrispondenti disposizioni del testo unico medesimo) ha riferimento ai servizi pubblici di comuni e provincie; mentre il decreto legge 26 del 1995 autorizzava comuni e province a costituire società miste con la GEPI. Le norme citate, pertanto, non appaiono pertinenti.

Tuttavia ciò non determina la nullità della previsione (e ancor meno della costituzione della società quale società mista: la cui natura è evincibile da tutte le altre disposizioni statutarie), ma soltanto l'inesattezza della previsione dello stesso articolo 1; che andrebbe, sì, modificato nella formulazione, ma indicando quale normativa di genesi l'art. 3, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

Infatti a tale norma ha avuto riguardo la Regione siciliana sia in sede di determinazioni correlate alla costituzione (deliberazione 291/2000, sopra citata, della Giunta regionale) sia con l'art. 94 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21, che indica la Xxxx s.p.a. come costituita ai sensi di tale disposizione regionale.


Occorre, comunque, esaminare la possibilità che, in sede di modifica della formulazione dell'art. 1 dello Statuto sociale -nei termini indicati- si possa far riferimento, come ritenuto dalla Xxxx, anche al d. l.vo 1 dicembre 1997, n. 468, che, per espressa disposizione dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, trova applicazione nella Regione siciliana.

L'art. 10 del predetto d. l.vo prevede che "per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche ................... al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione" per occupare in esse le categorie di lavoratori ivi previste.

La norma, pertanto, è rivolta a quelle amministrazioni pubbliche che, in sede di progetto di lavori socialmente utili per servizi aggiuntivi non esternalizzati, prevedano che tali servizi vengano in continuazione affidati alle società miste ivi previste e che le stesse provvedono a costituire, sostanzialmente quale misura di fuoriuscita dei lavoratori impegnati in progetti LSU.

Nella fattispecie, di contro, il progetto di utilizzazione di L.S.U -a quanto risulta dagli allegati alla deliberazione n. 291/2000, sopra citata, della Giunta regionale- venne proposto dall'Associazione cui era stata affidata la gestione di una riserva naturale; pertanto il soggetto proponente di tale progetto non è stata un'"amministrazione pubblica"; né, quindi, vi è identità tra soggetto proponente dei progetti di L.S.U. ed amministrazione regionale che ha promosso la costituzione della società mista in parola.


Sotto altro profilo, con riguardo alle proposte modifiche ampliative dell'oggetto sociale, peraltro, l'indicazione -quale normativa di riferimento- del d. l.vo 468/1997 non sarebbe utile a giustificare il contestuale ampliamento delle attività realizzabili, dal momento che, in prosecuzione dei progetti di L.S.U. la società mista dovrebbe assumere "ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti" (art. 10, 1° comma, lett a) del d. l.vo 468/97) non anche una serie di attività non correlate ai pregressi progetti di L.S.U.



4. In ordine al quesito sub a.1, ove si ritenga di riapprovare la formulazione dell'art. 1 dello Statuto sociale, indicando appropriatamente l'art. 3, terzo comma, della l.r. 26/1995 quale norma di riferimento della società in questione, potrebbe anche prescindersi da una deliberazione di Giunta regionale, dal momento che il tenore della deliberazione n. 291 del 23 novembre 2000 è estremamente chiaro nel far discendere la costituzione allora deliberata dalla l.r. 26/1995, ancorchè l'allegato schema statutario annesso agli atti di tale delibera contiene una formulazione dell'art. 1 dello schema di Statuto analoga a quella poi adottata in sede di costituzione.



5. Con riferimento al quesito riassunto sub b), e cioè se le nuove attività ampliative dell'oggetto sociale, prospettate dalla Xxxx s.p.a., possano -anche per effetto di un'interpretazione estensiva dell'art. 3, terzo comma, della l.r. 26/1995- rientrare nell'oggetto sociale del vigente Statuto, va osservato che le ulteriori attività previste non si conciliano con l'attuale oggetto sociale.


Peraltro la modifica proposta riguarda anche l'oggetto sociale stesso che verrebbe ampliato in genere a tutti i "servizi nei settori dell'ambiente, del territorio e della natura"; mentre l'enucleazione di alcuni servizi, come prospettato, ha natura "esemplificativa e non tassativa né esclusiva". Ciò sembra confliggere con le previsioni del regolamento di attuazione dell'art. 3 della l.r. 26/1995, approvato con D.P.Reg. 7 febbraio 1996, n. 13, per il quale " deve concentrarsi esclusivamente sul perseguimento di finalità coincidenti con quelle proprie dei pubblici servizi e delle connesse attività, al cui svolgimento la costituzione delle società stesse è preordinata".


Va, ancora, rilevato che le attività di progettazione -la cui portata verrebbe ampliata dalle modifiche proposte- non potrebbero esser esercitate dalle società miste; su tale circostanza, già evidenziata nel passato dallo Scrivente a funzionari dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (come risulta anche nella relazione dell'Assessorato prot. 17 del 19/6/2000 allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 23/11/2000) si è espressa recentemente la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 391 del 4/12/2001- 23/1/2002; TAR Lombardia-Milano, sent. n. 2626/2001).

Va ricordato, infine, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato che "è necessario limitare l'oggetto sociale della società mista in modo da non consentire al soggetto affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le attività "terze", ossia attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori " (v. decis. 28 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287).


6. In ordine al quesito sopra enucleato sub c), e cioè se le previsioni dell'art. 22 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, relative a società miste per la gestione dei beni culturali, possano essere estese alle società miste per la gestione dei beni ambientali, va rilevato che tale norma, autorizzando "Le amministrazioni regionali, le province, i comuni, i consorzi di comuni e province, le altre forme associative degli enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche che beneficiano di finanziamenti della Regione e non abbiano proceduto alla costituzione di società miste per la gestione nel territorio regionale dei servizi diretti alla custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali possono avvalersi direttamente delle società miste costituite dalla Regione in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26", pone una deroga alle ordinarie forme di affidamento dei servizi (v. art. 32 e seguenti della l.r. 2 agosto 2002, n. 7) e, pertanto, è da ritenersi di stretta applicazione, sicchè la stessa trova applicazione esclusiva in favore delle società miste per la gestione dei beni culturali.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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