Pos. 4   Prot. N. 221.02.11 



Oggetto: Enti locali. Mandato elettivo. Dipendenti pubblici. Interruzione ferie.




Allegati n...........................


Assessorato regionale dei beni culturali,
ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale beni culturali
e ambientali ed educazione permanente

e,p.c.           Presidenza della Regione 

Dipartimento regionale
Del personale e dei servizi generali

L O R O S E D I


1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede l'avviso dello Scrivente su una questione posta dal Direttore del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione e relativa all'istanza di un dipendente, eletto consigliere comunale, tendente ad ottenere che i giorni relativi alla partecipazione a talune sedute dell'organo collegiale elettivo di appartenenza, ricadenti nel corso del periodo di fruizione delle ferie annuali, vengano considerati permessi per l'espletamento del mandato elettivo ex art. 20 l.r. 30/00.
Il richiedente Dipartimento ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 41/85, le ferie possono essere interrotte esclusivamente per eccezionali esigenze di servizio o per malattia debitamente documentata, ma nello stesso tempo manifesta alcune perplessità in considerazione del riconosciuto diritto del dipendente di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell'organo elettivo.

2. Sulla suesposta questione si osserva.
Lo scrivente non può che condividere quanto espresso da codesto Dipartimento regionale circa la non accoglibilità della richiesta del dipendente de quo.
Infatti, come evidenziato nella nota cui si risponde, l'art. 43 della l.r. 41/85 dopo aver sancito il diritto soggettivo del dipendente alla fruizione, in uno o più periodi dell'anno, del congedo ordinario, dispone che lo stesso può essere interrotto (o rinviato all'anno successivo) per eccezionali motivate esigenze di servizio o in casi di ricovero in presidi sanitari, di gravi malattie, di infortuni, comunicati ed adeguatamente documentati (analoga disposizione si rinviene all'art. 17 del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza).
Ora, come risulta evidente, il caso posto non rientra tra le ipotesi di interruzione previste dalla sopracitata disposizione, né sembra che la stessa possa applicarsi in via estensiva o analogica trattandosi di norma di stretta interpretazione.
Ed invero, la concezione del diritto alle ferie annuali, intese quale tempo da destinare al riposo e alla ricostruzione delle energie psico-fisiche consumate attraverso la prestazione lavorativa nonché il principio della irrinunciabilità della effettiva fruizione, quale risulta dall'art. 36 Cost. e dalla costante interpretazione della Corte Costituzionale, non sembrano contrastare con la possibile sovrapponibilità dei periodi di ferie e di altri impedimenti personali.
La stessa Corte ha, infatti, affermato, seppure con riferimento alla malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie, che "...il principio dell'effetto sospensivo non ha valore assoluto ma tollera eccezioni..." (Cfr., ex plurimis, C.Cost. sent. 297 del 1990) ed ha rinviato alla disciplina legislativa di dettaglio la previsione dei casi in cui si determina una compromissione della effettiva realizzazione delle finalità feriali.
Sotto altro profilo, va evidenziato, con riferimento al diritto di chi, ancorchè lavoratore dipendente, è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche, che l'art. 20 della l.r. 30/00, coerente con il principio di derivazione costituzionale (art. 51 Cost.) che garantisce a tutti i cittadini di concorrere alle cariche elettive e di esercitare il relativo mandato, testualmente dispone: "...i lavoratori dipendenti...hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono sono convocati i rispettivi consigli..."
Orbene, il chiaro tenore letterale dell'inciso soprarichiamato non par dubbio che esprima una correlazione causale, precisa e circoscritta, tra esercizio del munus publicum elettivo e concreto svolgimento del servizio. Né sembra che tale puntuale formulazione consenta una lata interpretazione tale da ricomprendere anche momenti sia pure ricollegabili alla prestazione lavorativa ma non facenti parte della stessa.
D'altronde, la citata disposizione, che impone al datore di lavoro un onere non proprio connaturato alla sinallagmaticità del rapporto di lavoro, trova la sua ratio nel riconoscimento dell'interesse costituzionale alla possibilità per i cittadini di partecipare in posizione di uguaglianza a funzioni pubbliche, mirando ad evitare che gli impegni derivanti dal rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del mandato elettivo (Cfr. C.Cost. sent. 20.2.98, n. 28).
Il presente parere viene esteso al Dipartimento regionale che legge per conoscenza attesa la sua generale competenza in materia di personale regionale.


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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.





/ls


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