Pos. 3   Prot. N. /216.02.11 



Oggetto: XXXX di YYYY - Sostituzione di direttore di struttura complessa in aspettativa per mandato parlamentare.




Allegati n...........................


Assessorato regionale della sanità
Dipartimento regionale fondo sanitario,
assistenza sanitaria ed ospedaliera,
igiene pubblica
P A L E R M O


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha posto all'Ufficio un quesito in ordine alla delibera dell'Azienda sanitaria in oggetto 30 gennaio 2002, n. 184; con la quale è stata disposta la sostituzione del direttore dell'U.O. di radiologia, assente per mandato parlamentare, secondo la procedura prevista dall'art. 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
In particolare, premesso che non risulterebbero rispettati dalla predetta delibera - come osservato dal collegio dei revisori dell'Azienda de qua - i requisiti prescritti dal citato art. 15-septies, vien chiesto in sostanza se nella fattispecie dovesse invece applicarsi l'art. 18 quinto comma del C.C.N.L. per la dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, che rinvia nel caso in esame alle "procedure selettive di cui ai DD.P.R. n. 483 e 484 del 1997".

2. Al riguardo emergono dalla documentazione qui pervenuta le due seguenti tesi:
a) quella di codesto Assessorato - attribuita nella richiesta di parere anche al menzionato collegio dei revisori - secondo cui "l'istituto dell'aspettativa per mandato parlamentare è compiutamente disciplinato" dal citato C.C.N.L.; donde l'illegittimità del ricorso, per la sostituzione in questione, ad altra fonte normativa;
b) quella dell'XXXX di YYYY secondo cui, essendo le due procedure di assunzione sopra accennate alternative - in quanto preordinate a "raggiungere il medesimo risultato" - la scelta di quale adottare rientrerebbe nella discrezionalità dell'Azienda (cfr. nota di quest'ultima 3 giugno 2002, n. 666).

3. L'art. 18 (rubrica: "Interruzioni e sospensioni della prestazione") del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, al quarto comma così dispone: "Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17-bis del D.Lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici".
Soggiunge il successivo quinto comma che ove l'assenza "sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni" per l'espletamento, fra l'altro, di un mandato elettorale, "l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspet-tativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma".
Infine l'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, dà facoltà ai direttori generali delle aziende sanitarie di "conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza", a soggetti che rispondano ai requisiti ivi specificati (primo comma).

4. L'interpretazione letterale e logica delle due norme ora citate, pur non confermando, secondo quest'Ufficio, che le stesse siano volte a "raggiungere il medesimo risultato", non sembra per altro opporsi alla tesi dell'XXXX di YYYY.
Quanto al primo aspetto, non c'è dubbio che l'art. 18 del C.C.N.L. in argomento disciplina ipotesi ben definite, relative all'assenza di dipendenti in servizio, nell'intento di sostituirne la prestazioni; mentre l'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992, lasciando imprecisate le "funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico" cui la disposizione si riferisce, amplia notevolmente - purchè "entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza" - la facoltà dei direttori generali di avvalersi della procedura ivi descritta.
Se non che, proprio tale situazione - la co-vigenza, cioè, di una norma specifica ed una ad ampio contenuto discrezionale, ugualmente volte al conferimento di incarichi dirigenziali qualificati - consente, passando al secondo aspetto, di ricondurre astrattamente la fattispecie ad entrambe le previsioni sopra richiamate: nel senso che il caso in esame, pur disciplinato dall'art. 18 del C.C.N.L. del settore, sembra altresì rientrare tra i generici presupposti di fatto dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992. Fermo restando, ovviamente, il ricordato limite percentuale ivi previsto.
Va a questo punto precisato che la predetta soluzione non implica l'alternatività tra due procedure volte a regolare la stessa ipotesi (assenza per mandato parlamentare); bensì, come si è cercato di illustrare, la duplicità dei mezzi offerti dal sistema in questione per colmare il vuoto creatosi nell'Azienda de qua.
Si è pertanto dell'avviso che l'operato di quest'ultima non sia, sotto il profilo discusso, illegittimo. Come del resto conferma l'assenza di rilievi in tal senso da parte del collegio dei revisori interessato.
Per quanto riguarda, poi, la presunta difformità del contestato provvedimento della predetta Azienda dai requisiti previsti dall'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992, il relativo accertamento - a meno che non dia luogo a problemi giuridici nella specie non formulati - esula ovviamente dalla competenza di quest'Ufficio.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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