Pos. 1   Prot. N. /213.02.11 



Oggetto: L.r. 2 agosto 2002, n. 7. Prime direttive di attuazione.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Lavori Pubblici
Uffici di diretta collaborazione
dell'Assessore
Segreteria Tecnica
P A L E R M O



Con riferimento allo schema di circolare in oggetto, sottoposto all'esame dello scrivente con la nota cui si risponde, si rassegnano le seguenti considerazioni.
Nella prima parte dello schema si chiarisce che i limiti di soglia degli appalti pubblici sono determinati annualmente con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze e si precisa che, per l'anno 2002, tale comunicato è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2002. Si riportano quindi le soglie come determinate nel predetto comunicato.
Ora, sembra allo Scrivente che sarebbe più opportuno, al fine di non ingenerare equivoci sulle attuali soglie comunitarie vigenti per i vari tipi di appalti, indicare per ogni singola soglia il tipo di appalto cui va riferita.
Al riguardo giova ricordare che, per quanto concerne le "soglie comunitarie", la prima, pari a 5.000.000 di euro, si riferisce sia agli appalti di lavori in genere sia agli appalti di lavori nei settori esclusi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) del D.L.vo n. 158/95; la seconda, pari a 200.000 euro,si riferisce agli appalti pubblici di servizi di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 157/95; la terza, pari a 750.000 euro, riguarda l'obbligo di preventiva pubblicità, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti di servizi di cui all'allegato 1 del D.L.vo n. 157/95 che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, se tale valore risulta pari o superiore alla suddetta soglia (art. 8, comma 1, D.L.vo n. 157/95); la quarta e la quinta, pari rispettivamente a 400.000 euro e a 600.000 euro, riguardano gli appalti di servizi nei settori esclusi, secondo il tipo di soggetto aggiudicatore (art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. b), n. 2 del D.L.vo n. 158/95).
Per quanto concerne invece, le "soglie WTO-GPA", occorre chiarire che il comunicato riporta il cambio in euro delle soglie indicate in D.S.P. (diritti speciali di prelievo). La prima delle predette soglie (DSP 130.000 = euro 162.293) riguarda le forniture aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 del D.L.vo n. 358/92 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 358/92); la seconda (DSP 200.000 = euro 249.681) riguarda le forniture in genere (art. 1, comma 1, D.L.vo n. 358/92); la terza e la quarta (DSP 400.000 = euro 499.362 e DSP 5.000.000 = euro 6.242.028), infine, riguardano rispettivamente le forniture o gli appalti di servizi e gli appalti di lavori nei settori esclusi banditi da alcune categorie di soggetti aggiudicatori (allegati 1, 2, 7, 8 e 9 del D,L,vo n. 158/95), come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) del citato D.L.vo n. 158/95.
Sempre in materia di soglie comunitarie si impone un'ulteriore considerazione.
In ambito statale la legge n. 109 del 1994, nel testo modificato dalla recente legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede quale soglia comunitaria per gli appalti di lavori il "controvalore in euro di 5.000.000 di DSP" che, come sopra chiarito, equivale a 6.242.028 di euro (cfr. l'art. 21, comma 1 bis, primo periodo, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n) della l. n. 166/2002 e l'art. 29, comma 1, lettera a), come modificato dal citato art. 7, comma 1, lettera s).
Con riferimento a tale modifica, apportata alla legge Merloni dalla citata l. 1° agosto 2002, n. 166, potrebbe sembrare dubbia la sua applicabilità in Sicilia atteso che il legislatore regionale con la legge n. 7 del 2002 (art. 1, comma 1) ha disposto l'applicabilità nel territorio della Regione della legge Merloni "nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge", ossia al 24 luglio 2002.
Ad una considerazione più attenta deve tuttavia ritenersi che la nuova soglia relativa agli appalti di lavori sia applicabile anche in Sicilia in quanto la norma che l'ha introdotta, pur essendo intervenuta sul testo della legge Merloni in data successiva a quella di approvazione della legge regionale, costituisce norma di attua-zione di una direttiva comunitaria, in quanto tale applicabile anche in ambito regionale.
Al riguardo giova precisare che l'art. 7, comma 1, lettere n) ed s), ha dato attuazione all'art. 3 della Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifiche alle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative rispettivamente agli appalti pubblici di servizi, agli appalti pubblici di forniture e agli appalti pubblici di lavori, direttiva il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 13 ottobre 1998.
Alla luce delle superiori considerazioni deve pertanto ritenersi applicabile nel territorio della Regione, quale soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, "il controvalore in euro di 5.000.000 di DSP", pari ad euro 6.242.028.

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Ciò posto, con riferimento al contenuto specifico della circolare va osservato quanto segue.

Al punto 2, Ambito di applicazione, il secondo periodo ("Restano esclusi dalla disciplina delle nuove disposizioni gli interventi eseguiti direttamente dai privati") andrebbe meglio specificato ("...gli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti...", cfr. art. 2, comma 3 bis, testo coordinato) ovvero omesso.

Al punto 4), Pareri sui progetti, l'ultimo periodo andrebbe così integrato: " E' appena il caso di rilevare come la validazione dei pareri resi rientri nelle competenze professionali del responsabile del procedimento".
Al riguardo giova ricordare che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, recante il Regolamento di attuazione della legge Merloni, "il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni...".

Al punto 6, Programmazione dei lavori, nel secondo periodo, le parole: "...che le Amministrazioni e i soggetti destinatari delle disposizioni legislative in esame..." andrebbero così modificate: "...che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/94...".
Il terzo periodo potrebbe essere così riformulato: "I programmi e gli elenchi sono redatti sulla base di schemi tipo...e sono quindi trasmessi...".

Con riferimento al punto 8), Attività di studio, progettazione e direzione dei lavori, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il secondo periodo del punto in esame chiarisce il contenuto del comma 11 dell'art. 17 della legge n. 109/94, nel testo sostituito dall'art. 11 della l.r. n. 7/2002.
Tale comma prevede che: "Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia".
La norma in esame, nel limitare la possibilità di affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro ai professionisti singoli o associati, senza estenderla alle società di professionisti e alle società di ingegneria (di cui alle lettere e) ed f) del citato art. 17) rivela profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.
Ai sensi, infatti, di una recente giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sent. 13 novembre 2001 - 30 gennaio 2002, n. 505) l'art. 17, comma 4, ultimo periodo, della legge Merloni - che poneva, a livello statale, un limite analogo alla possibilità di affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200.000 euro - è stato ritenuto incompatibile con il trattato istitutivo della Comunità europea e, in particolare, con gli articoli 48. 49 e 50 di questo, che sanciscono, tra l'altro, la libertà di prestazione di servizi in tutti gli Stati dell'Unione.
Ora, il comma 11 dell'art. 11 della L.r. n. 7/2002 - assimilabile, nel suo contenuto, al citato art. 17, comma 4, ultimo periodo della legge n. 109/94 - si appalesa anch'esso incompatibile con il trattato istitutivo della Comunità europea e, in quanto tale, costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001.
Giova segnalare che il legislatore statale (cfr. art. 7, comma 1, lett. i), della l. 1° agosto 2002, n. 166), tenendo conto della richiamata giurisprudenza, ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 4 del citato art. 17.
Con la circolare in oggetto si può dare conto della rilevata incompatibilità comunitaria della norma in esame nella parte in cui limita la possibilità di affidamento degli incarichi di progettazione di cui alla stessa norma ai professionisti singoli o associati. conseguentemente fornire un'interpretazione volta a disapplicare la stessa norma in parte qua (Cfr., in tal senso, Corte Cost. sent. nn. 170/84, 113/85, 384/94 e 94/95) e, quindi, a ritenere possibile l'affidamento degli stessi incarichi anche a favore delle società di professionisti e delle società di ingegneria.

Con riferimento al punto 9, Fondo di rotazione per la progettazione definitiva va osservato che questo Ufficio, con parere n. 204/2002 del 10 ottobre u.s., ha sostenuto la permanenza nell'ordinamento regionale, in aggiunta al fondo di rotazione istituito dall'art. 12 della L.r. n. 7/2002, del fondo di rotazione istituito dall'art. 43 della L.r. n. 2/2002.
A tale conclusione lo Scrivente è pervenuto sia in considerazione della diversa finalizzazione attribuita ai due fondi in esame dalle rispettive norme istitutive, sia in considerazione del fatto che, nonostante il citato art. 43 della L.r. n. 2/2002 abbia sostituito l'art. 5 ter della L.r. n. 21/85, e questa sia stata interamente abrogata dall'art. 42 della L.r. n. 7/2002, tra gli articoli della L.r. n. 2/2002 espressamente abrogati dal citato art. 42, l'art. 43, istitutivo del fondo de quo, non figura.
Anche di questo orientamento interpretativo, se condiviso da codesto Assessorato, potrebbe darsi conto nella circolare in oggetto.

Con riferimento al punto 10 dello schema in esame, relativo a Incentivi e spese per la progettazione, va osservato quanto segue.
L'art. 18 della L. n. 109/94, recepito con modifiche dall'art. 13 della nuova legge regionale, prevede, al comma 1, la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Lo stesso articolo prevede altresì, al comma 2, la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione tra i dipendenti dell'amministra-zione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
L'articolo in commento prevede, infine, al comma 2.1, primo periodo, che il 25 per cento delle somme di cui ai commi precedenti è assegnato al responsabile unico del procedimento "in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delle responsa-bilità assunte".
Ora, mentre nessun dubbio sussiste circa la spettanza degli incentivi suindicati in favore del personale non dirigenziale, per quanto riguarda l'area dirigenziale andrebbe chiarito che il legislatore regionale, nel prevedere l'assegnazione di una quota determinata degli incentivi in esame in favore del responsabile del procedimento, che può anche appartenere all'area dirigenziale, ha inteso, evidentemente, derogare al principio di cui all'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, ai sensi del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti remunera, tra l'altro, "qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".
Con riferimento, poi, al secondo periodo del comma 2.1 dell'art. 18 va condivisa l'interpretazione resa nello schema in esame, secondo cui, nel caso di affidamento al responsabile del procedimento di ulteriori funzioni nell'ambito di uno stesso lavoro, gli incentivi vanno comunque mantenuti entro il limite massimo del 25 per cento delle somme di cui ai commi 1 e 2.

Il punto 15, dedicato al Cottimo, si sofferma sull'art. 24 bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 20 della nuova legge regionale.
Al riguardo andrebbe evidenziato che nella legge Merloni il cottimo non è contemplato tra i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici (cfr, tra l'altro, l'art. 2, comma 5 bis, e l'art. 19, comma 1), né il legislatore regionale, pur inserendo il cottimo tra i predetti sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, si è preoccupato di integrare il testo dei predetti articoli.
Andrebbe altresì evidenziato che il legislatore regionale, non si sa se per scelta deliberata o per involontaria omissione, non ha limitato il ricorso al cottimo alle ipotesi tradizionalmente ricondotte a tale figura, ossia i lavori urgenti e quelli di manutenzione; deve pertanto ritenersi che, nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 7/2002, il ricorso al cottimo sia possibile per qualsiasi tipo di lavori, purchè di importo non superiore alla soglia di 150.000 euro.
Sempre con riferimento all'art. 24 bis del testo coordinato va segnalato che la previsione, di cui al comma 5, della formazione di elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo costituisce una deroga al divieto di utilizzazione, per l'affidamento di lavori pubblici, di albi speciali o di fiducia predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, posto dall'art. 8, comma 8, secondo periodo della legge Merloni, non modificato dalla legge regionale.
Quanto, infine, ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia, la disciplina cui fare riferimento è quella di cui all'art. 8, comma 11-quinquies del Testo coordinato, introdotto dall'art. 6 della legge n. 7.
Infatti il rinvio al Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante Cottimo fiduciario, contenuto nel citato comma 5 dell'art. 24 bis, deve intendersi limitato a quanto specificato nello stesso comma 5, ossia alla "formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura di cottimo", "alla diramazione degli inviti" e alla "partecipazione alla relativa gara informale".
In particolare, poi, il riferimento al citato Regolamento "ai fini della formazione degli elenchi" deve ritenersi limitato all'obbligo dell'istituzione degli stessi, previsto nello stesso Regolamento, e non anche ai requisiti necessari per l'iscrizione, posto che il legislatore, nella stessa legge n. 7, al citato art. 8, comma 11-quinquies del testo coordinato, ha dettato una disciplina puntuale del sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro e che tale disciplina deve ritenersi prevalente rispetto a quella contenuta nel Regolamento tipo.

Il punto 18, Pubblicità, si sofferma sul sistema delineato dall'art. 23 della nuova legge regionale, che ha sostituito l'art. 29 della legge Merloni.
In tema di pubblicità vanno svolte due considerazioni.
La prima riguarda la pubblicazione dei cd. esiti di gara, già prevista dall'art. 34, comma 3, della L.r. n. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 51 della L.r. 10/93, e non più contemplata dalla nuova legge regionale.
Al riguardo giova precisare che per gli appalti cd. "sopra soglia" di lavori, di servizi, di forniture e nei settori esclusi l'obbligo di pubblicità successiva sussiste, in quanto previsto dai decreti legislativi statali di attuazione di direttive comunitarie intervenute nella materia dei pubblici appalti.
In particolare il predetto obbligo di pubblicità successiva è stato previsto e disciplinato, per gli appalti pubblici di lavori, dall'art. 12, comma 5, del D.L.vo n. 406/91 e dal relativo allegato 4 (ormai abrogati); per gli appalti pubblici di servizi, dall'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 157/95 e dal relativo allegato 4, lettera E; per gli appalti pubblici di forniture, dall'art. 5, comma 3, e dal relativo allegato 4, lettera E; per gli appalti relativi ai settori esclusi, infine, dal D.L.vo n. 158/95, allegato XV.
Per quanto concerne, invece gli appalti cd. "sotto soglia", almeno con riferimento agli appalti di lavori, l'obbligo di postinformazione deve ritenersi comunque sussistente anche in ambito regionale, pur in assenza di un'espressa previsione di fonte regionale, in forza del disposto dell'art. 20, comma 1, della L. 19.3.1990, n. 55, ai sensi del quale: "Prima della stipulazione del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione l'ente appaltante procede...alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato".
Ora, poiché la citata l. n. 55/90, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", contiene norme concernenti l'ordine pubblico, essa deve ritenersi applicabile anche in ambito regionale e, più che mai, in una regione come la nostra, che vanta un triste primato in fatto di delinquenza di tipo mafioso.
Solo per inciso giova altresì segnalare che la previsione di un obbligo di postinformazione per tutti gli appalti pubblici di lavori, nonostante l'avvenuta abrogazione del citato D.L.vo n. 406/91, è comunque contenuta nel sistema delineato dalla l. n. 109/94 e dal relativo regolamento di esecuzione (cfr.art. 29, comma 1, lettera f) della Legge e art. 80, comma 8, del Regolamento).
Deve infine ritenersi che per i cd. "esiti di gara" debbano essere seguite le stesse modalità di pubblicità già adottate in relazione ai bandi e agli avvisi di gara.
La seconda considerazione in tema di pubblicità riguarda l'art. 35 della legge n. 7, inserito nel titolo II della stessa legge che reca "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".
La norma in esame, infatti, mentre regola la pubblicità dei bandi di gara di cui ai decreti legislativi n. 358/92 e n. 157/95, rispettivamente relativi agli appalti pubblici di forniture e agli appalti pubblici di servizi, non si esprime in ordine alla pubblicità dei bandi di gara di cui al decreto legislativo n. 158/95, relativo ai settori esclusi.
Al riguardo può tuttavia ritenersi che, pur facendo salve le altre forme di pubblicità previste dal citato decreto legislativo, laddove questo prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica debba comunque intendersi la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Al riguardo giova richiamare le Norme per l'attuazione dello Statuto approvate con D.L.vo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, il cui Titolo II, Sezione II "Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana", all'art. 15, secondo comma, prevede, tra l'altro, che nella parte seconda della G.U.R.S. "saranno pubblicati gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Facendo leva sul citato art. 15 e sul precedente art. 14 il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con decisione 19 settembre 1963, ha affermato che: "La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sostituisce a tutti gli effetti la Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato può ritenersi che la pubblicazione dei bandi di gara relativi ad appalti pubblici nei settori esclusi dovrebbe essere effettuata comunque nella G.U.R.S. in sostituzione di quella, prevista dal D.L.vo 158/95, nella G.U.R.I.

Con riferimento al punto 20, dedicato alla Finanza di progetto, non sembra invero condivisibile l'affermazione secondo cui gli articoli da 37 bis a 37 nonies della legge Merloni, già applicabili in Sicilia ai sensi dell'art. 9 della L.r. n. 32/2000, in virtù del rinvio dinamico operato con la citata legge regionale "si applicano nell'ordinamento regionale con le modifiche recate sin qui dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166".
Sembra infatti allo Scrivente che nel caso in esame trovi applicazione il principio della successione delle leggi nel tempo in base al quale quando due fonti pariordinate regolano una stessa materia in modo diverso, la fonte successiva prevale su quella precedente.
Alla luce di tale principio la volontà, espressa dal legislatore regionale con la legge n. 32 del 2000, di operare un rinvio dinamico alla legge quadro statale in materia di finanza di progetto deve ritenersi superata dalla volontà, espressa dallo stesso legislatore regionale con la legge n. 7 del 2002, di recepire la legge quadro statale "nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge", ossia al 24 luglio 2002.
A ciò consegue che gli articoli da 37 bis a 37 nonies della legge n. 109/94 si applicano nell'ordinamento regionale nel testo non modificato dalla citata legge n. 166 del 2002.
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Il punto 23 della circolare in esame si sofferma sul titolo III della legge n. 7, recante Norme finali e transitorie.
Tra queste merita particolare attenzione l'art. 41 e, in particolare, il secondo comma di questo, che così dispone: "Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge".
Lo stesso articolo prevede altresì un regime transitorio in materia di programmazione (commi 1 e 7) e di progettazione (commi 3 e 4), ma la norma fondamentale va individuata nel citato comma 2.
E' a questa, pertanto, che occorre fare riferimento per cercare una soluzione ai problemi di disciplina transitoria che si profilano in seguito all'entrata in vigore della legge n. 7.
A tal riguardo va subito osservato che sembra inappropriato il richiamo all'art. 232 del Regolamento di attuazione della legge Merloni, recante "Disposizioni transitorie", operato nel punto 23.1 dello schema in esame.
Infatti in presenza di una norma di legge che disciplina il regime transitorio non sembra possa farsi riferimento ad una norma regolamentare (il citato art. 232 del D.P.R. n. 554/99).
Sembrerebbe anziopportuno inserire tale articolo del Regola-mento tra quelli non compatibili e/o non applicabili in ambito regionale, elencati sub A) al principio del presente schema.
Passando all'analisi del citato art. 41, comma 2, sembra allo Scrivente che la previsione della salvezza dei bandi di gara "già approvati ...alla data di entrata in vigore della presente legge" vada interpretata nel senso che in relazione alle gare i cui bandi risultano già approvati al 10 settembre 2002 continua ad applicarsi la disciplina previgente e ciò con riguardo a tutte le fasi successive - dalla pubblicità all'affidamento, dalla stipula del contratto all'esecuzione - fino all'esaurimento del rapporto.
In altri termini, la presenza di un bando di gara già approvato alla data di entrata in vigore della nuova legge costituisce l'elemento discriminante ai fini della valutazione della applicabilità o meno della stessa legge.
Ciò vale, come sopra chiarito, non solo con riferimento alla fase della pubblicità e a quella dell'affidamento dell'appalto, in rela-zione alle quali non sembra possano nutrirsi dubbi, ma anche con ri-ferimento alla fase, successiva, di stipula e di esecuzione del contratto.
Se è vero infatti che al bando, che ha, per principio consolidato, natura di lex specialis della gara, accede altresì il capitolato speciale, volto a disciplinare il rapporto tra le parti, i cui contenuti saranno traslati nel contratto, allora deve ritenersi che anche la fase di esecuzione del contratto continua ad essere disci-plinata dalla disciplina previdente.
Alla suesposta interpretazione della norma in esame occorrerà pertanto fare riferimento sia per ciò che concerne le varianti in corso d'opera (di cui al punto 23.3 dello schema in esame), che continueranno ad essere regolate dalla disciplina previgente; sia per ciò che concerne l'organizzazione della stazione appaltante e, in particolare, la figura del responsabile del procedimento (di cui al punto 23.4 dello schema in esame), che assumerà i contorni delineati dalla nuova legge solo in relazione agli appalti i cui bandi risulteranno approvati dopo il 10.9.2002.
Va da sé, comunque, che qualora la stazione appaltante volesse applicare ad un appalto il cui bando sia stato approvato prima dell'entrata in vigore della legge n. 7, la disciplina da questa prevista, potrà sempre procedere all'adeguamento del bando alle nuove regole e alla sua riapprovazione.
Conclusivamente sembra allo Scrivente che la ratio dell'art. 41 in esame sia quella di realizzare un'applicazione graduale del nuovo sistema normativo che, come è noto, ricomprende in sé non solo la Legge quadro ma anche il Regolamento generale di esecuzione e gli altri Regolamenti emanati in attuazione della stessa Legge.
Il legislatore ha voluto che questo corpus normativo, per tanti versi innovativo rispetto al sistema previgente, non irrompesse sugli appalti già in corso, con effetti dirompenti per il settore, ma avesse un'applicazione graduale, per un verso, e totale, ossia ancorata alle fasi iniziali, per altro verso.
Un'applicazione che partisse, cioè, dalla programmazione e dalla progettazione delle opere per poi investire, progressivamente, le fasi successive.
E, ciò nonostante, anche per le suddette fasi iniziali, l'art. 41 prevede un regime transitorio basato su norme di salvaguardia (Cfr. i commi 1, 3, 4 e 7).
Il legislatore regionale quindi, forse anche allo scopo di evitare che potessero ripetersi nella nostra Regione le tante difficoltà manifestatesi in ambito statale in sede di prima applicazione della legge Merloni e delle sue successive modificazioni, non solo ha previsto un regime transitorio, ma lo ha delineato in modo tale da evitare l'impatto del nuovo sistema normativo sugli appalti in corso e da consentirne un'applicazione che, partendo dalle fasi iniziali, possa risultare più organica, rigorosa e coerente.

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