Pos. 1   Prot. N. 204.02.11 



Oggetto: L.r. n. 2/2002, art. 43. Fondo di rotazione per la progettazione. Permanenza nell'ordinamento dopo art.12, L.r. n.7/2002. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva. Quesito.







Assessorato Regionale
del Bilancio e delle Finanze
Ufficio di Gabinetto


P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde viene chiesto il parere dello scrivente in ordine alla permanenza o meno nell'ordinamento regionale dell'art.5 ter della L.r. n.21/1985, come sostituito dall'art.43 della L.r. n.2/2002, che ha istituito nel bilancio della Regione Dipartimento Bilancio e Tesoro un fondo di rotazione per la progettazione, atteso che l'art.12 della L.r. n. 7/2002 ha successivamente istituito, nella rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici un fondo di rotazione per molti versi analogo al precedente.
Codesta Amministrazione manifesta perplessità in considerazione anche della circostanza che l'art. 42 della L.r. n. 7/2002 procede all'abrogazione della L.r. n. 21/1985 con la sola esclusione degli artt.7,16 e 30, senza fare alcun riferimento alle successive modifiche e integrazioni, come invece per altre leggi regionali abrogate; né il legislatore ha abrogato l'art. 43 della L.r. n.2/2002.
Nella nota che si riscontra si rappresenta altresì che L'Amministrazione scrivente sta procedendo per dare attuazione all'art.43 della citata L.r. n.2/2002.


2. In ordine al quesito suesposto si osserva quanto segue.
L'art. 5 ter della Legge regionale 29 aprile 1985, n.21, come sostituito dall'art. 43 della Legge regionale 26 marzo 2002, n.2, istituisce nel bilancio della Regione un fondo di rotazione "per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali" e indica i criteri in base ai quali devono essere stabilite, con decreto del Presidente della Regione, le modalità di utilizzazione del fondo. Le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo sono restituite al fondo stesso a seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione.
Inoltre in tale articolo viene data priorità all'attuazione del P.O.R., prevedendo che in sede di prima applicazione il Fondo di rotazione debba essere utilizzato per il finanziamento della redazione di progetti esecutivi della opere rientranti nei P.I.T.,presentati dagli enti locali e finanziati dallo stesso P.O.R. o inserite in altri strumenti di programmazione negoziata.
La Legge regionale 2 agosto 2002, n.7 (che recepisce con talune modifiche e integrazioni la Legge n. 109 del 1994) con l'art. 12 inserisce nel testo recepito della legge statale, l'art. 17 bis con il quale viene istituito un fondo di rotazione destinato al finanziamento della "progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale". Anche questo fondo viene reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.
Dal tenore letterale delle norme istitutive dei due fondi si evince immediatamente che gli stessi hanno diversa finalizzazione.
Il primo (istituito dall'art. 43 della L.r. n.2/2002), è, in linea generale, strumento di attivazione della progettualità diretto a consentire ai soggetti beneficiari di avere a disposizione i mezzi necessari per affrontare le spese per la progettazione (che si articola nei tre livelli, preliminare, definitiva ed esecutiva) relativa ad interventi finanziati dalla Regione; fermo restando che in sede di prima applicazione il fondo viene destinato alla progettazione esecutiva della opere inserite nei P.I.T. o in altri strumenti di contrattazione programmata.
Il secondo (istituito con la L.r. n.7/2002) è specificamente finalizzato ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili (deve trattarsi infatti di progetti definitivi) relativi ad interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, finanziati con fondi anche extraregionali.
Sembra pertanto allo scrivente che la volontà del legislatore sia nel senso della permanenza nell'ordinamento regionale del fondo istituito con l'art. 43 della L.r. n. 2/2002.
Una conferma in tal senso si può peraltro desumere anche dall'art.42 della L.r. n. 7/2002 che, nel disporre l'abrogazione delle norme ritenute incompatibili con quelle dettate dalla stessa legge, ha, fra le altre, abrogato taluni articoli della L.r. n.2/2002 (artt.44 e 120) lasciando in vigore l'art.43 de quo.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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