POS. V Prot._______________/197.11.02

OGGETTO: Assunzione del personale socio-sanitario presso i policlinici universitari. Applicabilità dell'art.16 L.56/87 e delle riserve. Natura giuridica dei Policlinici.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DEL LAVORO
COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO

PALERMO

e.p.c.
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'

PALERMO






1.Con nota n. 2589, del 3 settembre 2002, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito relativo all'avviamento del personale socio-sanitario presso i Policlinici Universitari.

Posto che in tale nota non risultava leggibile uno degli allegati, né veniva evidenziato alcun orientamento in merito alla questione proposta, lo Scrivente con nota n. 15312/ 197.02.11 del 23 settembre 2002, richiedeva a codesto Dipartimento di fare pervenire il citato allegato corredato dall'avviso del Dipartimento medesimo.

Con nota n. 2704 del 10 ottobre 2002, pervenuta allo scrivente il successivo 15 ottobre, codesto Dipartimento ha inviato la documentazione richiesta ponendo alcuni ulteriori quesiti.

In buona sostanza codesto Assessorato formula i seguenti quesiti:

a) se l'Azienda Policlinico Universitario rientri tra gli Enti destinatari della disciplina di cui all'art.16 della L.56/87e successive modifiche ed integrazioni, ai fini delle assunzioni ivi previste, anche nella considerazione che l'istituzione del medesimo Ente è avvenuto in data successiva all'entrata in vigore di detta norma.

b) In caso affermativo se trovino applicazione le riserve di posti di cui alla normativa vigente e segnatamente:

b1) le riserve descritte dal D.P.R. 9.5.94, n.487;

b2) le riserve di cui all'art. 12 del D.Lvo. n.468/97 come modificato dalla L. 144/99;

b3) le riserve di cui cui all'art. 8 della L.223/91;

b4) infine le riserve poste dall'art.20 della L.R. 27/91.


c) quale sia, infine, la natura giuridica dei Policlinici Universitari.


In ordine alle problematiche in questione codesto Assessorato ritiene applicabile l'art.16 della L. 56/87 per tutti gli enti pubblici, tra cui sono ricomprese le Aziende Policlinico universitario. Conseguentemente ritiene debbano trovare applicazione tutte le riserve di posti sulle assunzioni da effettuarsi con le procedura del medesimo art. 16, con la sola eccezione di quella dell'art.20 della L.R. 27/91.

Si evidenzia, altresì che l'Avv. xxxx, qualificatasi "rappresentante legale dei lavoratori", ha fatto pervenire allo Scrivente, in più riprese, precisazioni, quesiti e richieste, nonchè documentazione, che non si sono prese in esame, stante che l'Ufficio svolge la sua attività consultiva nei confronti dell'Amministrazione centrale della Regione e non già nei confronti dei privati.

2. Per una più organica trattazione delle questioni prospettate si ritiene opportuno invertire l'ordine delle stesse.

In relazione, dunque alla questione sottoposta a questo Ufficio con l'ultimo quesito, concernente la natura giuridica dei Policlinici Universitari, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", all'art. 4, comma 5, definiva i Policlinici come aziende dell'Università dotate di autonomia organizzativa, gestionale patrimoniale e contabile.

Tale articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
In particolare l'art. 2 dispone che la collaborazione tra Servizio Sanitario ed Università si realizzi tramite "aziende ospedaliero-universitarie" aventi autonoma personalità giuridica che si articolano, per un periodo transitorio di quattro anni, in due tipologie organizzative:

a) aziende ospedaliere costituite dalle Università in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia..........;

Al termine del quadriennio verrà costituito il modello aziendale unico di "azienda ospedaliero- universitaria".

In altri termini dalla lettura delle norme citate sembra potersi affermare che, prima della riforma operata dal D.Lvo 517/99, i policlinici fossero vere e proprie aziende delle università cui facevano capo, seppure dotati di elevati profili di autonomia.

Nel D.Lvo 517/99, considerata l'esigenza di realizzare un coordinamento efficace tra il sistema sanitario e l'università, i policlinici sono definiti "aziende ospedaliero-universitarie", con autonoma personalità giuridica, che operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale concorrendo, come enunciato dall'art. 2, comma 6, sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università.

Si tratta quindi di enti pubblici non economici.


Con il quesito sub a), viene chiesto se possa applicarsi l'art. 16, 28.02.87, n.56, ai Policlinici Universitari .
Tale disposizione dispone testualmente " Le Amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e la unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti per l'accesso al pubblico impiego...."

In relazione a tale specifica previsione non sembra esservi alcun dubbio circa la sua applicabilità ai Policlinici Universitari.

Ed invero la norma sancisce un principio di carattere generale applicabile a tutti gli enti pubblici, (tra i quali rientrano anche i Policlinici), secondo il quale, in relazione all'assunzione di personale per il quale non è richiesto un titolo di studi superiore a quello della scuola dell'obbligo gli enti pubblici procederanno alla selezione tramite le liste di collocamento e di mobilità.


Con il quesito sub b) viene chiesto se possano applicarsi alcune norme che disciplinano riserve di posti, per l'avviamento dei lavoratori nei Policlinici Universitari.
Per quanto concerne l'applicabilità del D.P.R. 9.5.94, n. 487, non può che ribadirsi quanto già detto in relazione al quesito precedente.

Tale Regolamento, che reca norme generali sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, è applicabile anche nei confronti del Policlinico, in quanto ente pubblico.

Peraltro, il capo III di tale regolamento riguarda espressamente le selezioni effettuate ai sensi dell'art. 16, L. 56/87. In relazione a tali assunzioni il comma 5, dell'art. 24 prevede testualmente "i dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati".

Anche in relazione alle riserve descritte dall'art.12 del D.Lvo 468/97 e dall'art.8 della L.223/91, non può che condividersi l'orientamento espresso da codesto Assessorato.

L'art.12 del D.Lvo 468/97, prevede al quarto comma che i lavoratori impegnati, o che siano stati impegnati, in progetti di lavori socialmente utili, conservino una riserva del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della 56/87 presso gli stessi enti che li hanno utilizzati.

L'art. 8 della L. 223/91, prevede il diritto di precedenza per i lavoratori in mobilità ai fini del collocamento.
Il terzo comma fa esplicito riferimento alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16, L. 56/87

Entrambe le disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni e dunque anche alla Azienda Policlinico Universitario, in quanto ente pubblico.

Ed invero non si ritiene in alcun modo condivisibile la tesi secondo la quale le riserve di leggi statali non si applicherebbero nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Policlinico, "in quanto azienda-ente sorto successivamente ad esse e non in esse contemplato" dal momento che la normativa fa riferimento alle "amministrazioni pubbliche".

In ordine all'ultimo quesito relativo all'applicazione dell'art. 20, L.R. n. 27/91, si osserva quanto segue.

La norma citata prevede che il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa da parte delle Amministrazioni, Enti, Aziende di cui all'art. 1 L.R. 2/88, relativamente a qualifiche o profili professionali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato a soggetti che abbiano partecipato a progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della L. 67/88, purchè in servizio alla data della richiesta di assunzione.


Tale intervento è stato più volte prorogato, e recentemente dalla L. R. 9-8-2002, n. 9, che all'art. 2, differisce il termine per la validità del suddetto intervento, al 31 dicembre 2004.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della normativa, è definito dall'art. 1 della L.R. 12.2.1988, n. 2 che fa espresso riferimento all'Amministrazione Regionale, aziende od enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, nonché enti locali territoriali o istituzionali e enti ed aziende da questi dipendenti o comunque vigilate e controllate.

In relazione dunque a tale specifica previsione sembra corretto ritenere che i Policlinici, in quanto enti con autonoma personalità giuridica costituiti dall'Università, ancorchè d'intesa con la Regione, non possano rientrare tra i soggetti indicati dall'art.1, L.R. 2/88 come destinatari della normativa.

Ed invero il comma 8, dell'art. 2, del D.Lvo 517/99 dispone espressamente che tali aziende operino secondo modalità organizzative e gesionali, determinate dall'azienda medesima, "in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto"

Le norme richiamate, sono state modificate dal D. L.vo 19 giugno 1999, n.229, recante " Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della L.30 novembre 1998, n.419 ".
Tale normativa, a sua volta, ha avviato un processo di "aziendalizzazione" del Servizio Sanitario che ha riguardato sia l'introduzione di strumenti privatistici nella gestione, sia la progressiva autonomia dell'ente sanitario rispetto all'ente territoriale di riferimento.

In particolare il comma 2, dell'art.3, del D.Lvo 517/99 stabilisce che con atto aziendale di diritto privato sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda Policlinico, nonché dei vari dipartimenti che la compongono, sulla base dei principi e dei criteri individuati nei protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università


Inoltre l'art.7 della suddetta legge, prevede che, sotto il profilo del sostegno economico e finanziario , alle attività correnti concorrono le università con l'apporto di personale docente e non docente, di beni immobili e mobili, mentre le regioni partecipano soltanto mediante il corrispettivo dell'attività svolta.

Ciò posto, dall'esame delle norme citate, si evince che per la natura giuridica dell'Azienda Policlinico Universitario, questa, per i profili che qui interessano, non può essere ricondotta nel novero degli enti sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione .

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Stante la natura delle questioni trattate si trasmette il presente parere all'Assessorato Regionale della Sanità per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza.   


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





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