Pos.1   Prot. N. /190.02.11 



Oggetto: Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 12. Riconoscimento pensione di inabilità a dipendente già cessato dal servizio.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
P A L E R M O




1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede a questo Ufficio il riesame di una questione già affrontata nel parere reso con nota n. 470/330.01.11 dell'11 gennaio 2002.
Nel citato parere lo Scrivente era dell'avviso che a un dipendente, già collocato a riposo per dimissioni volontarie, non potesse essere attribuita la pensione di inabilità disciplinata dall'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Codesto Assessorato motiva la richiesta di riesame "alla luce di quanto statuiscono il D.M. 8 maggio 1997, n. 187 e la relativa circolare interpretativa del 24 ottobre 1997, n. 57 che al penultimo capoverso alla voce "requisiti" tratta specificamente il caso oggetto dell'odierno esame allegando altresì la richiesta prodotta dall'interessato.

2. L'Ufficio ritiene di non dover modificare l'orientamento manifestato nei precedenti pareri, resi rispettivamente con note nn. 15364/210.01.11 del 26 settembre 2001 e 470/330.01.11 dell'11 gennaio 2002. Ciò in quanto, "la circolare interpretativa del 24 ottobre 1997, n. 57" citata da codesto Assessorato nella richiesta di parere è stata emanata dall'INPDAP; l'ultimo capoverso della stessa circolare esclude espressamente i dipendenti del comparto statale dall'applicazione delle disposizioni ivi recate; per questi ultimi è stata emanata dal Ministero del Tesoro apposita circolare (24 giugno 1998, n. 57) che non solo alla voce "requisiti" non contempla la possibilità, per chi sia cessato dal servizio per cause diverse, di presentare nuova istanza ma anzi ribadisce che "l'infermità deve essere la causa di cessazione dal servizio", disponendo per di più che quando la cessazione dal servizio non sia intervenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio l'amministrazione respinga "a priori la domanda di pensione di inabilità".
In ogni caso, trattandosi di normativa statale, che richiede una applicazione uniforme ed equa su tutto il territorio nazionale, la suddetta richiesta di parere può essere eventualmente sottoposta ai competenti organi dello Stato.


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