POS. V Prot._______________/189.11.02

OGGETTO: Opera universitaria di XXXX. Ufficio stampa. Responsabile. Attribuzione qualifica di redattore capo ex art.127, l.r. n.2/2002.


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento Istruzione

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE -
Dipartimento del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

PALERMO




1. Con nota n. 4940 del 23 luglio 2002 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'istanza con cui il Dott. XXXX, dipendente regionale in servizio presso l'Opera universitaria di XXXX con la qualifica di assistente amministrativo (ora riclassificato in categoria "D", ai sensi dell'art.5, l.r. n.10/2000), essendo in possesso del diploma di laurea, iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti e responsabile dell'ufficio stampa dell'Ente "dal gennaio 1999", ha chiesto l'attribuzione della qualifica e del trattamento contrattuale di redattore capo, ai sensi dell'art.127, l.r. 26 marzo 2002, n.2.
Nel chiarire la problematica giuridica aperta dalla suddetta istanza, codesto Dipartimento, che aveva richiesto istruzioni in merito alla questione al Dipartimento del Personale della Presidenza della Regione, fa proprie le perplessità interpretative evidenziate da quest'ultimo nella nota prot. n. 18933 dell'11.07.2002, allegata a quella cui si risponde.
In entrambe le note l'accento viene, in particolare, posto sulla natura giuridica delle Opere universitarie, ritenuta rilevante ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art.127, l.r. n.2/2002.
Ci si chiede, in particolare, se le Opere universitarie vadano inquadrate come enti sottoposti alla vigilanza della Regione ovvero quali servizi periferici del Dipartimento Istruzione, come risultano attualmente inquadrate nella delibera di Giunta n.366 del 2 ottobre 2001 e succ. mod., adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.57, l.r. 3 maggio 2001, n.6.
Codesto Assessorato non ha espresso il proprio orientamento in merito alla questione.

2. Prima di entrare nel merito della questione concernente il Dott. XXXX, è bene chiarire la problematica relativa alla natura giuridica delle Opere universitarie, in ordine alla quale lo Scrivente ha già avuto modo di esprimersi con parere prot. n.8314/125.92.11, reso a codesto Assessorato il 27 luglio 1992, le cui considerazioni, tuttora esaustive, non possono che essere qui riconfermate.

Per le Opere universitarie (enti istituzionali di assistenza scolastica dotati di personalità giuridica ex T.U. istruzione superiore 31 agosto 1933, n.1592) a seguito del D.P.R. 14 maggio 1985, n.246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di pubblica istruzione, com'è noto, si era posto il problema della loro sussistenza, dato che le norme di attuazione citate avevano disposto il trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale alla Regione, senza peraltro nulla prevedere in merito alla sorte degli enti stessi.

Alla valutazione espressa dall'Avvocatura dello Stato -secondo la quale le Opere, a seguito dello svuotamento di fatto operato con le norme di attuazione summenzionate, dovevano intendersi soppresse ad opera dello stesso D.P.R. 246/1985-, si sono contrapposte le argomentazioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, interpellato da codesto Assessorato, con il parere n. 397/1985 del 16 dicembre 1991 ha ritenuto che il D.P.R. n.246/1985, lungi dal sopprimere gli Enti in parola, nelle norme che qui interessano, va interpretato nel senso che le Opere universitarie continuano a svolgere la loro normale attività -operando come enti regionali- sin quando la Regione non avrà diversamente provveduto.
Pertanto, lo Scrivente, già nella nota da ultimo citata, non ha ritenuto "di doversi discostare dalle riferite conclusioni adottate dal Consiglio di giustizia amministrativa", che peraltro appaiono corrette anche alla luce della considerazione sistematica delle determinazioni normative assunte in campo nazionale con il trasferimento delle funzioni di assistenza in parola alle Regioni a statuto ordinario (D.P.R. n.616/1977, art.44; L. 22 dicembre 1979, n.642, di conversione del D.L. 31 ottobre 1979, n.536).
Ovviamente, in dipendenza del trasferimento alla Regione siciliana, operato con il D.P.R. 246/1985, le Opere universitarie restano attratte nell'Amministrazione regionale quali enti-organo della stessa, attesa la natura giuridica che attualmente rivestono nel campo del diritto, senza perdere la propria consistenza organizzativa, com'è evincibile dal citato parere del C.G.A.

La sopravvivenza delle Opere universitarie al D.P.R. n.246/1985 è, d'altronde, confermata dalla successiva normativa regionale, nell'ambito della quale le Opere universitarie sono riguardate come enti regionali, e ciò sotto diversi profili: cfr., ad esempio, art.2, l.r. 25.10.1985, n.39 (le Opere universitarie sono ricomprese tra le amministrazioni e gli enti sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o di enti locali territoriali); art.20, l.r. 9.8.1988, n.15 (modalità per l'acquisto di edifici monumentali per enti locali, Università ed Opere universitarie); art.16, l.r. ult. cit. (contributi regionali per le Opere universitarie); art.1, l.r. 5.6.1995, n.49 e art.18, l.r. 6.4.1996, n.19 (facoltà delle Opere universitarie di praticare tariffe privilegiate); art.13, l.r. 27.4.1999, n.10 (che, al primo comma, recita "il gettito della tassa per il diritto allo studio ... costituisce entrata propria delle Opere universitarie). Le Opere universitarie sono, infine, espressamente ricomprese nell'elenco degli "Enti ed Aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale" (v. Decr. 5.12.2001, pubbl. sulla G.U.R.S. 15.2.2002, n.8, emanato dal Segretario generale).

Non si discosta dal citato contesto normativo, il disegno di legge n.271, di iniziativa governativa, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia", ove si prevede che "gli enti, già Opere universitarie,... assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), ... sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale ... e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" (art.7), e si sopprimono espressamente le Opere universitarie aventi sede nella Regione (art.31).

Ciò posto, non può sottacersi che non appare in linea con le disposizioni vigenti, nonché con l'iniziativa legislativa governativa ricordata, l'attuale inquadramento delle Opere universitarie come Servizi periferici di codesto Dipartimento, come da delibera di Giunta n.366 del 2.10.2001 e succ. mod. sopra ricordata; inquadramento che in ogni caso presupporrebbe, in coerenza con i generali principi di diritto, la previa estinzione degli Enti in parola.
Vale la pena, al riguardo, ricordare infatti che gli enti istituiti con legge e gli enti previsti dalla legge non possono essere soppressi se non mediante un atto legislativo (vedi, sul punto, G.Virga, Diritto amministrativo, I, Giuffrè, Milano, 1983, p.38).


3. Tutto ciò premesso, sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Dagli allegati pervenuti allo Scrivente, si evince, in fatto, che il Dott. XXXX, assistente amministrativo di ruolo dell'Opera universitaria di XXXX, ricollocato in categoria "D" ai sensi dell'art.5, l.r. 15 maggio 2000, n.10, in possesso di diploma di laurea ed iscritto all'albo dei giornalisti, è responsabile dell'ufficio stampa dell'Opera universitaria di XXXX, istituito con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente in data 21.12.2000.
Per valutare la fondatezza della richiesta del dipendente di cui trattasi -concernente l'attribuzione della qualifica e del trattamento contrattuale di redattore capo ex art.127 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2- occorre ricomporre il quadro normativo di riferimento.

La prima normativa regionale in materia di Uffici stampa si rinviene nell'art.58 della l.r. 18 maggio 1996, n.33, successivamente modificato ed integrato dall'art.28 della l.r. 18 maggio 1999, n.4, che autorizza i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (autorizzazione poi estesa anche ai Comuni di cui all'art.16, l.r. 17 marzo 2000, n.8), le Province regionali e le Amministrazioni pubbliche soggettealla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'art.1 della legge regionale 30 aprile1991, n.10 a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacantie disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di istituire "Uffici stampa" composti da giornalisti ai qualiapplicare il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella suainterezza (cfr. primo comma).
Lo stesso articolo prevede, inoltre, al terzo comma, che le procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti negli Uffici stampa abbiano luogo nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa regionale in tema di assunzione di personale presso la Regione o gli altri enti indicati dal citato art.1 della l.r. n.10/91, come integrate dalla disposizione stessa (che, come detto, nel testo successivamente modificato, rinvia al contratto nazionale di lavoro dei giornalisti nella sua interezza).

Il legislatore regionale è nuovamente intervenuto nella materia con l'art.127 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 con il quale sono stati recepiti nell'ambito della Regione siciliana gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 giugno 2000, n.150 (primo comma, prima parte).
La norma regionale dispone altresì che "negli uffici stampa di cui all'art.58 della legge regionale 18 maggio 1996, n.33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n.1 giornalistico FNSI-FIEG" (primo comma, seconda parte).
Sempre in merito alla questione che ci occupa, la medesima norma stabilisce poi che "in sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, è attribuita la qualifica ed il trattamento economico di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41" (secondo comma)".
Infine, al sesto comma, la disposizione in esame prescrive agli enti di cui alla l.r. n.10/1991 di "confermare", in sede di predisposizione degli appositi regolamenti, "le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000". Il predetto personale, di ruolo (...), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta".

Vale la pena di ricordare che la L. n.150/2000, nel dettare la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", segnatamente, all'art.9, richiamato dalla norma regionale limitatamente ai commi 1-4, prevede l'istituzione presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 di uffici stampa costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art.5 (cfr. primo e secondo comma) e diretti da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa (v. terzo comma).
Successivamente, con il regolamento richiamato dalla norma statale testè citata si è previsto che per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa nell'ambito degli uffici stampa di cui all'art.9, l. n.150/2000, l'esercizio delle relative attività di informazione è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n.69 (così art.3, D.P.R. 21 settembre 2001, n.422)


4. Dalla suesposta ricognizione normativa, può evincersi quanto segue.
Innanzitutto, va rilevato che l'Opera universitaria avrebbe dovuto istituire l'Ufficio stampa (istituito, si ricorda, con delibera c.d.a. del 21.12.2000, allegata alla nota che si riscontra) in conformità a quanto previsto nella normativa regionale di riferimento (art.58, l.r. n.33/96 e succ. mod.) e tenendo conto, altresì, dell'art.1 della legge regionale di riforma amministrativa n.10 del 15 maggio 2000 e, segnatamente, del terzo comma dello stesso.
Come sopra ricordato, infatti, l'art.58, l.r. n.33/1996, a norma del quale l'Ufficio stampa poteva e doveva essere istituito, prescrive modalità ben specifiche anche in ordine alla copertura dei relativi posti.
Del pari, gli enti in parola avrebbero preliminarmente dovuto dotarsi di regolamento ai sensi dell'art.1, l.r. n.10/2000, al fine di adeguare la propria struttura organizzativa ai principi recati dalla citata legge di riforma amministrativa.

Tuttavia, ad oggi, salvo che si proceda in ordine alla anomala istituzione di cui trattasi e ciò o in autotutela (da parte dello stesso organo che ha emanato l'atto) o nell'esercizio del potere di vigilanza ex art.113, R.D. 4.6.1938, n.1269 (ove ne ricorrano i presupposti), l'Ufficio stampa risulta "già esistente", ed il Dott. XXXX "assegnato" allo stesso.

Ciò posto in atto, non può non farsi capo, nell'ipotesi che ci occupa, alla specifica disposizione dettata "in sede di prima applicazione" per i "giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti" e, cioè, all'art.127, secondo comma, l.r. n.2/02.

Diversa è la portata della previsione di cui al sesto comma dell'articolo in questione -che, come già ricordato, dispone la conferma delle funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000-, sul quale il Dipartimento del Personale della Presidenza ha manifestato perplessità interpretative, fatte proprie da codesto Assessorato.
A ben vedere, la disposizione da ultimo citata ha la diversa valenza di confermare, sempre in sede di prima applicazione, (anche in conformità alla corrispondente previsione statale: v. art.6, secondo comma, L. n.150/2000), tutte quelle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni già svolte al di fuori di quelle che per legge dovranno essere le strutture istituzionalmente preposte.

Alla luce delle argomentazioni svolte, con le riserve già espresse in ordine alle modalità di istituzione dell'Ufficio stampa dell'Opera universitaria in oggetto, l'istanza del Dott. XXXX potrebbe essere accolta.
Ci si riserva di ritornare sulla questione in relazione ad eventuali specifiche considerazioni che il Dipartimento del personale, già investito della questione e che legge per conoscenza, attesa la sua generale competenza in materia, potrà svolgere.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

***


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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